Sentenza del 30/06/2025 n. 17681 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al 2010, recuperando ricavi derivanti dalla cessione di terreni in Costa Smeralda, stipulata il 5 marzo 2010 per il corrispettivo dichiarato di 50.000 euro. L’Ufficio aveva ritenuto la società estera fiscalmente residente in Italia e rideterminato i ricavi sulla base del valore dei terreni. A.A. aveva contestato, con sei motivi, la propria qualifica di amministratore di fatto, l’esterovestizione della società, la ricostruzione del valore della cessione e la validità della notifica, oltre alla condanna alle spese. La questione decisiva esaminata dalla Cassazione è stata preliminare: se A.A., che aveva agito in proprio, fosse legittimato a impugnare un avviso intestato alla società.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Ferrara aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo A.A. amministratore di fatto, la società fiscalmente residente in Italia, l’avviso motivato e fondato il recupero. La Cassazione ha rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione di A.A.: l’avviso era rivolto esclusivamente alla società e non gli addebitava imposte, sanzioni o obbligazioni, mentre gli atti processuali erano stati presentati da lui in proprio, senza spendere il nome della società né dichiarare di rappresentarla. La sola ricezione della notifica e l’eventuale attribuzione delle qualifiche di rappresentante fiscale o amministratore di fatto non gli conferivano, in queste circostanze, legittimazione o interesse a impugnare. Il ricorso introduttivo è stato quindi dichiarato inammissibile; tutti i motivi di cassazione sono rimasti assorbiti, senza decisione sul merito tributario. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 382, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c.
La sentenza impugnata va quindi cassata, senza rinvio, ai sensi dell’ art. 382 , terzo comma, ultimo periodo, c.p.c.
Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita; nel caso concreto la Corte ha adottato tale esito dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di legittimazione.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare si valuta in base alla posizione soggettiva allegata nell’atto introduttivo e al soggetto contro cui è diretto l’atto contestato. Se l’avviso è intestato alla società, la legittimazione spetta normalmente alla società, che deve agire tramite un rappresentante munito dei relativi poteri.
- La mera ricezione di un atto tributario intestato inequivocabilmente a un altro soggetto non attribuisce, da sola, al destinatario della notifica il diritto di impugnarlo in proprio.
- La menzione di una persona fisica come rappresentante fiscale o amministratore di fatto, se l’atto non le addebita direttamente imposte, sanzioni o altre obbligazioni, non basta a fondare un interesse personale all’impugnazione dell’atto emesso contro la società. La persona potrà contestare eventuali successivi atti rivolti direttamente contro di lei.
- Chi intende impugnare per conto di una società deve rendere riconoscibile la spendita del nome della società e allegare il potere di rappresentanza; contestare in proprio la qualità di rappresentante e l’estraneità personale all’atto può escludere che si stia agendo per la società.
- La legittimazione ad causam è questione preliminare, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, distinta dalla titolarità effettiva del rapporto tributario e dalla fondatezza delle contestazioni di merito. Se manca, il giudice non esamina i motivi relativi alla pretesa fiscale.
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