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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25358/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il tribunale aveva condannato l'imputato per i reati di cui agli artt. 279 e 137 d.lgs. 152/2006, dichiarando invece estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 380/2001 e assolvendolo per i reati di cui agli artt. 93 e 95 d.P.R. 380/2001. L'impugnazione, proposta come appello ma riqualificata in ricorso per cassazione perché la condanna era limitata all'ammenda, articolava sette motivi. Con il primo si sosteneva che, essendo l'immobile non riconducibile all'imputato o al più ereditato pro quota, e mancando elementi di sua realizzazione, la situazione avrebbe dovuto condurre al proscioglimento anche per il reato edilizio, in modo analogo a quanto avvenuto per il diverso capo assolto. Con il secondo si lamentava l'omessa illustrazione delle ragioni di inattendibilità delle prove contrarie favorevoli alla difesa. Con il terzo si deduceva violazione dell'art. 137 d.lgs. 152/2006 e insufficiente motivazione sulle ragioni per cui non erano state accolte le tesi difensive. Con il quarto si chiedeva l'applicazione della particolare tenuità del fatto. Con il quinto si contestavano la mancata applicazione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena. Con l'ultimo motivo si denunciava carenza di motivazione sulla confisca e sulla sua proporzionalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili quasi tutti i motivi: ha respinto il primo motivo perché, in presenza di prescrizione, l'assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. richiede l'evidenza di una causa di proscioglimento e non il semplice dubbio sulla responsabilità; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti a sollecitare rivalutazioni di merito, oltre che carenti di specificità e autosufficienza; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la richiesta di particolare tenuità del fatto non risultava ritualmente proposta; ha ritenuto inammissibile anche il quinto motivo per mancanza di richiesta delle attenuanti generiche e per il carattere fattuale delle doglianze sulla pena. Ha invece accolto l'ultimo motivo limitatamente alla confisca, rilevando che la confisca dell'intero opificio ex art. 240, comma 1, c.p. era stata disposta senza adeguata motivazione sulla riferibilità dell'intero bene al reato, mentre la motivazione sembrava valorizzare solo singole attrezzature. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio al tribunale di Benevento, in diversa persona fisica, limitatamente alla confisca; nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La decisione di merito sulla responsabilità penale è stata dichiarata irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 279 d.lgs. 152/2006

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché i motivi sono inammissibili o infondati

  • art. 137 d.lgs. 152/2006

    norma incriminatrice contestata; la censura difensiva è stata ritenuta generica e inammissibile

  • art. 44 d.P.R. 380/2001

    contravvenzione edilizia dichiarata estinta per prescrizione dal giudice di merito

  • art. 93 d.P.R. 380/2001

    norma edilizia richiamata nel capo da cui l'imputato era stato assolto per non aver commesso il fatto

  • art. 95 d.P.R. 380/2001

    norma edilizia richiamata nel capo da cui l'imputato era stato assolto per non aver commesso il fatto

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    consente il proscioglimento quando, pur essendovi una causa estintiva o comunque in presenza di un giudizio di merito, dagli atti risulti l'evidenza dell'innocenza; nel caso concreto la Corte sottolinea che l'evidenza non può essere sostituita dal semplice dubbio

  • art. 129, commi 1 e 2, c.p.p.

    "quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso..."

    la prevalenza della causa di proscioglimento nel merito sulla prescrizione opera solo in presenza di evidenza della non punibilità, non in presenza di mera incertezza o di dubbi sulla responsabilità

  • art. 131-bis c.p.

    la sua applicazione non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non risulta una specifica richiesta o contestazione già proposta nei gradi di merito

  • art. 240, comma 1, c.p.

    la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e del prodotto o profitto richiede motivazione specifica sulla riferibilità del bene; non è sufficiente una motivazione che si concentri solo su singole attrezzature se viene confiscato l'intero opificio

  • art. 624 c.p.p.

    dichiarata l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione di responsabilità penale, poiché il ricorso è stato accolto solo sul capo della confisca

  • art. 269 d.lgs. 152/2006

    richiamato dalla difesa nel secondo motivo in relazione all'attività autorizzatoria in materia di emissioni, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile e generico

  • art. 272 d.lgs. 152/2006

    richiamato dalla difesa per sostenere un'ipotesi di impianto in deroga; la Corte rileva l'assoluta genericità della censura

  • art. 192 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo fornito

Massime di principio

  • In presenza di una causa di estinzione del reato, la possibilità di pronunciare assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. presuppone che dagli atti emerga in modo evidente una delle cause assolutorie tipizzate; non basta che la responsabilità dell'imputato appaia semplicemente dubbia.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per sollecitare un riesame del merito, specie quando le censure si limitino a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
  • Le doglianze fondate su atti o risultanze dichiarative devono essere specifiche e autosufficienti, con puntuale indicazione e produzione degli atti rilevanti; in difetto il motivo è inammissibile.
  • La richiesta di particolare tenuità del fatto o di attenuanti generiche deve risultare specificamente devoluta nei gradi di merito; se non risulta ritualmente proposta, la censura è inammissibile in cassazione.
  • La confisca ex art. 240, comma 1, c.p. richiede una motivazione concreta sulla pertinenza del bene al reato e sulla proporzione del vincolo ablativo; non è sufficiente una motivazione riferita solo ad alcuni beni o attrezzature quando viene colpito l'intero complesso aziendale o immobiliare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGestione rifiutiInquinamento ambientaleAbuso edilizio
RamiProcesso penaleReati ambientaliReati edilizi
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della provaConfiscaParticolare tenuità del fatto

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