Cassazione Penale, Sentenza n. 18748/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e illogicità con riferimento alla valutazione della prevedibilità ed evitabilità dell'investimento nonostante il riconoscimento di una colpa del pedone e della velocità moderata (circa 35 km/h), con specifica doglianza per mancata indicazione della condotta alternativa doverosa; 2) errata applicazione dell'art. 189 comma 7 cod. strada (omessa prestazione di assistenza) perché il pedone morì sul colpo e quindi non sussisterebbe la necessità di assistenza; 3) eccessiva severità della pena per il reato di cui all'art. 189 comma 7 cod. strada, quantificata nell'aumento per continuazione in un anno (minimo edittale), vanificando il beneficio della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la ricostruzione di merito secondo cui l'investimento avvenne al centro della carreggiata, il pedone aveva intrapreso l'attraversamento e la mancata evita- zione è dovuta a disattenzione o abbagliamento solare del conducente, fattore non esimente in quanto il conducente doveva ridurre la velocità o interrompere la marcia. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 189 comma 7 cod. strada: il bisogno di assistenza va valutato ex ante sulla base di quanto percepito dall'investitore e le spontanee dichiarazioni del ricorrente (ammissione di fuga e di aver visto l'uomo per terra) dimostrano l'omissione. Sull'aumento per continuazione la Corte ha ritenuto la motivazione delle pene satellite adeguata, conforme al principio delle Sezioni Unite secondo cui l'aumento deve essere motivato distintamente. Il ricorrente è stato dunque condannato alle spese processuali e il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 589 bis cod. pen. (omicidio stradale)
Norma applicata per l'integrazione del reato di omicidio stradale in relazione alla morte del pedone; la Corte conferma la responsabilità penale del conducente ai sensi di questa fattispecie
art. 589 ter cod. pen. (aggravanti e circostanze collegabili all'omicidio stradale)
Richiamato in quanto parte della fattispecie complessa di omicidio stradale aggravato dalla fuga; la Corte valuta la sussistenza delle aggravanti e delle attenuanti
art. 189 cod. strada (commi 6 e 7)
Comma 6 e 7 distinguono la condotta di fuga e l'omessa prestazione di assistenza: la Corte ha ritenuto che la fuga sia assorbita dalla fattispecie dell'omicidio stradale aggravato dalla fuga, mentre l'omissione di assistenza (comma 7) configura reato autonomo valutabile ex ante
art. 190 cod. strada (commi 2 e 3)
Norme sul comportamento del pedone nell'attraversamento; la sentenza di merito rileva la violazione da parte del pedone (attraversamento diagonale all'incrocio), ma ciò non elimina la responsabilità del conducente quando la condotta del pedone non sia eccezionale e imprevedibile
art. 81 cod. pen. (cumulo e continuazione)
Richiamato implicitamente nelle valutazioni sulla determinazione della pena per reati in continuazione e sui limiti dell'aumento per continuazione
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone) - principio sulla motivazione dell'aumento per continuazione
Principio secondo cui il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, consentendo di verificare il rispetto dei limiti di cui all'art. 81 cod. pen.; la Corte ha ritenuto adempiuto tale obbligo nella motivazione di merito
Massime di principio
- In caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente può essere esclusa solo se la condotta della vittima è causa eccezionale, atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento; la semplice imprudenza del pedone non esclude automaticamente la responsabilità del conducente
- L'abbagliamento solare o ridotta visibilità non costituisce di per sé causa esimente: il conducente ha l'obbligo di adattare la velocità o fermarsi quando la visibilità è compromessa
- L'obbligo di prestare assistenza si valuta ex ante sulla base di quanto percepito dall'investitore prima dell'allontanamento; se al momento della fuga l'investitore poteva ritenere che l'investito avesse bisogno di aiuto, l'omissione è configurabile anche a titolo di dolo eventuale
- La condotta di fuga dopo un incidente è assorbita nella fattispecie complessa dell'omicidio stradale aggravato dalla fuga, ma l'omessa prestazione di assistenza può configurare reato autonomo quando ricorrono i presupposti
- Nella determinazione della pena per reati in continuazione il giudice deve motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite rispettando i limiti dell'art. 81 cod. pen.; la motivazione può essere sintetica ma deve consentire la verifica del rispetto dei parametri di proporzionalità
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