Sentenza del 30/06/2025 n. 17670 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'avviso di accertamento relativo al reddito d'impresa e all'IVA dell'anno 2015, emesso dopo il confronto tra i dati dichiarati dalla società e quelli comunicati dai clienti tramite spesometro. La contribuente contestava: (1) la legittimità dell'accertamento induttivo extracontabile, sostenendo che il mancato riscontro all'invito del 4 marzo 2020 e alle successive richieste fosse giustificato dall'emergenza COVID-19; (2) la ricostruzione del reddito, lamentando che non fosse stata riconosciuta una quota forfettaria di costi sui ricavi rideterminati; (3) il disconoscimento del credito IVA derivante da una nota di credito emessa nel 2015, invocando la neutralità dell'IVA e la prevalenza della sostanza sulla forma. L'accertamento riguardava anche uno scostamento tra il volume d'affari dichiarato, pari a 27.140 euro, e le operazioni imponibili comunicate dai clienti, pari a 61.775 euro.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi e confermato la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che aveva a sua volta confermato la sentenza di primo grado e la legittimità dell'accertamento. Il primo motivo è infondato: il 4 marzo 2020 non erano ancora in vigore le restrizioni COVID invocate e la società non provò a trasmettere i documenti né allora né dopo, neppure quando le limitazioni furono attenuate o in sede di contraddittorio; l'omissione è stata quindi ritenuta imputabile alla contribuente e idonea a giustificare l'accertamento induttivo. Il secondo motivo è infondato: i giudici di merito avevano accertato che non vi fu una ricostruzione dei ricavi senza riconoscimento dei costi, ma il disconoscimento della nota di variazione; spettava alla società provare esistenza e inerenza del componente negativo. Il terzo motivo è infondato: la nota di credito non indicava la causale e la contribuente non aveva documentato la ragione dell'emissione né i presupposti della detrazione IVA. La società è stata condannata alle spese di Cassazione, liquidate in 3.200 euro oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato sussistente l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, lett. d-bis), D.P.R. 600/1973
Orbene è ben chiaro che l'omissione fonda sia l'inutilizzabilità della documentazione esibita solo in sede giurisdizionale ai sensi dell' art. 32 D.P.R. n. 600/73 , sia il ricorso da parte dell'amministrazione all'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis), solo allorché la stessa sia stata consapevole e non dipendente da un fatto indipendente dalla volontà del contribuente, come si ricava dal comma 5 dell'art. 32 cit.
L'accertamento induttivo previsto da questa disposizione è giustificato quando la mancata esibizione è consapevole e imputabile al contribuente, non quando dipende da circostanze estranee alla sua volontà. La persistente omissione anche dopo la cessazione o l'attenuazione delle restrizioni ha consentito di ritenere sussistente tale imputabilità.
Art. 32, commi 4 e 5, D.P.R. 600/1973
Qualora tuttavia l'Amministrazione neghi o contesti tale pur tardiva produzione, il contribuente, al fine di rendere inoperanti le cause di inutilizzabilità, deve produrre in giudizio la documentazione prima non esibita, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dall' art. 32 , comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 , vigente "ratione temporis", ed all'autorità giudiziaria compete vagliare la regolarità dei documenti e delle sue modalità di produzione, nonché la sussistenza e la congruità della dichiarazione allegata "di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile".
La documentazione non esibita durante l'istruttoria può essere recuperata in giudizio soltanto rispettando le forme e i termini previsti e giustificando con dichiarazione congrua che l'omissione dipese da causa non imputabile. Il giudice deve verificare sia la regolarità della produzione sia la credibilità della giustificazione.
Inoltre, i secondi giudici evidenziavano "che nella determinazione dei componenti negativi del reddito, tra cui rientra la nota di credito emessa dalla società contribuente, l'onere di provare l'esistenza e l'inerenza grava su chi ne invoca la deducibilità".
Chi deduce un componente negativo di reddito deve provarne l'effettiva esistenza e l'inerenza. Nel caso concreto, la società non poteva ottenere il riconoscimento della nota di credito limitandosi ad affermarne la regolarità.
Da tanto emerge non solo che la stessa nota, in sé, non conteneva alcuna causale, come avrebbe dovuto, ma che la parte non ha portato alcun elemento a suffragio dell'inerenza, congruità ed effettività del costo, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell' art. 19 , D.P.R. n. 633/1972 .
Il diritto alla detrazione dell'IVA richiede che il contribuente provi i presupposti sostanziali dell'operazione e rispetti gli adempimenti formali funzionali al controllo. Una nota di credito senza causale e priva di documentazione giustificativa non basta a fondare la detrazione.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , nel testo introdotto dall' art. 1 , comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 , un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
In caso di rigetto integrale del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'assenza di risposta a una richiesta documentale può legittimare l'accertamento induttivo quando l'omissione sia consapevole e imputabile al contribuente. Una difficoltà temporanea non esonera automaticamente dall'obbligo di collaborazione: rilevano anche i tentativi successivi di trasmettere i documenti e la condotta tenuta una volta cessato l'impedimento.
- Se il contribuente non ha esibito documenti in sede amministrativa, deve attivarsi tempestivamente per produrli in giudizio secondo le forme previste e spiegare in modo concreto perché l'omissione non gli sia imputabile. Una giustificazione generica, non accompagnata da successivi tentativi di adempimento, può non essere sufficiente.
- Nell'accertamento induttivo, non si presume automaticamente che ogni ricavo ricostruito debba essere ridotto mediante una percentuale forfettaria di costi. Il contribuente deve indicare con precisione la componente negativa contestata e provarne esistenza, inerenza e rilevanza; inoltre, la censura deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto della sentenza impugnata.
- Per detrarre l'IVA su una nota di credito occorre documentare la causa e l'effettività della variazione, oltre a rispettare gli adempimenti che consentono la verifica della detrazione. Il principio di neutralità dell'IVA non sostituisce la prova dei presupposti dell'operazione né rende irrilevanti le modalità di esercizio del diritto.
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