Cassazione Penale, Sentenza n. 46345/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte di appello di Torino che aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per Massimiliano Collufio (anni 3) e la confisca dell'immobile sito in Magliano Alfieri, intestato al fratello Alberto. I ricorrenti hanno censurato: violazione del principio ne bis in idem perché il nuovo procedimento avrebbe riconsiderato elementi già valutati in precedenti giudizi di prevenzione; carenza e insufficienza della motivazione circa la pericolosita generica e qualificata di Massimiliano, nonche l'uso come prova delle conversazioni captate in carcere; inesistenza o insufficienza di elementi lucrogenetici che colleghino profitti illeciti al valore dell'immobile; errata valutazione della capacita economica e della lecita provenienza delle somme da parte del terzo interessato Alberto; e sollecitazione di questione di costituzionalita di art. 28 d.lgs. 159/2011 rispetto ai limiti probatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di Massimiliano in parte fondato: ha rigettato la censura sul ne bis in idem (primo motivo) ritenendo legittima la riapertura sulla base di elementi nuovi (conversazioni captate) ma ha accolto il secondo motivo ritenendo che la Corte di appello non abbia adeguatamente motivato la correlazione tra le affermazioni captate e l'esistenza di profitti illeciti congruenti rispetto al valore dell'immobile. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e il provvedimento di primo grado limitatamente alla confisca dell'immobile di Magliano Alfieri e ha disposto la restituzione dell'immobile ad Alberto Collufio. Per il resto (compresa la misura di prevenzione personale per Massimiliano e le questioni sulla pericolosita qualificata) il ricorso di Massimiliano è stato rigettato salvo che per la parte indicata; il ricorso di Alberto e' dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell'accoglimento della revoca della confisca.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione)
art. 1 comma 1 lett. b), art. 4 comma 1 lett. b), art. 20, art. 28
La Corte ricorda che le misure patrimoniali per pericolosita generica richiedono relazione con delitti lucrogenetici che abbiano prodotto profitti congruenti rispetto al bene. L'art. 28, pur richiamando forme di revisione, non rende automatica l'analogia con la revocazione penale: il legislatore ha previsto limiti diversi e autonoma casistica per la prevenzione patrimoniale.
art. 630 cod. proc. pen. (revocazione)
richiamato dall'art. 28 d.lgs. 159/2011
La Corte sottolinea che il riferimento normativo non comporta sovrapposizione integrale degli istituti; i limiti e la nozione di prova nuova in materia di prevenzione patrimoniale non sono identici a quelli della revocazione penale.
citato in relazione a condanne per intestazione fittizia
Gli indiziati o condannati per i reati previsti possono essere assoggettati a misura di prevenzione patrimoniale per pericolosita qualificata; la sussistenza di condanne per taluni fatti può integrare la pericolosita qualificata anche senza richiedere abitualita.
Richiamati in relazione a condanna per coltivazione di sostanze stupefacenti usata dalla Corte di merito per ancorare l'attualita della pericolosita, come elemento valutabile ai fini della misura personale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019
La Corte di Cassazione richiama i criteri indicati dalla Corte costituzionale: per la pericolosita generica occorre che i delitti siano lucrogenetici, abbiano generato profitti effettivi e che tali profitti siano congruenti rispetto al valore dei beni sottoposti a confisca; il giudice di merito deve motivare adeguatamente il collegamento.
Massime di principio
- Il principio ne bis in idem nel procedimento di prevenzione opera in senso relativo: il giudicato non impedisce la riapertura se emergono elementi nuovi, ma tali elementi devono essere effettivamente nuovi e decisivi.
- Per configurare la pericolosita generica ai fini della confisca patrimoniale serve collegare condotte lucrogenetiche a profitti illeciti in misura ragionevolmente congruente con il valore del bene: meramente generiche confessioni non sono sufficienti.
- Le conversazioni intercettate possono costituire 'novum' legittimo, ma il loro contenuto deve essere specifico e consentire di individuare fatti, profitti o correlazioni temporali concrete; valutazioni apodittiche o generiche sono insufficienti.
- In caso di confisca di bene intestato a terzi, il giudice deve valutare con precisione la capacita economica e i contributi delle parti, non limitandosi ad assunzioni apodittiche sul valore del bene o sulle risorse familiari.
- La richiesta di sollevare questioni costituzionali relative alla comparazione tra revisione penale e strumenti di prevenzione patrimoniale è frequentemente respinta: il regime procedurale e i limiti probatori in materia di prevenzione sono autonomi e non sovrapponibili automaticamente a quelli della revocazione.
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