Cassazione Civile, Ordinanza n. 04369/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
La controversia
La vicenda origina da un accertamento della Guardia di finanza del 3 novembre 2005 nello studio odontoiatrico intestato al professionista, nel quale fu trovato un odontotecnico intento a svolgere attività odontoiatriche in assenza del titolare. Sulla base di tali fatti la Commissione per gli iscritti all’albo dei medici e quella per gli iscritti all’albo degli odontoiatri applicarono, per ciascun albo, la sanzione dell’interdizione dall’esercizio della professione per un anno, ritenendo integrata la condotta di avere permesso o agevolato l’esercizio abusivo della professione. La Commissione centrale respinse l’impugnazione del professionista, confermando la sanzione. Nel ricorso per cassazione furono dedotti quattro motivi: 1) violazione dell’art. 8 L. n. 175/1992, per avere la Commissione ritenuto il dolo specifico sulla base delle risultanze penali senza autonoma valutazione e valorizzando indizi ritenuti non significativi; 2) nullità per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 51 d.P.R. n. 221/1950; 3) violazione del divieto di bis in idem e, in subordine, censura sulla misura della sanzione, ritenuta eccessiva rispetto alla condotta; 4) questione di legittimità costituzionale delle norme del d.P.R. n. 221/1950 nella parte in cui consentirebbero due procedimenti disciplinari per il medesimo fatto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio disciplinare, è legittimo utilizzare come fonte di convincimento gli elementi acquisiti nel processo penale, purché il giudice disciplinare li esamini direttamente e li valuti autonomamente: nella specie la Commissione aveva valorizzato il verbale della Guardia di finanza, la disponibilità formale dello studio ancora in capo al professionista, la presenza dell’odontotecnico che utilizzava le attrezzature del titolare e le dichiarazioni di collaborazione rese dallo stesso odontotecnico. Ha rigettato il secondo motivo perché il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare era stato interrotto dal procedimento penale e poi nuovamente dalla fase disciplinare, sicché alla data della decisione impugnata non era decorso integralmente. Ha rigettato il terzo motivo escludendo l’applicabilità del divieto penale di bis in idem ai procedimenti disciplinari; ha inoltre osservato che la doppia sanzione discendeva dalla doppia iscrizione del professionista ai due albi, poiché la stessa condotta era idonea a ledere due distinti interessi di categoria, e che la sanzione dell’interdizione per un anno era quella minima prevista dall’art. 8 L. n. 175/1992. Ha infine escluso la fondatezza della questione di costituzionalità, richiamando le medesime ragioni già respinte. Il professionista è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Ordine resistente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Prevede, per l’agevolazione o il permesso dell’esercizio abusivo della professione, la sanzione minima dell’interdizione per un anno dall’esercizio della professione.
art. 51 d.P.R. n. 221/1950
L’azione disciplinare è soggetta a prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla commissione dell’illecito e interruzione per effetto del procedimento penale e della successiva azione disciplinare.
Il motivo sull’omessa pronuncia è stato ritenuto infondato anche perché l’eccezione di prescrizione poteva essere esaminata in sede di legittimità.
Norma richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione.
È stato ritenuto non applicabile ai procedimenti disciplinari professionali, che non hanno natura sostanzialmente penale ai sensi della giurisprudenza CEDU.
art. 111 Cost.
È richiamato per affermare la natura impugnatoria civile del giudizio davanti alla Commissione centrale e il successivo sindacato di legittimità.
È stato richiamato per regolare gli effetti interruttivi della prescrizione nella fase amministrativa e in quella giurisdizionale disciplinare.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio disciplinare professionale il giudice può fondare il proprio convincimento anche sugli atti e sugli esiti di un procedimento penale, purché ne ricavi direttamente i fatti e li sottoponga a valutazione autonoma, senza aderire in modo acritico alle qualificazioni del giudice penale.
- La censura di una decisione fondata su presunzioni non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti o di una differente inferenza probabilistica, ma deve indicare specificamente la violazione delle regole che governano l’uso degli indizi.
- In materia disciplinare professionale, la prescrizione dell’azione decorre dalla commissione dell’illecito, ma è interrotta dall’instaurazione del procedimento penale e riprende a decorrere solo dal passaggio in giudicato della decisione penale; la successiva azione disciplinare produce un ulteriore effetto interruttivo.
- Il divieto di ne bis in idem di matrice penalistica non si estende automaticamente ai procedimenti disciplinari degli ordini professionali, quando questi abbiano natura non penale e siano diretti a tutelare distinti interessi di categoria.
- La stessa condotta può legittimare più sanzioni disciplinari se, per effetto di una pluralità di iscrizioni professionali, essa leda interessi diversi e non perfettamente coincidenti protetti da distinti albi o categorie.
- Quando la norma disciplinare prevede una sanzione minima predeterminata, il giudice non può sostituirla con una misura più lieve se la fattispecie concreta rientra nella previsione tipica applicabile.
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