Cassazione Civile, Ordinanza n. 21192/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un ex dipendente di un consorzio di trasporti pubblici che chiedeva il ricalcolo della pensione includendo nella retribuzione pensionabile anche le somme percepite per lavoro straordinario. La Corte d'appello aveva negato tale inclusione, ritenendo che, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, il compenso per straordinario sia integralmente escluso dalla base pensionabile. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 17 L. n. 889/1971 e dell'art. 2108 c.c., sostenendo che il compenso per straordinario sarebbe scomponibile in una quota retributiva tabellare e in una maggiorazione indennitaria, e che solo quest'ultima dovrebbe restare esclusa dalla pensione. Con il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, assumendo la novità della questione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto l'art. 17 L. n. 889/1971 esclude dalla retribuzione pensionabile il compenso per lavoro straordinario in modo unitario, senza consentire la scissione tra quota tabellare e maggiorazione. Ha inoltre ritenuto irrilevante l'art. 2108 c.c., perché prevale la disciplina speciale della pensione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non è censurabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 L. n. 889/1971
Il compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria, è considerato unitariamente e rientra tra gli elementi esclusi dalla base pensionabile per il personale dei pubblici servizi di trasporto.
art. 17 L. n. 889/1971
Stabilisce che gli elementi costitutivi della retribuzione pensionabile sono solo quelli indicati nell'art. 5, con esclusione di quelli di cui alle lettere e) ed f), quindi esclude il compenso per lavoro straordinario dalla base di calcolo della pensione.
art. 17 L. n. 889/1971
Il richiamo alla retribuzione tabellare non comporta la computabilità di una quota del compenso straordinario nella pensione, ma conferma la distinzione tra retribuzione tabellare e compenso per straordinario.
art. 2108 c.c.
Non rileva nella specie, perché è superato dalla disciplina speciale dettata per la retribuzione pensionabile degli addetti ai pubblici servizi di trasporto.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese di lite è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la mancata compensazione non è, di per sé, censurabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per il personale assoggettato a una disciplina speciale sulla retribuzione pensionabile, il compenso per lavoro straordinario può essere escluso integralmente dalla base di calcolo della pensione, senza possibilità di frazionarlo in componenti diverse ai fini dell'inclusione parziale.
- Quando la legge parla di compenso per lavoro straordinario corrisposto anche in misura forfettaria, la previsione è incompatibile con una scomposizione del compenso in quota retributiva tabellare e quota maggiorativa.
- La disciplina speciale sulla base pensionabile prevale sulla regola generale dell'art. 2108 c.c. ove la normativa di settore regoli espressamente gli elementi computabili.
- La mancata compensazione delle spese di lite non è censurabile in cassazione se la scelta rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non emerge una violazione di legge nei limiti del sindacato di legittimità.
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