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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36693/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha ritenuti responsabili di omicidio aggravato, tentato omicidio e porto/detenzione di arma, denunciando: (i) vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e delle cosiddette "chiamate in correità" (anche de relato), con contestata insufficiente autonomia genetica e presunte discrasie fra dichiarazioni; (ii) erronea utilizzazione e valutazione di una intercettazione telefonica; (iii) errata qualificazione della fattispecie sotto il profilo dell'aggravante della premeditazione vs motivi futili; (iv) diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche o del concorso anomalo; (v) carenza di motivazione nella determinazione degli aumenti di pena per il vincolo di continuazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha dato rilievo probatorio alla convergenza essenziale delle dichiarazioni fornite da fonti appartenenti a clan diversi (in particolare Ambra Giuseppe ed Esposito Claudio), ritenute autonome e dotate di riscontri contestuali (anche la intercettazione, valutata per il suo contenuto di contesto). Ha confermato l'esclusione dell'aggravante mafiosa e l'operatività dell'aggravante dei motivi futili; ha respinto le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sui profili di quantificazione degli aumenti di pena, dichiarando alcuni punti inammissibili se non dedotti in grado di appello. In sintesi: confermata la condanna nel merito e la pena (ergastolo con isolamento diurno), rigettati i motivi di cassazione

Norme richiamate

  • art. 192 comma 3 cod. proc. pen.

    Le chiamate in correità non sono autosufficienti: le dichiarazioni del coimputato richiedono altri elementi di riscontro esterni. La Corte ricorda che il riscontro deve riguardare le specifiche dichiarazioni e può consistere in riscontri diretti, indiretti o di contesto; la convergenza di più fonti autonome aumenta la credibilità.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla utilizzabilità delle intercettazioni: la Corte valuta la captazione come riscontro di contesto, utile a confermare elementi narrativi quando rilevante e pertinente.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio di responsabilità penale: la Corte ribadisce che la prova deve sorreggere l'affermazione di responsabilità e che la chiamata in correità necessita di conferme ai sensi del sistema probatorio

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Il principio di pertinenza viene richiamato per valutare la rilevanza degli elementi di riscontro rispetto all'imputazione contestata; i riscontri devono essere logicamente collegati ai fatti da provare.

  • art. 141-bis cod. proc. pen.

    Menzi ono normativa sul trattamento carcerario come esempio di norme che illustrano la necessità di evitare circolarità e inquinamenti nelle fonti interne al circuito criminale; citata per sottolineare il rischio di circolarità delle dichiarazioni.

  • art. 106 comma 4-bis cod. proc. pen.

    Richiamato a titolo esemplificativo in tema di garanzie difensive e limiti procedurali nella valutazione delle fonti; la Corte sottolinea l'esigenza di rigorosità metodologica.

  • art. 116 cod. pen.

    Richiamato nel ricorso di Mango ma la doglianza collegata è stata ritenuta inammissibile per non essere stata proposta in appello; la Cassazione sottolinea l'obbligo di tempestiva deduzione dei motivi nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di coimputati o collaboratori (chiamate in correità) non sono autosufficienti: devono essere valutate congiuntamente e confermate da altri elementi che possono essere diretti, indiretti o di contesto
  • La convergenza essenziale fra più fonti autonome (provenienti da contesti diversi) rafforza il valore probatorio anche se permangono discrasie su dettagli marginali; le difformità non invalida no automaticamente l'intero racconto se il nucleo centrale è coerente e riscontrato
  • Le intercettazioni possono avvalorare le dichiarazioni come riscontro di contesto, ma il loro peso dipende dalla diretta conoscenza mostrata dai conversanti rispetto all'evento
  • Le questioni relative alla quantificazione delle pene accessorie e degli aumenti per continuazione devono essere motivate in modo puntuale in sede di merito: le doglianze non sollevate nei gradi di merito possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione
  • Per ottenere attenuanti generiche occorre offrire elementi concreti che scalfiscano la gravità del fatto o la personalità negativa dell'imputato; la mera giovane età non è sufficiente se sussistono inserimento in contesti criminali e gravità del reato
  • In sede di impugnazione in Cassazione la rilettura dei fatti è molto limitata: la Corte verifica la corretta applicazione dei criteri giuridici e la congruità logico-motivazionale della decisione di merito, non rende un nuovo giudizio di fatto

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