Cassazione Penale, Sentenza n. 36693/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha ritenuti responsabili di omicidio aggravato, tentato omicidio e porto/detenzione di arma, denunciando: (i) vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e delle cosiddette "chiamate in correità" (anche de relato), con contestata insufficiente autonomia genetica e presunte discrasie fra dichiarazioni; (ii) erronea utilizzazione e valutazione di una intercettazione telefonica; (iii) errata qualificazione della fattispecie sotto il profilo dell'aggravante della premeditazione vs motivi futili; (iv) diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche o del concorso anomalo; (v) carenza di motivazione nella determinazione degli aumenti di pena per il vincolo di continuazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha dato rilievo probatorio alla convergenza essenziale delle dichiarazioni fornite da fonti appartenenti a clan diversi (in particolare Ambra Giuseppe ed Esposito Claudio), ritenute autonome e dotate di riscontri contestuali (anche la intercettazione, valutata per il suo contenuto di contesto). Ha confermato l'esclusione dell'aggravante mafiosa e l'operatività dell'aggravante dei motivi futili; ha respinto le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sui profili di quantificazione degli aumenti di pena, dichiarando alcuni punti inammissibili se non dedotti in grado di appello. In sintesi: confermata la condanna nel merito e la pena (ergastolo con isolamento diurno), rigettati i motivi di cassazione
Norme richiamate
art. 192 comma 3 cod. proc. pen.
Le chiamate in correità non sono autosufficienti: le dichiarazioni del coimputato richiedono altri elementi di riscontro esterni. La Corte ricorda che il riscontro deve riguardare le specifiche dichiarazioni e può consistere in riscontri diretti, indiretti o di contesto; la convergenza di più fonti autonome aumenta la credibilità.
art. 270 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla utilizzabilità delle intercettazioni: la Corte valuta la captazione come riscontro di contesto, utile a confermare elementi narrativi quando rilevante e pertinente.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato come criterio di responsabilità penale: la Corte ribadisce che la prova deve sorreggere l'affermazione di responsabilità e che la chiamata in correità necessita di conferme ai sensi del sistema probatorio
art. 187 cod. proc. pen.
Il principio di pertinenza viene richiamato per valutare la rilevanza degli elementi di riscontro rispetto all'imputazione contestata; i riscontri devono essere logicamente collegati ai fatti da provare.
art. 141-bis cod. proc. pen.
Menzi ono normativa sul trattamento carcerario come esempio di norme che illustrano la necessità di evitare circolarità e inquinamenti nelle fonti interne al circuito criminale; citata per sottolineare il rischio di circolarità delle dichiarazioni.
art. 106 comma 4-bis cod. proc. pen.
Richiamato a titolo esemplificativo in tema di garanzie difensive e limiti procedurali nella valutazione delle fonti; la Corte sottolinea l'esigenza di rigorosità metodologica.
art. 116 cod. pen.
Richiamato nel ricorso di Mango ma la doglianza collegata è stata ritenuta inammissibile per non essere stata proposta in appello; la Cassazione sottolinea l'obbligo di tempestiva deduzione dei motivi nei gradi di merito.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di coimputati o collaboratori (chiamate in correità) non sono autosufficienti: devono essere valutate congiuntamente e confermate da altri elementi che possono essere diretti, indiretti o di contesto
- La convergenza essenziale fra più fonti autonome (provenienti da contesti diversi) rafforza il valore probatorio anche se permangono discrasie su dettagli marginali; le difformità non invalida no automaticamente l'intero racconto se il nucleo centrale è coerente e riscontrato
- Le intercettazioni possono avvalorare le dichiarazioni come riscontro di contesto, ma il loro peso dipende dalla diretta conoscenza mostrata dai conversanti rispetto all'evento
- Le questioni relative alla quantificazione delle pene accessorie e degli aumenti per continuazione devono essere motivate in modo puntuale in sede di merito: le doglianze non sollevate nei gradi di merito possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione
- Per ottenere attenuanti generiche occorre offrire elementi concreti che scalfiscano la gravità del fatto o la personalità negativa dell'imputato; la mera giovane età non è sufficiente se sussistono inserimento in contesti criminali e gravità del reato
- In sede di impugnazione in Cassazione la rilettura dei fatti è molto limitata: la Corte verifica la corretta applicazione dei criteri giuridici e la congruità logico-motivazionale della decisione di merito, non rende un nuovo giudizio di fatto
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