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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29337/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento/liquidazione con cui l'Ufficio ha richiesto maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, riqualificando una sequenza negoziale come cessione di ramo d'azienda: una società aveva costituito una nuova società conferendovi un ramo d'azienda comprendente immobili e, successivamente, aveva ceduto a un terzo la partecipazione nella società conferitaria. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, dovesse darsi prevalenza alla causa reale e alla effettiva regolamentazione degli interessi, valorizzando anche il collegamento tra gli atti; inoltre aveva applicato l'aliquota più elevata ex art. 23 del medesimo d.P.R. per assenza di corrispettivi distinti sui singoli beni. La società ha proposto ricorso per cassazione con più censure: violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986; omesso esame di un fatto decisivo, ossia che la cessione delle quote non era totalitaria ma riguardava solo il 65% del capitale; violazione e falsa applicazione dell'art. 23 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 1 e 10 d.lgs. n. 347/1990. L'Agenzia ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso perché teso a una nuova valutazione del merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità, ha accolto il primo motivo di ricorso come fondato e assorbente, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso. Le spese sono state compensate, rilevando che la normativa interpretativa sull'art. 20 è intervenuta solo nel corso del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"

    Per gli atti anteriori alla modifica del 2017-2018, la norma è interpretata come criterio di qualificazione dell'atto registrato, ma non consente di valorizzare elementi estrinseci, collegamenti negoziali o la causa reale complessiva della sequenza per tassare un diverso assetto economico rispetto al singolo atto presentato.

  • art. 23 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La CTR lo aveva applicato per l'aliquota più elevata in mancanza di corrispettivi distinti per i singoli beni del ramo ceduto; la Corte, cassando la decisione, ha escluso che tale approccio potesse fondarsi sulla lettura estensiva dell'art. 20.

  • art. 1, comma 87, lettera a), L. 27 dicembre 2017, n. 205

    Ha modificato l'art. 20 chiarendo che la tassazione avviene sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da elementi extra-testuali e dagli atti collegati, salvo quanto previsto dagli articoli successivi.

  • art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145

    È stato qualificato come norma di interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, d.P.R. n. 131/1986.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto la causa decidibile nel merito, senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato indirettamente per evidenziare che, nella fattispecie antecedente alla sua entrata in vigore, non operava una disciplina antielusiva generale idonea a fondare la pretesa fiscale sulla sequenza negoziale.

  • art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel precedente giurisprudenziale menzionato per affermare che, fuori da una vera norma antielusiva, non è richiesto il contraddittorio preventivo ai fini dell'avviso di liquidazione basato sull'art. 20.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalle questioni di legittimità costituzionale decise dalla Consulta sull'art. 20 e sull'art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalle questioni di legittimità costituzionale decise dalla Consulta sull'art. 20 e sull'art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, per gli atti disciplinati dalla versione originaria dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 la tassazione va commisurata alla natura intrinseca e agli effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione, non alla ricostruzione della causa reale di una complessa operazione economica o al collegamento con atti ulteriori.
  • La regola dell'art. 20, nel testo originario, non ha valenza antielusiva in senso proprio e non legittima, da sola, a riqualificare una sequenza negoziale come cessione di azienda o di ramo d'azienda quando il singolo atto tassato sia diverso sul piano giuridico.
  • Quando il giudice di merito fonda la tassazione su elementi estrinseci all'atto registrato e su una lettura unitaria di più negozi, viola il criterio legale di interpretazione dell'art. 20 se applicabile il testo originario della norma.
  • Se il caso è integralmente definibile sulla base degli atti e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
  • La riqualificazione fiscale di una operazione negoziale non può essere sorretta, per fatti anteriori all'introduzione dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, da una generica finalità antielusiva non prevista dalla disciplina allora vigente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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