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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36684/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto integrata, in concorso con altri, l'ipotesi di reato di tentata frode in commercio (artt. 110, 56, 515 e 517-bis c.p.) per aver sofisticato vini mediante l'impiego di sostanze vietate e per aver detenuto vini mescolati o imbottigliati con indicazioni mendaci. Il ricorrente deduceva principalmente: (i) errata applicazione degli artt. 515 e 517-bis c.p. perché mancava l'elemento materiale della messa in commercio (si trattava di mera detenzione in cantina e non di attività commerciale o spaccio); (ii) errata applicazione dell'art. 56 c.p. (tentativo) perché non vi erano atti idonei e non equivoci diretti alla consegna ad acquirenti; (iii) applicabilità, invece, dell'art. 71 della legge n. 238/2016 che prevede sanzione amministrativa per le operazioni di vinificazione/manipolazione con prodotti vietati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la detenzione, presso il magazzino/azienda, di vini alterati o già imbottigliati è atto idoneo e non equivoco, nelle circostanze di causa, a integrare il tentativo di frode in commercio poiché indica la successiva immissione nel circuito distributivo. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 71 legge 238/2016 in quanto la norma amministativa contiene la clausola "salvo che il fatto costituisca reato" e, qui, la condotta integra reato penale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Norma sulla concorrenza di persone nel reato; qui usata come riferimento per la partecipazione di più soggetti all'illecito.

  • Codice penale, art. 56

    Disciplina del tentativo: la Corte ha ritenuto che la detenzione di prodotti sofisticati e in parte già imbottigliati costituisca atto idoneo e non equivoco a consumare la frode, integrando quindi il tentativo.

  • Codice penale, art. 515

    Norma sulla frode nell'esercizio del commercio: interpretata in senso estensivo rispetto alla sola vendita al minuto; la detenzione in magazzino/azienda di prodotti con false indicazioni è considerata idonea, in contesto di vendita all'ingrosso/distribuzione, a integrare la forma tentata del reato.

  • Codice penale, art. 517-bis

    Richiamato come riferimento alle fattispecie relative a pratiche illecite nel commercio di bevande alcoliche; usato in combinazione con art. 515 per la qualificazione della condotta.

  • Legge 16 dicembre 2016, n. 238, art. 71

    "1. Chiunque, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, utilizza prodotti con effetti nocivi alla salute, ovvero addiziona sostanze organiche o inorganiche non consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non puo' essere inferiore a 5.000 euro"

    La Corte ha ritenuto che la norma preveda sanzione amministrativa per manipolazioni vietate salvo che il fatto costituisca reato; pertanto, se la condotta integra un reato (qui tentata frode in commercio), l'art. 71 non è applicabile come causa esclusiva di responsabilità amministrativa.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    Norma che indica il vizio di motivazione come motivo di ricorso in cassazione; i rilievi del ricorrente su questo punto sono stati ritenuti infondati dalla Corte.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che regola la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e disposto versamento alla Cassa delle Ammende.

  • Codice di procedura penale, art. 609, comma 2

    Richiamato per la valutazione di questioni di diritto rilevabili d'ufficio dalla Corte di legittimità anche se non dedotte in appello; la Corte ha esaminato la questione sull'applicabilità dell'art. 71 anche in assenza di devoluzione specifica.

Massime di principio

  • La detenzione, in magazzino o in azienda, di prodotti alimentari o bevande sofisticate o con indicazioni mendaci può integrare il tentativo di frode in commercio se tale detenzione è idonea e non equivoca a determinare la successiva immissione nel circuito distributivo, anche senza una contrattazione o consegna immediata a un acquirente.
  • Per i reati di frode in commercio occorre valutare gli atti in relazione alla tipologia di commercio (vendita al minuto vs. vendita all'ingrosso): l'esposizione al pubblico non è condizione necessaria per la configurabilità del tentativo quando la natura dell'attività e gli atti compiuti indicano chiaramente la finalità commerciale.
  • Le sanzioni amministrative previste dalla normativa settoriale (es. art. 71 legge n. 238/2016) non escludono la rilevanza penale quando il fatto costituisce reato; la clausola "salvo che il fatto costituisca reato" implica che, in presenza di elementi penalmente rilevanti, prevale la sanzione penale.
  • In ipotesi analoghe è cruciale l'accertamento degli elementi fattuali: stato di imbottigliamento, destinazione commerciale probabile, modalità di detenzione e ruoli dei soggetti coinvolti determinano la qualificazione (penale o amministrativa) della condotta.
  • Per ridurre il rischio di responsabilità penale nelle attività vinicole e alimentari, è essenziale mantenere documentazione completa sulle operazioni, separare l'attività di produzione da quella commerciale, rispettare la normativa tecnica e consultare il consulente legale quando emergono dubbi su pratiche di produzione o manipolazione.

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