Cassazione Penale, Sentenza n. 18743/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma per il reato di furto di energia elettrica pluriaggravato (fatto del 18/04/2011). Quattro censure principali: I) vizio di motivazione e genericità del capo di imputazione per mancata indicazione del quantitativo sottratto, della data di inizio della sottrazione e delle modalità attuative; II) violazione di legge circa le operazioni di sequestro del contatore e l'identificazione eseguite da tecnici Enel senza intervento della P.G., richiamando gli artt. 354 e 349 c.p.p.; III) contestazione dell'applicazione della recidiva non specificamente contestata dall'accusa; IV) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) perché, secondo il ricorrente, le aggravanti sarebbero equivalenti alle attenuanti.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Sul merito dei motivi: I) il capo di imputazione non è generico perché indicava il quantitativo in KWh sottratto mediante manomissione del contatore, consentendo una difesa adeguata; II) le operazioni relative all'identificazione e alla manomissione sono state acquisite in contraddittorio tramite escussione del tecnico della società distributrice e non risultano violazioni che ne rendano invalide le prove; il ricorrente non ha specificato i fatti che proverebbero le violazioni degli artt. 354 e 349 c.p.p.; III) la doglianza sulla recidiva è infondata e incomprensibile poiché la recidiva non è stata contestata né applicata; IV) l'art. 131-bis c.p. non è applicabile perché la pena massima da considerare (per il furto pluriaggravato, secondo il secondo comma dell'art. 625 c.p.) supera il limite di cinque anni e, inoltre, la Corte territoriale ha motivatamente escluso la particolare tenuità del fatto sulla base della propensione del Ferrante a procurarsi profitti illeciti. In conseguenza dell'inammissibilità e in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare modalità di acquisizione delle prove; la Corte ha ritenuto che non siano emerse violazioni tali da invalidare le operazioni, essendo le acquisizioni state acquisite in contraddittorio tramite escussione testimoniale del tecnico.
Invocato dal ricorrente in relazione al sequestro del contatore; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificato i fatti che dimostrerebbero la violazione e che, dagli atti, la prova relativa alla manomissione sia stata acquisita regolarmente.
La Corte ricorda che l'applicabilità dell'istituto è subordinata al fatto che la pena detentiva massima prevista non superi cinque anni e che non si tengano in conto le circostanze ad effetto speciale per il giudizio di particolare tenuità; per il furto pluriaggravato, la pena massima rilevante eccede il limite, rendendo inapplicabile l'art. 131-bis.
Richiamato dalla Corte in quanto l'art. 131-bis comma quarto esclude che, per le circostanze ad effetto speciale, si proceda al bilanciamento previsto dall'art. 69; quindi aggravanti ad effetto speciale non possono essere compensate nel giudizio di tenuità ai sensi dell'art. 131-bis.
Norma che disciplina il furto pluriaggravato; la Corte utilizza la pena prevista (considerando le circostanze ad effetto speciale) per valutare l'inapplicabilità dell'art. 131-bis in quanto la pena massima supera cinque anni.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Cita il principio secondo cui, anche in presenza di inammissibilità del ricorso, la responsabilità per la determinazione della causa di inammissibilità (o la sua assenza) influisce sulla condanna al pagamento delle spese e sulle sanzioni pecuniarie; la Corte di cassazione, ritenendo assente colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha comunque applicato la sanzione pecuniaria prevista.
Massime di principio
- Un capo di imputazione non è automaticamente generico se contiene elementi essenziali quali il quantitativo sottratto e la modalità (es. manomissione del contatore); tali indicazioni consentono la tutela della difesa.
- Acquisizioni probatorie operate da tecnici di società private (es. distributori di energia) possono essere ammesse se la loro acquisizione è avvenuta nel contraddittorio e comprovata da escussione testimoniale; il semplice richiamo a violazioni formali richiede la specificazione dei fatti e della rilevanza sull'esito probatorio.
- Le doglianze processuali devono essere specifiche: eccezioni generiche di violazione di norme processuali (es. artt. 354, 349 c.p.p.) senza indicazione dei fatti non sono idonee a sostenerle in cassazione.
- La recidiva deve essere contestata espressamente dall'accusa per poter essere valutata e applicata; non può essere dedotta ex post senza formale contestazione.
- L'art. 131-bis (particolare tenuità) è inapplicabile quando la pena massima, anche tenendo conto delle circostanze ad effetto speciale, supera cinque anni; le circostanze ad effetto speciale non sono computabili nel bilanciamento per la particolare tenuità.
- Le valutazioni di merito del giudice di merito (es. esclusione della particolare tenuità per la propensione a reati finalizzati al profitto illecito) sono difficilmente sindacabili in cassazione se motivate.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria se non ricorrono elementi che escludano la responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; è necessario valutare il rischio di sanzioni anche quando si propone ricorso in cassazione.
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