Cassazione Civile, Ordinanza n. 09273/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Gli eredi della cessionaria di un credito originariamente vantato dall'appaltatore di un'opera pubblica hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva respinto il gravame sulla prescrizione del credito relativo alla revisione del prezzo dell'appalto. La controversia riguardava la realizzazione di un ospedale e, in particolare, il diritto al compenso revisionale: secondo i ricorrenti, la corte territoriale avrebbe errato sia nel respingere l'eccezione di giurisdizione sollevata dalla regione, sia nel ritenere decorso il termine di prescrizione prima della definizione del ricorso gerarchico amministrativo. I ricorrenti sostenevano che, in materia di revisione prezzi degli appalti di opera pubblica, la posizione soggettiva fosse originariamente di interesse legittimo e che il diritto soggettivo sorgesse solo con il positivo esercizio del potere amministrativo; ne derivava, a loro avviso, che la prescrizione non potesse decorrere prima dell'accoglimento del ricorso gerarchico. La regione ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la parte attrice che ha scelto il giudice ordinario e sia risultata soccombente nel merito non è legittimata a denunciare il difetto di giurisdizione; ha inoltre rigettato il secondo motivo, ritenendo corretto l'accertamento secondo cui il diritto alla revisione era già riconosciuto e che il procedimento amministrativo non costituiva condizione di esercizio dell'azione né impedimento giuridico alla decorrenza della prescrizione. La Corte ha quindi confermato che la prescrizione quinquennale decorreva dalla data di ultimazione dei lavori, non dalla data di accoglimento del ricorso gerarchico. Il ricorso incidentale della regione, proposto in via condizionata, è stato assorbito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per censurare un'asserita ultrapetizione; la Corte non accoglie la censura perché il primo motivo è inammissibile per difetto di legittimazione a dedurre il difetto di giurisdizione.
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. a sostegno della dedotta formazione del giudicato; la censura non è esaminata nel merito per inammissibilità del motivo.
Richiamato per la pretesa efficacia del giudicato; non incide sull'esito per la declaratoria di inammissibilità del motivo.
Invocato per sostenere l'erronea valutazione della prescrizione; la Corte rigetta la censura.
La Corte afferma che la prescrizione non è impedita da incertezze o contestazioni di fatto, ma solo da cause giuridiche che rendano impossibile l'esercizio del diritto.
Richiamato per dedurre un'errata valutazione delle prove; la censura viene ritenuta infondata e in parte inammissibile.
art. 4 d.l.c.p.s. n. 1501 del 1947
Prevede il ricorso amministrativo contro la determinazione che nega o accorda parzialmente la revisione prezzi; la Corte chiarisce che non configura una condizione preliminare per l'azione giudiziale ordinaria.
Richiamata nel motivo per il quadro normativo della revisione prezzi; non assume rilievo decisivo autonomo nella ratio della decisione.
art. 113 Cost.
Richiamato nel motivo come parametro della tutela giurisdizionale; la Corte non accoglie la censura perché la questione decisiva è la decorrenza della prescrizione.
art. 3 d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la trasformazione della situazione soggettiva; la Corte ne ricorda il contesto storico senza trarne conseguenze favorevoli ai ricorrenti.
art. 26 l. 11 febbraio 1994, n. 109
Richiamato come successivo meccanismo di adeguamento all'inflazione che ha sostituito la precedente disciplina della revisione prezzi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi ha introdotto la causa davanti a un determinato giudice e risulta soccombente nel merito non è legittimato a impugnare la decisione per denunciare il difetto di giurisdizione, poiché opera il principio di autoresponsabilità processuale.
- Il ricorso amministrativo previsto contro il diniego o il parziale accoglimento della revisione prezzi di un appalto pubblico non costituisce, di per sé, condizione necessaria per proporre l'azione giudiziale sul credito revisionale.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., l'impedimento alla decorrenza della prescrizione deve consistere in un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto, non in mere incertezze di fatto o in contestazioni stragiudiziali della controparte.
- Quando il diritto al compenso revisionale sia già riconosciuto e resti controverso soltanto il quantum, la prescrizione del relativo credito decorre dal momento in cui il diritto è azionabile, non dalla definizione del procedimento amministrativo eventualmente instaurato.
- La pendenza di un procedimento amministrativo o di un riesame in sede terza non sospende automaticamente la prescrizione se il titolare del credito può comunque agire immediatamente in giudizio.
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