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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36688/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato la sentenza di primo grado. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: (1) tardività della querela per il reato di truffa (sosteneva che il dies a quo fosse l'ultimo pagamento ad agosto 2014); (2) errata applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, per mancato accertamento concreto della maggiore pericolosità e mera lettura del casellario giudiziale; (3) contestazione della responsabilità per la detenzione illegale del fucile, sostenendo che l'arma era pervenuta per successione e che il fatto andava riqualificato ai sensi dell'art. 697 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (1) la Corte d'appello aveva correttamente fissato il dies a quo della querela a dicembre 2014, quando le persone offese ebbero piena cognizione del fatto e dell'identità del presunto autore; (2) la valutazione della recidiva specifica era adeguatamente motivata alla luce dei precedenti penali omogenei e della progressione criminologica; (3) la condotta relativa alla detenzione dell'arma è correttamente sanzionata ex art. 697 c.p. poiché l'erede ha l'obbligo di reiterare la denuncia di detenzione dell'arma dopo la morte del precedente denunciato. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 124 cod. pen.

    Disciplina la condizione di procedibilità per i delitti perseguibili a querela: la decorrenza del termine di querela (dies a quo) si ancorA alla piena conoscenza del fatto e dell'identità dell'autore; quando la vittima deve compiere accertamenti la decorrenza è differita fino alla consapevolezza completa.

  • art. 697 cod. pen.

    Norma sulla detenzione e denuncia di armi e munizioni: l'erede che viene in possesso di un'arma per successione è obbligato a reiterare la denuncia; l'omessa denuncia integra la fattispecie contestata e non si riqualifica automaticamente in una fattispecie meno grave.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di legge e vizio di motivazione); il ricorso deve però articolare profili distinti e non può limitarsi a censure generiche su questioni già affrontate dal giudice d'appello.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limita la motivazione del ricorso per cassazione alle censure essenziali; il difensore ha indicato i motivi nei limiti imposti da questa norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando dichiara inammissibile il ricorso e non rileva l'assenza di colpa, di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese processuali.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015 (Saba); Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017 (Ippolito); altre sezioni richiamate in materia di recidiva e denuncia dell'arma

    La Corte ha richiamato precedenti che precisano quando decorre il termine di querela (piena cognizione del fatto e dell'agente) e i principi di valutazione della recidiva e dell'obbligo di denuncia in caso di successione.

Massime di principio

  • La decorrenza del termine per proporre querela (condizione di procedibilità) in reati perseguibili a querela va valutata alla data di piena cognizione del fatto illecito e dell'identità dell'autore; se la vittima deve svolgere accertamenti la decorrenza è differita fino alla consapevolezza completa.
  • La recidiva reiterata specifica richiede motivazione concreta: il giudice può basarsi sui precedenti penali e sulla omogeneità e progressione criminologica per valutarne l'incidenza sulla pericolosità, purché la valutazione sia argomentata e non meramente formale.
  • L'acquisto o il venir in possesso di armi per successione non esonera l'erede dall'obbligo di ripetere la denuncia di detenzione; l'omessa denuncia è sanzionata e la contestazione non va automaticamente riqualificata in una fattispecie meno grave.
  • In cassazione le censure già affrontate e motivate dalla Corte territoriale sono considerate generiche se il ricorrente non confuta specificamente le argomentazioni svolte; la genericità porta all'inammissibilità del ricorso.
  • Le spese processuali e somme a carico del ricorrente possono essere disposte in caso di inammissibilità, soprattutto se non emergono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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