Cassazione Civile, Ordinanza n. 23595/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento e da un atto di irrogazione delle sanzioni emessi per omesso versamento di accise sul gas naturale, riferite a conguaglio per l'anno 2016 e ad acconti per i mesi di novembre e dicembre 2017. La contribuente aveva impugnato gli atti e la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale perché il processo verbale di constatazione, l'avviso di accertamento e l'atto sanzionatorio erano stati notificati contestualmente nello stesso giorno, senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 L. 212/2000 e dell'art. 19, comma 4, d.lgs. 504/1995, sostenendo che il contraddittorio preventivo non sarebbe necessario nei casi di mero recupero di mancati versamenti, specie in un accertamento "a tavolino" senza accesso nei locali del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di accise, il testo dell'art. 19, comma 4, d.lgs. 504/1995, come novellato, prevede espressamente l'applicazione del contraddittorio endoprocedimentale con termine di sessanta giorni anche per le ipotesi in cui siano esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, e dunque anche quando l'attività dell'Ufficio si sia limitata alla rilevazione di omessi versamenti determinati dal medesimo contribuente. Perciò non assume rilievo che si tratti di controllo senza accesso fisico ai locali del contribuente. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese. La Corte ha inoltre precisato che non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la soccombenza dell'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato il parametro formale del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge.
La Corte ha valorizzato il richiamo contenuto nell'art. 19, comma 4, d.lgs. 504/1995, affermando che il termine dilatorio si applica anche alle ipotesi in cui siano esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, non solo ai controlli con accesso.
art. 19, comma 4, d.lgs. 504/1995
"anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni"
Norma ritenuta decisiva: impone il contraddittorio preventivo e il termine di 60 giorni prima dell'avviso di pagamento o dell'atto sanzionatorio, anche nei controlli a tavolino.
art. 11, comma 4-bis, d.lgs. 374/1990
Richiamato in relazione alla disciplina anteriore al 2016 e alla sua assimilazione alle accise tramite rinvio normativo.
art. 19, comma 4, d.lgs. 504/1995
La Corte osserva che, dopo la riforma del 2016, la disciplina dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 è applicabile anche alle accise per espresso rinvio di questa disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo quando soccombe un'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Richiamato per dare atto della proposta del relatore e della regolare instaurazione del contraddittorio in camera di consiglio.
Massime di principio
- In materia di accise, quando la disciplina speciale rinvia al principio di cooperazione e al contraddittorio endoprocedimentale, l'Ufficio deve concedere al contribuente il termine dilatorio previsto prima di emettere l'avviso di pagamento o l'atto sanzionatorio, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.
- L'espressione normativa che estende il contraddittorio "anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni" comporta che la garanzia opera pure negli accertamenti a tavolino, senza necessità di un accesso nei locali del contribuente.
- La violazione del termine dilatorio previsto per il contraddittorio endoprocedimentale in materia di accise determina l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, senza necessità di prova di resistenza quando la garanzia è espressamente prevista dalla legge.
- Ai fini dell'applicazione delle garanzie del contribuente in materia di accise, il giudice deve privilegiare il dato letterale della norma speciale e il sistema dei rinvii alla disciplina doganale, senza introdurre limitazioni non previste dal testo legislativo.
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