Cassazione Penale, Sentenza n. 36687/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su più censure: 1) presunta errata applicazione della norma sulla prescrizione (art. 129 c.p.p.), chiedendo la declaratoria d'ufficio della prescrizione per alcuni episodi; 2) vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico (dolo specifico) dei reati di falsificazione e di favoreggiamento della permanenza illegale, sostenendo che l'imputato si limitava a pratiche amministrative e percepiva un compenso non ingiusto; 3) inutilizzabilità di sommarie informazioni e deposizioni (violazione artt. 63 e 195 c.p.p. e art. 220 disp. att. c.p.p.), con conseguente illegittimità dell'uso di verbali di constatazione e di dichiarazioni rese senza interprete; 4) censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul calcolo della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: le censure non hanno effettivamente contrastato le ragioni di rigetto espresse dalla sentenza impugnata o risultano manifestamente infondate; il tema della prescrizione era errato perché i termini di prescrizione dovevano essere incrementati per le sospensioni processuali; la motivazione di merito ha adeguatamente ricostruito il dolo specifico, anche in base a documenti firmati, alla sistematicità della condotta e al ruolo professionale dell'imputato; le doglianze relative all'inutilizzabilità degli atti sono generiche e non indicano gli atti specifici né la loro incidenza sul giudizio; la negazione delle attenuanti generiche è valutazione discrezionale correttamente motivata. È stata rilevata un'errata determinazione formale della pena a favore dell'imputato (pena effettivamente superiore rispetto al calcolo descritto), ma non sanabile in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 286/1998 - art. 12, comma 5-ter e art. 5, comma 8-bis
art. 12, comma 5 ter, e art. 5, comma 8 bis, D. Lgs. 286 del 1998
Norme sostanziali incriminatrici: contestati reati di favoreggiamento della permanenza in Italia e falsificazione/alterazione di documenti per ottenere permessi di soggiorno; la Corte ha ritenuto sussistente il fatto e il fine di trarre profitto dalla condizione di illegalità degli stranieri.
Codice di procedura penale - art. 129
Regola sulla prescrizione da dichiarare d'ufficio: la Corte ha calcolato i termini tenendo conto delle sospensioni processuali, ritenendo infondata la censura difensiva sulla prescrizione.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione); la Corte ha ritenuto che i motivi dedotti non superano il sindacato di legittimità per genericità o infondatezza.
Codice di procedura penale - art. 195
Regole sulle dichiarazioni rese dalla polizia giudiziaria: la Corte ha ritenuto che le deposizioni contestate rappresentano elementi di contorno e che la prova centrale è documentale, perciò la censura, generica, non è decisiva.
Codice di procedura penale - art. 63
Norma sul momento in cui una persona diventa formalmente indagata e garanzie procedurali: la Corte ha osservato che il ricorrente non ha specificato i verbali affetti da vizio né la loro incidenza, e che il giudice di merito può valutare sostanzialmente la veste del dichiarante.
Disposizioni di attuazione c.p.p. - art. 220
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina dell'attività amministrativa e relativo obbligo di rispettare garanzie quando emerge la notitia criminis; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'obbligo al momento in cui il fatto assume rilevanza penale.
Codice di procedura penale - art. 62 e art. 64, comma 3
art. 62 cod. proc. pen.; art. 64, comma 3, cod. proc. pen.
Regole sul divieto di utilizzare dichiarazioni di terzi come di relato e sul diritto al silenzio dell'indagato: la Corte ha ritenuto che le censure non hanno dimostrato l'illegittimità concreta delle acquisizioni e che il giudice di merito ha valutato correttamente la genuinità delle dichiarazioni.
Codice penale - artt. 132 e 133
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti: la Corte ha ritenuto che il diniego delle generiche è motivato e rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l'incensuratezza era valutata e ritenuta non decisiva.
Codice di procedura penale - art. 616
Norma che consente la condanna per le spese processuali in caso di ricorso inammissibile: applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma alla cassa delle ammende.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2000
C. Cost. n. 183 del 13/6/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistente l'assenza di profili di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Le censure sulla prescrizione richiedono calcoli precisi che tengano conto di eventuali sospensioni del processo; la Corte verifica i termini alla data della sentenza impugnata.
- Il dolo "specifico" nelle fattispecie di falsificazione e favoreggiamento della permanenza può essere desunto da un insieme di elementi materiali: sistematicità della condotta, ruolo professionale, documenti firmati e responsabilità nella predisposizione/inoltro delle pratiche.
- Le impugnazioni sull'inutilizzabilità di atti probatori devono indicare esplicitamente i singoli atti viziati e dimostrarne l'incidenza sul giudizio; la genericità rende il motivo inammissibile.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche; il sindacato di legittimità è limitato se la motivazione è congrua e non contraddittoria.
- Atti di natura amministrativa diventano problematici sul piano penalistico solo quando, nel corso della loro formazione, emerga la notitia criminis: a quel punto devono essere rispettate le garanzie del processo penale.
- Errori formali nel calcolo della pena a favore dell'imputato non sono sanabili dalla Corte se non vi è impugnazione da parte della pubblica accusa; le parti devono vigilare tempestivamente sui profili di cassazione incidenti sulla quantificazione della pena.
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