Cassazione Penale, Sentenza n. 18873/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8/06/2021 del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 4/05/2021 con cui era stata disposta la custodia in carcere. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) perdita di efficacia della misura per mancata o difettosa trasmissione degli atti ex art. 291 co.1 c.p.p.; 2) illogicità della motivazione in ordine all'esistenza dell'associazione e alla valutazione delle intercettazioni (mancato esame degli atti e interpretazioni arbitrarie); 3) inesistenza di motivazione rispetto a numerosi capi d'imputazione non specificamente affrontati dal riesame; 4) nullità/insussistenza delle esigenze cautelari per decorso del tempo, reinserimento sociale e presunto recesso dall'associazione, con richiesta di sostituzione della misura con una meno afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio della mancata trasmissione: gli atti risultavano disponibili su TIAP e, per problemi tecnici, erano state comunque trasmesse copie cartacee; in udienza la difesa aveva prodotto memoria e non aveva sollevato puntuali eccezioni sulla lesione del contraddittorio. Sul secondo motivo ha escluso la manifesta illogicità della motivazione del Tribunale, che aveva ricostruito la struttura del sodalizio e il ruolo attribuito al ricorrente con riferimento a intercettazioni, collaboratore di giustizia e riscontri documentali; la valutazione delle intercettazioni è questione di merito riservata al giudice di merito. Sul terzo motivo ha rilevato la genericità delle censure e la sufficiente valutazione cumulativa operata dal giudice del riesame. Sul quarto motivo ha affermato che il mero decorso del tempo o elementi come trasferimento o lavoro non bastano, di per sé, a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari: occorre prova oggettiva di recesso o esaurimento dell'attività associativa. Avendo ritenuto manifesta l'infondatezza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 74 e art. 73 (commi 1, 1-bis, 4, 6, ecc.), art. 80 co.1 lett. e
Le norme sono richiamate a fondamento delle imputazioni associative e di traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame abbia adeguatamente ricostruito la partecipazione e i riscontri probatori ai fini cautelari.
art. 110, art. 624-bis, art. 625
Richiamati per specifiche fattispecie (concorso, ricettazione, furto) e valutati nel quadro complessivo delle condotte che giustificano la misura cautelare.
Norme relative ad aggravanti/tipologie delittuose richiamate tra i capi d'imputazione; la Corte non ha rilevato profili di illegittimità nell'uso di tali contestazioni ai fini cautelari.
art. 291 co.1; art. 275 co.3; art. 616; disp. att. art. 94 co.1-ter
Art. 291: trasmissione degli atti al giudice del riesame; la Corte ha ritenuto adempiuto l'obbligo (TIAP e copie cartacee). Art. 275 co.3: presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari in presenza di associazione, superabile solo con elementi concreti di recesso o cessazione; Art. 616: conseguenze economiche per ricorso inammissibile; art. 94 co.1-ter disp. att.: adempimenti di cancelleria per il versamento.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
sez. 2 n. 37780/2021; sez. 5 n. 39013/2018; sez. 2 n. 31553/2017; sez. 3 n. 44938/2021; sez. 2 n. 50701/2016; sez. 2 n. 38848/2021
Principi affermati: il giudizio di legittimità è limitato ai profili di legge e alla manifesta illogicità; l'interpretazione delle intercettazioni è questione di merito; il difetto di trasmissione degli atti può comportare misure organizzative ma non automaticamente la perdita di efficacia della misura se gli atti sono comunque disponibili.
Massime di principio
- La mancata o difettosa trasmissione degli atti non comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare se gli atti sono comunque resi disponibili (es. tramite piattaforma telematica) o sono state fornite copie: il difetto deve essere concreto e rilevato tempestivamente per produrre effetti.
- In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione sindaca solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; le valutazioni probatorie (es. interpretazione di intercettazioni, valutazione dei collaboratori) sono rimesse al giudice di merito e difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
- Le censure generiche che elencano capi d'imputazione senza contestazioni specifiche non sono idonee a integrare vizio di motivazione: il ricorrente deve indicare chiaramente quale dedotta omissione o illogicità si contesta e in che modo ciò abbia inciso sul giudizio.
- Il decorso del tempo o fatti di reinserimento (trasferimento, lavoro) non sono, di per sé, sufficienti a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari relative a vicende associative: occorrono elementi oggettivi e concreti (es. prova del recesso o dell'effettiva cessazione dell'attività criminale).
- Chi propone ricorso per cassazione deve formulare doglianze aderenti ai limiti del giudizio di legittimità; ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.).
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