Sentenza del 30/06/2025 n. 17656 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli avvisi, relativi agli anni d’imposta 2015-2018 e notificati tra il 17 giugno e il 15 settembre 2020, contestavano alla società costi dedotti e IVA detratta per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, costi non inerenti e ricavi non dichiarati ricostruiti da documentazione extracontabile; ai soci era imputato il maggior reddito della società di persone. I contribuenti ne avevano chiesto l’annullamento, eccependo in via preliminare la nullità per violazione dell’art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020, che differiva le notifiche degli atti fiscali, salvo indifferibilità e urgenza. L’Agenzia sosteneva che le contestazioni di frode e di reati tributari giustificassero la notifica anticipata, anche se la notizia di reato era già stata trasmessa e le indagini penali erano iniziate. In Cassazione ha censurato la decisione d’appello per avere ritenuto necessario che la notifica fosse funzionale all’emersione della notizia di reato o all’avvio delle indagini.
La decisione
La CTP di Firenze aveva accolto i ricorsi riuniti, annullando gli avvisi per violazione della disciplina emergenziale; la CGT di secondo grado della Toscana aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. La Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia: la natura fraudolenta o delittuosa della condotta, quando comporta pericolo di perdita fiscale o necessità di limitarne gli effetti, può giustificare la notifica anticipata anche se le indagini penali sono già avviate. Non è necessario che la notifica sia funzionale all’inizio delle indagini; inoltre, nella fattispecie gli avvisi prospettavano anche un’ulteriore condotta delittuosa. Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha definito nel merito la legittimità delle pretese tributarie.
Norme richiamate
Art. 157, commi 1 e 6, D.L. 19 maggio 2020, n. 34
Il differimento della notifica degli atti impositivi di cui all'art. 157 del D.L. n. 34/2020, è stabilito a vantaggio dei contribuenti, affinché possano ricevere la notizia in un momento in cui non si trovavano più nella difficoltà determinata dalle limitazioni conseguenti alla pandemia. Il potere dell'amministrazione di procedere anticipatamente alla notifica, in caso di indifferibilità ed urgenza, va ricollegato tra l'altro alla qualificazione delittuosa e/o fraudolenta della condotta, con conseguente pericolo di una perdita fiscale per l'erario o, comunque, per la necessità di circoscriverne gli effetti pregiudizievoli, restando quindi indifferente il fatto che per quei fatti sia già avviata un'indagine penale.
La sospensione/dilazione delle notifiche tutela il contribuente dalle difficoltà connesse alla pandemia, ma ammette l’anticipazione in presenza di indifferibilità e urgenza. La natura fraudolenta o delittuosa della condotta può bastare quando vi sia il rischio di perdita fiscale o l’esigenza di limitarne le conseguenze; non occorre che l’atto sia necessario per avviare le indagini penali.
Gli avvisi di accertamento concernenti la sussistenza di una frode IVA idonea a giustificare la comunicazione di una notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. rientrano tra gli atti indifferibili e urgenti che possono essere notificati anche durante il periodo di sospensione previsto dall'art. 157, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. dalla L. 17 luglio 2020, n. 7.
Gli atti impositivi relativi a una frode IVA tale da comportare la comunicazione di una notizia di reato possono essere notificati durante il periodo di differimento emergenziale, in quanto indifferibili e urgenti; la previa comunicazione del fatto alla Procura non esclude, di per sé, tale possibilità.
È pacifico che con gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci veniva contestata anche l'integrazione del reato di infedele dichiarazione ex art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, per il quale l'Ufficio, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., ha proceduto ad effettuare la relativa comunicazione all'autorità giudiziaria.
Nel caso concreto, la contestazione del reato di dichiarazione infedele ai soci costituiva uno degli elementi di rilievo penale addotti a sostegno della deroga alla dilazione delle notifiche. La decisione non stabilisce, tuttavia, che ogni contestazione di tale reato giustifichi automaticamente l’anticipazione: rileva la qualificazione delittuosa o fraudolenta e il connesso pericolo per la pretesa fiscale.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il primo motivo è stato esaminato come censura di violazione di legge ed è stato accolto; il secondo, proposto in via subordinata come omesso esame di un fatto decisivo, è rimasto assorbito per effetto dell’accoglimento del primo.
Massime di principio
- La disciplina emergenziale che differisce le notifiche degli atti fiscali è posta a tutela del contribuente, ma non impedisce notifiche anticipate quando ricorrono effettive ragioni di indifferibilità e urgenza.
- La contestazione di una condotta fraudolenta o delittuosa può giustificare la notifica anticipata se è specificamente riferita al contribuente e al rapporto tributario e se la tempestività serve a prevenire una perdita fiscale o a limitarne gli effetti.
- La deroga non richiede che l’avviso sia indispensabile per far emergere la notizia di reato o per iniziare le indagini penali: il fatto che la Procura sia già informata o che le indagini siano in corso non esclude automaticamente l’urgenza.
- L’accoglimento del ricorso per cassazione e la cassazione con rinvio non equivalgono a una decisione definitiva sul merito delle imposte contestate: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia secondo il principio di diritto e decidere anche sulle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 giu 2025Sentenza del 30/06/2025 n. 17625 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 giu 2025Sentenza del 30/06/2025 n. 17668 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 giu 2025Sentenza del 30/06/2025 n. 17670 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 giu 2025Sentenza del 30/06/2025 n. 17680 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 giu 2025Sentenza del 30/06/2025 n. 17681 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 giu 2025Sentenza del 30/06/2025 n. 17682 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →