Cassazione Penale, Sentenza n. 36695/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza del 07/07/2021 che ha dichiarato Laurendi responsabile del reato di tentato omicidio in danno di Princi Bernardo, in concorso con altri. Il ricorrente deduce: (1) violazione di legge e vizi di motivazione relativamente alla qualificazione della sua condotta come concorso nel tentato omicidio, contestando l'esistenza di un previo accordo per uccidere la vittima, sostenendo che il suo intervento fosse volto a separare e non a partecipare al pestaggio, rilevando altresì la sua assoluzione definitiva dalle imputazioni relative alle armi e chiedendo la derubricazione in lesioni o l'applicazione di attenuanti (anche per concorso anomalo o contributo di minima importanza); (2) erronea applicazione di legge e vizio motivazionale nella quantificazione della pena e nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (giovane età, incensuratezza). Il ricorso ripercorre anche la complessa sequenza procedurale (assoluzione in appello, annullamento con rinvio, condanna in primo rinvio, ulteriore annullamento e nuovo giudizio di rinvio).
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo in parte inammissibile e, per il resto, infondato. Motivazioni principali della decisione: la valutazione della Corte di rinvio era vincolata ai limiti stabiliti dalla precedente decisione rescindente; la partecipazione attiva del Laurendi al primo segmento della condotta all'interno della casetta (pestaggio collettivo, esortazioni a "scannare" la vittima e l'estrazione del coltello da parte di un coimputato) rendeva già concretamente realizzato il tentativo di omicidio, sicché la successiva condotta del Laurendi non integra una desistenza efficace ai sensi dell'art.56 comma 3 cod.pen.; le attenuanti previste dagli artt.116 e 114 cod.pen. sono state esclusi in modo logicamente motivato alla luce della natura collettiva e cruenta dell'azione e della presenza dell'aggravante dei motivi futili; il secondo motivo di ricorso (sulla quantificazione della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche) è stato dichiarato inammissibile per genericità. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato pronunciato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art.110 cod.pen.
Richiamato per qualificare la responsabilità in concorso: la partecipazione attiva alla condotta collettiva è ritenuta idonea a imputare al Laurendi il tentativo di omicidio commesso dal gruppo
art.56 comma 3 cod.pen.
Citando la disciplina della desistenza, la Corte ha osservato che la desistenza è rilevante solo se la possibilità di consumazione del reato è ancora presente; qui il tentativo era già concretamente consumato nel primo segmento, per cui la successiva condotta del Laurendi non integra desistenza
art.116 cod.pen.
Norma richiamata come possibile ipotesi attenuante (richiesta dalla difesa), la Corte ha escluso la sua applicazione alla luce della partecipazione collettiva e della gravità della condotta
art.114 cod.pen.
Altra disposizione richiamata come attenuante contestata: la Corte ha ritenuto non applicabile tale fattispecie per le medesime ragioni sostanziali (azione collettiva e volontà omicida)
giurisprudenza citata (Sez. H n. 22503 del 22.4.2019)
Richiamata a supporto del principio per cui la condotta di un concorrente che non neutralizza efficacemente l'azione altrui non interrompe la responsabilità collettiva
giurisprudenza citata (Sez. II n. 44184 del 7.7.2014)
Richiamata in tema di valutazione della idoneità degli atti nel reato tentato e della desistenza, per sottolineare il giudizio ex ante richiesto per la configurabilità del tentativo
Massime di principio
- La partecipazione attiva a una fase iniziale violenta e collettiva può costituire di per sé concorso nel reato di tentato omicidio, anche se il singolo non ha materialmente sparato: rilevano l'intento comune e la natura unitaria dell'azione
- Una precedente decisione rescindente delimita l'oggetto del giudizio di rinvio: punti già decisi in sede di annullamento con rinvio non possono essere riesaminati nella stessa materia dal giudice di rinvio
- La desistenza è efficace solo se la possibilità di consumazione del reato è ancora concreta al momento della volontaria rinuncia; se il tentativo è già 'consumato' in un segmento anteriore, la successiva rinuncia del singolo non scatta come causa di non punibilità
- Le attenuanti (anche relative al contributo di minima importanza o al concorso anomalo) possono essere escluse quando emerga una progettualità omicidiaria collettiva e una partecipazione attiva e coordinata
- Le doglianze sulla quantificazione della pena devono essere specifiche e motivatamente argomentate: censure generiche sulla mancata concessione delle attenuanti rischiano l'inammissibilità
- La presenza di un'aggravante (es. motivi futili) può elevare la soglia della pena ed ostare all'applicazione di diminuenti se coerente con la gravità e la motivazione dell'azione collettiva
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