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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18747/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso era diretto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato attribuito al ricorrente (guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici pari a 1,92 e 1,85, avendo provocato un incidente il 23/08/2015) e aveva confermato la confisca dell'autovettura in sequestro. Il ricorrente deduceva violazione di legge per l'emissione di una sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 c.p.p. senza contraddittorio, con conferma contestuale della confisca, e censurava la ritenuta formazione del giudicato parziale sull'accertamento della responsabilità penale, poiché l'appello aveva investito la sussistenza della circostanza aggravante e la quantificazione della pena

La decisione

La Corte suprema ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui la confisca del veicolo prevista dall'art. 186 co. 2 lett. c) C.d.S. è collegata all'irrevocabilità della pronuncia che accerta il reato (condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti). Poiché l'appello aveva contestato anche la sussistenza dell'aggravante (elemento del fatto), non si è formato un giudicato parziale sull'accertamento della responsabilità; di conseguenza non sussisteva una pronuncia irrevocabile del fatto-reato e non poteva essere disposta la confisca dell'autovettura. La Corte ha annullato l'impugnata sentenza limitatamente alla confisca e alla vendita dell'autovettura in sequestro, eliminando quelle statuizioni

Norme richiamate

  • art. 186 codice della strada, comma 2 lett. c)

    Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti ... è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato

    La confisca prevista dall'art. 186 co. 2 lett. c) è subordinata a una pronuncia irrevocabile che accerti il reato (condanna o applicazione pena su richiesta). In assenza di tale irrevocabilità non è possibile disporre la confisca, nemmeno quando il reato si sia estinto per prescrizione in fase di impugnazione

  • art. 131-bis codice penale

    Norma citata in relazione alla possibile causa di non punibilità. Nel caso di specie la sua applicabilità era oggetto di valutazione nella fase di merito ma non è stata invece risolutiva rispetto alla questione della confisca in assenza di giudicato

  • art. 469 codice di procedura penale

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pronuncia predibattimentale di proscioglimento; la sentenza evidenzia che decisioni che incidono su misure come la confisca non possono essere adottate senza il necessario contraddittorio e senza una valutazione dell'irrevocabilità del punto relativo al fatto-reato

  • Sezioni Unite, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino

    Principio richiamato sulla formazione della cosa giudicata: il giudicato si forma sui capi della sentenza e solo quando tutte le questioni necessarie alla decisione risultino irrevocabili; la mancata impugnazione di un punto non sempre porta alla formazione della cosa giudicata se l'impugnante ha devoluto al giudice l'indagine sulla sussistenza di circostanze rilevanti

  • Sezioni Unite, n. 3423 del 29/10/2020 (dep. 2021), Gialluisi

    Giurisprudenza recente richiamata a sostegno del principio che il giudicato parziale non si forma quando l'impugnazione investe elementi del fatto; conferma l'orientamento sul carattere progressivo e sulla limitazione della cosa giudicata

Massime di principio

  • La confisca del veicolo ex art. 186 co. 2 lett. c) C.d.S. richiede una pronuncia irrevocabile che accerti il reato; se la responsabilità non è stata definitivamente accertata non è possibile disporre la confisca.
  • La contestazione, in sede di appello, di aggravanti o altri elementi costitutivi del reato impedisce la formazione del giudicato parziale sull'accertamento della responsabilità: le circostanze aggravanti sono elementi del fatto e la loro impugnazione mantiene aperta la questione di fatto.
  • L'estinzione del reato per prescrizione in fase di impugnazione non legittima automaticamente misure patrimoniali come la confisca se manca un accertamento irrevocabile della responsabilità.
  • In casi simili la Corte può annullare la statuizione di confisca senza rinvio quando è evidente l'assenza di un giudicato sul fatto, eliminando così la misura patrimoniale senza necessità di nuovo giudizio sul punto.
  • E' necessario rispetto del contraddittorio e della correttezza procedurale prima di adottare misure definite come la confisca in decisioni predibattimentali; l'assenza di confronto sulle questioni essenziali può costituire motivo di annullamento della misura

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