Cassazione Penale, Sentenza n. 18746/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la conferma in appello della responsabilità per omicidio colposo aggravato per violazione delle norme sulla circolazione stradale: l'imputato, alla guida di una Mercedes durante una manovra di retromarcia a San Lazzaro di Savena il 7/1/2011, non avrebbe accertato l'assenza di persone retrostanti e ha investito la pedone Tonelli Ester, che stava attraversando fuori dal passaggio pedonale. Il ricorrente contestava la ricostruzione della dinamica (contrasto tra la testimonianza oculare e i rilievi di vigili del fuoco e Polizia Municipale sul punto d'impatto), la sussistenza della colpa specifica, e la valutazione del trattamento sanzionatorio (mancata prevalenza delle attenuanti generiche).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le censure riproponessero valutazioni di merito e non evidenziassero un vizio logico della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrata la colpa: la manovra di retromarcia doveva essere eseguita con maggiore attenzione (veicolo con ampi coni d'ombra, assenza di segnalatori acustici, non uso di ausili), e la condotta del pedone non appare causa eccezionale tale da escludere responsabilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Impone al conducente che intende fare retromarcia di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio e di segnalare la propria intenzione; la violazione rileva come elemento di colpa quando la manovra venga eseguita senza controllo dello spazio retrostante, soprattutto con veicoli aventi ampi coni d'ombra
art. 190 comma 2 Codice della Strada
Regola la condotta del pedone (obbligo di usare il passaggio pedonale); la sua inosservanza può essere considerata nella dinamica dell'investimento ma non automaticamente esclude la responsabilità del conducente se quest'ultimo non ha adottato le cautele richieste
art. 606, lett. e) Codice di Procedura Penale
art. 606, lett. e) c.p.p.
Limita il sindacato della Cassazione sulla motivazione: la Corte di legittimità verifica la presenza di un apparato argomentativo logico nella decisione impugnata ma non può procedere a una rinnovata valutazione dei fatti e delle prove
Legge 20/02/2006, n. 46 (modifica art. 606 c.p.p.)
La modifica normativa non ha mutato la natura del controllo di legittimità: resta preclusa alla Cassazione la riedizione degli accertamenti di merito e l'autonoma rivalutazione delle risultanze processuali
Massime di principio
- In incidenti durante la retromarcia la responsabilità del conducente è aggravata se il veicolo ha ampi coni d'ombra o mancano dispositivi/ausili: il conducente deve adottare maggiori cautele e, se necessario, avvalersi di un terzo per la manovra
- La violazione del pedone (es. attraversare fuori dal passaggio pedonale) non esclude automaticamente la responsabilità del conducente; perché la condotta del pedone esenti il conducente, occorre che tale condotta sia stata causa unica, eccezionale e imprevedibile dell'evento
- In Cassazione non è ammissibile chiedere la riforma sulla base di una diversa valutazione delle prove: bisogna dimostrare un vizio logico formale nella motivazione delle decisioni di merito
- La presenza di risarcimenti e l'assenza di precedenti non garantiscono la prevalenza delle attenuanti generiche se il grado di colpa e le modalità dell'azione ostacolano il riconoscimento della prevalenza
- Per difendersi efficacemente in casi simili conviene contestare specificamente eventuali vizi logici nella motivazione (contraddizioni interne, lacune argomentative) piuttosto che proporre una diversa valutazione dei fatti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18739/2022 del 12/05/2022
- Sentenza penale · 12 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18743/2022 del 12/05/2022
- Sentenza penale · 12 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18744/2022 del 12/05/2022
- Sentenza penale · 12 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18747/2022 del 12/05/2022
- Sentenza penale · 12 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18748/2022 del 12/05/2022
- Sentenza penale · 12 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18749/2022 del 12/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →