Cassazione Penale, Sentenza n. 36688/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato la sentenza di primo grado. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: (1) tardività della querela per il reato di truffa (sosteneva che il dies a quo fosse l'ultimo pagamento ad agosto 2014); (2) errata applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, per mancato accertamento concreto della maggiore pericolosità e mera lettura del casellario giudiziale; (3) contestazione della responsabilità per la detenzione illegale del fucile, sostenendo che l'arma era pervenuta per successione e che il fatto andava riqualificato ai sensi dell'art. 697 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (1) la Corte d'appello aveva correttamente fissato il dies a quo della querela a dicembre 2014, quando le persone offese ebbero piena cognizione del fatto e dell'identità del presunto autore; (2) la valutazione della recidiva specifica era adeguatamente motivata alla luce dei precedenti penali omogenei e della progressione criminologica; (3) la condotta relativa alla detenzione dell'arma è correttamente sanzionata ex art. 697 c.p. poiché l'erede ha l'obbligo di reiterare la denuncia di detenzione dell'arma dopo la morte del precedente denunciato. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 124 cod. pen.
Disciplina la condizione di procedibilità per i delitti perseguibili a querela: la decorrenza del termine di querela (dies a quo) si ancorA alla piena conoscenza del fatto e dell'identità dell'autore; quando la vittima deve compiere accertamenti la decorrenza è differita fino alla consapevolezza completa.
art. 697 cod. pen.
Norma sulla detenzione e denuncia di armi e munizioni: l'erede che viene in possesso di un'arma per successione è obbligato a reiterare la denuncia; l'omessa denuncia integra la fattispecie contestata e non si riqualifica automaticamente in una fattispecie meno grave.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di legge e vizio di motivazione); il ricorso deve però articolare profili distinti e non può limitarsi a censure generiche su questioni già affrontate dal giudice d'appello.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limita la motivazione del ricorso per cassazione alle censure essenziali; il difensore ha indicato i motivi nei limiti imposti da questa norma.
art. 616 c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione, quando dichiara inammissibile il ricorso e non rileva l'assenza di colpa, di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese processuali.
Giurisprudenza citata
Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015 (Saba); Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017 (Ippolito); altre sezioni richiamate in materia di recidiva e denuncia dell'arma
La Corte ha richiamato precedenti che precisano quando decorre il termine di querela (piena cognizione del fatto e dell'agente) e i principi di valutazione della recidiva e dell'obbligo di denuncia in caso di successione.
Massime di principio
- La decorrenza del termine per proporre querela (condizione di procedibilità) in reati perseguibili a querela va valutata alla data di piena cognizione del fatto illecito e dell'identità dell'autore; se la vittima deve svolgere accertamenti la decorrenza è differita fino alla consapevolezza completa.
- La recidiva reiterata specifica richiede motivazione concreta: il giudice può basarsi sui precedenti penali e sulla omogeneità e progressione criminologica per valutarne l'incidenza sulla pericolosità, purché la valutazione sia argomentata e non meramente formale.
- L'acquisto o il venir in possesso di armi per successione non esonera l'erede dall'obbligo di ripetere la denuncia di detenzione; l'omessa denuncia è sanzionata e la contestazione non va automaticamente riqualificata in una fattispecie meno grave.
- In cassazione le censure già affrontate e motivate dalla Corte territoriale sono considerate generiche se il ricorrente non confuta specificamente le argomentazioni svolte; la genericità porta all'inammissibilità del ricorso.
- Le spese processuali e somme a carico del ricorrente possono essere disposte in caso di inammissibilità, soprattutto se non emergono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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