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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46244/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2015, per un'evasione contestata di €71.582,00. Il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale non ha adeguatamente considerato elementi che avrebbero potuto ridurre l'imposta attribuita all'evasione: in particolare un credito IVA emergente dalla dichiarazione 2014 della Safim Srl pari a €42.663,00 e voci passive riferibili al 2015 rilevabili attraverso i dati acquisiti tramite il cosiddetto "spesometro". La Corte d'appello aveva escluso il computo di tali voci per carenza di documentazione e per mancata dimostrazione della inerenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha censurato la motivazione della Corte d'appello per errata applicazione delle regole di determinazione dell'imposta evasa e per mancato esame degli elementi documentali disponibili (dichiarazione IVA 2014 non contestata e dati dello "spesometro" relativi al 2015). Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo esame, con indicazione di valutare se tali elementi riducano l'imposta e la soglia di punibilità.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 5

    Regola il reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA e la valutazione della soglia di punibilità in relazione all'ammontare dell'imposta evasa; la Corte ha applicato tale disposizione per verificare se, dopo avere considerato crediti e compensazioni documentabili, si superi la soglia penale.

  • uso del cosiddetto "spesometro" (dati comunicati all'Agenzia delle Entrate)

    I dati emergenti dallo spesometro sono considerati elementi documentali di natura 'reale' e possono essere utilizzati, in assenza di altri documenti, per determinare l'imponibile e valutare crediti o costi ai fini della quantificazione dell'imposta evasa.

  • giurisprudenza: Cass. Sez. III, 29 ottobre 2024, n. 39646

    Richiamata per sostenere che l'accertamento reddituale basato sullo spesometro non è meramente induttivo ma fondato su elementi documentali idonei a determinare l'imponibile.

  • giurisprudenza: Cass. Sez. III, 26 aprile 2023, n. 17214

    Richiamata per il principio secondo cui, nel quantificare l'imposta evasa, il giudice penale deve privilegiare il dato fattuale reale (es. contabilità, conti correnti) e riconoscere i costi solo se vi sono allegazioni fattuali che consentono di ritenere certa o comunque ragionevolmente fondata la loro esistenza.

Massime di principio

  • Nei reati tributari per omessa dichiarazione IVA il giudice deve considerare non solo la mancanza della dichiarazione ma anche elementi documentali idonei a ridurre l'ammontare dell'imposta (crediti d'imposta precedenti, spesometro, conti correnti, contabilità).
  • I dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate tramite lo "spesometro" possono costituire prova reale e non soltanto indiziaria; se producono elementi concreti di costi o crediti, il giudice deve valutarli e motivare l'eventuale esclusione.
  • La mera carenza di alcune fatture passive non esime il giudice dall'esaminare dichiarazioni non contestate e dati fiscali ufficiali; la decisione deve spiegare perché tali elementi non incidono sulla soglia di punibilità.
  • La difesa di soggetti imputati per reati IVA deve documentare costi e inerenza, ma in presenza di elementi alternativi (dichiarazioni pregresse, spesometro, evidenze bancarie) il tribunale deve operare una valutazione complessiva della ragionevolezza delle deduzioni.
  • In caso di valutazioni omissive o motivazione insufficiente circa la quantificazione dell'imposta evasa, la decisione è soggetta ad annullamento con rinvio per nuovo esame.

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