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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36686/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione che ha negato le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., denunciando una motivazione contraddittoria: da un lato le Corti avrebbero escluso la premeditazione; dall'altro avrebbero fatto emergere elementi preparatori tali da «recuperare l'essenza» della premeditazione per negare le attenuanti. In subordine si lamenta che non siano state valorizzate condotte postfattuali positive (resipiscenza): la spontanea presentazione ai Carabinieri, le scuse ai familiari, i tentativi di risarcimento e la collaborazione processuale; si sostiene che tali elementi, unitamente all'obbligo di valutare la condotta post-reo ex art. 133 c.p., avrebbero dovuto portare al riconoscimento delle attenuanti e quindi a evitare la pena dell'ergastolo.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse essenzialmente una rivalutazione di fatti e delle prove (vizio non rimediabile in questa sede) e ha confermato la distinzione tra "premeditazione" e "mera preordinazione": le attività preparatorie riscontrate (legature alla porta del garage, preparazione e occultamento del fucile, minacce, scelta del tempo e del mezzo) non integrano la premeditazione ma possono giustificare la valutazione di una particolare intensità del dolo, legittimando il diniego delle attenuanti. La Corte ha inoltre considerato i comportamenti post-reato (confessione, disponibilità ad atti d'indagine) riconducibili a scopi utilitaristici e difensivi, non a sincera resipiscenza. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende; è altresì rigettata la domanda delle parti civili di liquidazione delle spese di costituzione e rappresentanza.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La norma sulle attenuanti generiche è stata invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che i concreti elementi fattuali potessero giustificare il diniego delle attenuanti perché indicativi di particolare intensità del dolo e di personalità pericolosa.

  • art. 133 cod. pen. (valutazione della condotta post-reato)

    La difesa ha richiamato l'obbligo di tener conto della condotta successiva al reato per valutare le attenuanti; la Corte ha comunque valutato tali elementi (presentazione ai Carabinieri, collaborazione, scuse) ma li ha ritenuti riconducibili a motivi utilitaristici e pertanto non idonei a integrare resipiscenza rilevante.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna per inammissibilità/inutilità dell'atto)

    Applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Citate a supporto del principio che la condanna alle conseguenze per inammissibilità può essere disposta se non emerge l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità stessa.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 1, n. 37825/2022; Sez. 1, n. 5147/2015; Sez.1, n.35703/2017)

    La Corte richiama orientamenti giurisprudenziali che distinguono la premeditazione dalla mera preordinazione, e che ammettono il diniego delle attenuanti quando l'ammissione di colpa risulti dettata da intenti utilitaristici e non da autentica resipiscenza.

Massime di principio

  • La distinzione tra premeditazione e mera preordinazione: attività preparatorie possono non essere sufficienti a integrare la premeditazione (che richiede radicamento temporale e programmazione), ma possono comunque indicare una maggiore intensità del dolo e incidere sulla valutazione delle attenuanti.
  • Le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. richiedono una valutazione complessiva e concreta; condotte post-fatto (presentazione spontanea, scuse, collaborazione) vanno valutate nel contesto e possono essere escluse se ritenute dettate da intenti utilitaristici o difensivi.
  • In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che costituiscono principalmente una rivalutazione dei fatti o delle prove decise dalle Corti di merito; le doglianze che implichino una nuova valutazione probatoria rischiano l'inammissibilità.
  • Quando l'impugnazione riguarda solo un elemento accessorio della pena (esclusione/attribuzione di attenuanti) e non la responsabilità penale in senso proprio, le istanze civili connesse alla fase di impugnazione possono essere dichiarate prive di interesse e rigettate.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti tramite la condotta post-fatto è utile documentare elementi oggettivi e non ambigui di resipiscenza (es. riparazione concreta del danno, comportamenti che escludano finalità utilitaristiche), poiché confessioni e collaborazioni immediate possono essere interpretate come mosse da fini difensivi.

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