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Sentenza

Sentenza del 18/11/2022 n. 34000 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione di avviso di accertamento relativo all'IRESA (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) per l'anno 2013; la ricorrente deduceva, tra l'altro, (i) l'applicazione retroattiva di norme regionali/statali sulle aliquote (L.R. n.11/2015, D.L. n.145/2013 conv. L. n.9/2014), (ii) violazione della direttiva 2002/30/CE e del D.Lgs. n.13/2005 perché la normativa comunitaria imporrebbe limiti/criteri anche in ordine all'imposizione sul rumore, (iii) contrasto con la L. n.342/2000 (vincolo di destinazione del gettito per finalità di disinquinamento acustico) e con principi costituzionali (art.117, art.119, art.3, art.53, art.2 Cost.), nonché questioni di discriminazione e difetto di motivazione per il fatto che il tributo grava soltanto sui vettori aerei.

La decisione

Il giudice ha rigettato il ricorso. Principali argomentazioni: (a) l'IRESA è divenuta dal 2013 un tributo proprio regionale (D.Lgs. n.68/2011, art.8), e quindi la Regione ha ampia discrezionalità sugli elementi essenziali del tributo (presupposto, soggetti, aliquote) entro i limiti stabiliti dallo Stato (es. tetto massimo di aliquota previsto dal D.L. n.145/2013, art.13, comma 15-bis); (b) la norma statale che ha fissato un tetto massimo alle aliquote non ha carattere retroattivo e non abroga automaticamente le disposizioni regionali pregresse; lo Statuto del contribuente (principio di irretroattività) limita l'efficacia retroattiva delle modifiche tributarie; (c) la direttiva 2002/30/CE (e il D.Lgs. di recepimento) disciplinano le "restrizioni operative" aeroportuali e indicano che, tra le misure da considerare, possano rientrare anche "tasse sul rumore", ma non regolano né impongono in via diretta né definiscono i parametri dell'imposizione fiscale: dunque non c'è necessità né fondatezza del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia né alcuna prevalenza della disciplina comunitaria sull'autonomia regionale in questo ambito; (d) la destinazione parziale (10%) del gettito a fini di indennizzo/monitoraggio è un vincolo di gestione delle entrate avente valenza politica/gestionale e non incide sul rapporto tributario né ne costituisce automaticamente il presupposto impositivo; (e) l'IRESA, nella formulazione regionale, è un tributo "con funzione ambientale" (finalità extrafiscale o indennitaria) e non un tributo di scopo nel senso stretto che vincoli la materia imposta: pertanto le critiche sulla insufficienza della quota destinata all'ambiente non inficiano la legittimità del tributo; (f) le censure sulla violazione dei principi di capacità contributiva e di eguaglianza non emergono fondate perché i parametri (decolli/atterraggi, peso, classe acustica) rappresentano indici obiettivi attinenti all'attività dell'esercente e possono legittimamente costituire presupposto di un tributo con funzione ambientale.

Norme richiamate

  • L.R. Lazio n. 2 del 2013, art. 5 (IRESA)

    art. 5, commi 1-11 (testo ratione temporis vigente)

    La Regione ha istituito l'IRESA come tributo regionale proprio fissandone presupposto, soggetti, aliquote, esenzioni e destinazione del gettito (compresa la quota del 10% per indennizzi), nell'ambito della propria discrezionalità rispettando i limiti statali (es. tetto massimo di aliquota)

  • L. 21 novembre 2000, n. 342, artt. 90-95

    art. 90 (destinazione prioritaria del gettito), art. 92 (criteri di determinazione)

    La legge statale originaria attribuiva alla tassa finalità di disinquinamento acustico e prevedeva una destinazione prioritaria del gettito; tuttavia dopo la devoluzione/trasformazione in tributo regionale (D.Lgs. n.68/2011) quelle finalità statali non impediscono che la Regione determini autonomamente elementi essenziali del tributo

  • D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8

    Ha trasformato l'imposta sulle emissioni sonore in tributo proprio regionale dal 1.1.2013, attribuendo alle Regioni la facoltà di disciplinarla e perfino di sopprimerla; da ciò deriva ampia autonomia regionale sugli elementi essenziali del tributo

  • D.L. n.145 del 2013, art. 13, comma 15-bis (conv. L. n.9/2014)

    "il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a Euro 0,50"

    La norma statale ha fissato un limite massimo di aliquota/modulazione con finalità di tutela della concorrenza e non abroga retroattivamente la disciplina regionale; costituisce un limite alla potestà impositiva regionale ma non una completa delega despecializzante

  • Direttiva Consiglio 2002/30/CE

    All. II (elenco misure), art. 1, art.5, art.7

    Disciplina le "restrizioni operative" aeroportuali e indica che misure quali "tasse sul rumore" possono essere considerate tra le informazioni utili per definire restrizioni operative, ma non disciplina in maniera cogente l'istituzione o i parametri di un tributo sul rumore; non è "self-executing" in senso da imporre diretta applicabilità per regolamentare l'imposizione fiscale regionale

  • D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13 (recepimento direttiva 2002/30/CE)

    Il decreto di recepimento si concentra sulle restrizioni operative; l'allegato indica che tra le misure da considerare per la gestione acustica vi sono "imposte sul rumore", ma ciò non trasforma la direttiva/decreto in disciplina dell'imposizione fiscale

  • Statuto del Contribuente (L. 212/2000), art. 1 e art. 3

    art. 1, comma 2; art. 3, comma 1

    Conferma il principio di irretroattività delle norme tributarie e limita le possibilità per il legislatore di introdurre effetti retroattivi in materia tributaria

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 13/2015

    richiami e principio sul tetto di aliquota statale e natura di tributo proprio regionale

    Ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione sul potere statale di fissare un'aliquota massima; ha riconosciuto l'IRESA come tributo proprio regionale ma ha giustificato il tetto statale come norma di coordinamento finalizzata a tutela della concorrenza

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    art. 3, art. 53, art. 117, art. 119, art. 2

    Richiamati in ordine ai profili di legittimità costituzionale (capacità contributiva, riparto dei carichi pubblici, competenze legislative Stato-Regioni); la Corte ha ritenuto compatibile la disciplina regionale con i richiamati artt. una volta valorizzata la natura dell'imposta e i poteri regionali

Massime di principio

  • Se un tributo originariamente statale viene trasformato in tributo proprio regionale (per effetto di norma di devoluzione), le Regioni hanno ampia discrezionalità sugli elementi essenziali del tributo (presupposto, soggetti, aliquote, esenzioni), fermo restando il rispetto dei limiti e dei principi statali (es. eventuale tetto massimo di aliquota).
  • La mera previsione di un vincolo di destinazione del gettito (anche "prioritario") ha natura gestionale/politica e non incide automaticamente sul sorgere dell'obbligazione tributaria né costituisce di per sé elemento idoneo a rendere la norma tributo di scopo con diritti soggettivi immediati per i contribuenti.
  • La direttiva UE 2002/30/CE (e il relativo decreto di recepimento) disciplina restrizioni operative aeroportuali; l'eventuale riferimento alle "tasse sul rumore" nell'allegato non fa delle imposte oggetto di una disciplina comunitaria vincolante: le norme comunitarie non sostituiscono automaticamente la potestà impositiva regionale in assenza di chiara norma di prevalenza o di recepimento che disciplini l'imposizione fiscale.
  • Il principio di irretroattività tributaria (Statuto del Contribuente/Codice tributario) limita l'operatività retroattiva delle modifiche legislative in materia fiscale: chi contesta retroattività deve allegare e dimostrare gli effetti retroattivi concreti e la violazione del principio.
  • Per questioni di concorrenza/comunitarie occorre allegare con precisione e prova in quale misura la normativa regionale abbia effettivamente determinato effetti distorsivi concreti sulla concorrenza: deduzioni generiche non sono sufficienti per dichiarare l'incompatibilità.
  • Un tributo può essere qualificato come "con funzione ambientale" o come "tributo di scopo" a seconda di se il presupposto impositivo è direttamente l'unità fisica inquinante (ambiente interno alla fattispecie) ovvero l'attività tassata con finalità ambientali esterne; la distinzione ha rilievo per valutare incidenze sostanziali e rimedi, ma non necessariamente per la legittimità costituzionale del prelievo.
  • Questioni complesse di interpretazione delle norme comunitarie rispetto a imposizioni fiscali richiedono il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia solo se vi è reale incertezza di interpretazione rilevante per la decisione; se la normativa comunitaria non disciplina direttamente la materia fiscale contestata, il rinvio può essere manifestamente infondato.

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