Cassazione Penale, Sentenza n. 46236/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della qualificazione e applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 61, n. 11-quinquies c.p. ("il fatto sia stato commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto") con la censura che, per l'applicabilità dell'aggravante, sarebbe necessario che il minore avesse un livello di maturità psicofisica sufficiente a comprendere la portata lesiva degli atti commessi in sua presenza; si deduceva violazione di legge e vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato il principio secondo cui la locuzione "alla presenza del minore" va intesa in termini di percezione (visiva, uditiva o tramite altri sensi) e non richiede la prova della maturità o della comprensione razionale del minore; ha richiamato la sentenza n.12328/2017 e altra giurisprudenza. Ne consegue che l'aggravante ex art. 61 n.11-quinquies c.p. è configurabile anche quando il minore, pur molto piccolo, percepisca l'evento delittuoso; nel caso concreto la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante per la figlia (età circa 1 anno e 2 mesi) presente nella stessa stanza. Confermate le responsabilità penali e la statuizione impugnata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 61 n.11-quinquies cod. pen.
il fatto sia stato commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto
La Corte ha interpretato la locuzione "in presenza" come riferita alla percezione sensoriale dell'evento da parte del minore (vista, udito o altri sensi), indipendentemente dall'età o dalla maturità psicofisica del minore. Non è richiesta la comprensione razionale dell'accaduto.
art. 572 c.p.
Norma delittuosa rispetto alla quale è stata contestata la responsabilità; richiamata nel dispositivo come fatto oggetto del giudizio (reato commesso nei confronti della donna convivente).
art. 609-bis c.p.
Norma (violenza sessuale) relativa ad episodi multipli contestati nel periodo indicato; oggetto della condanna e della valutazione dell'aggravante per la presenza del minore.
legge n.119/2013 (d.l. 14/08/2013, n.93 convertito)
Riferimento alle modifiche legislative che hanno portato alla formulazione vigente dell'aggravante (ampliamento della tutela contro la violenza di genere e verso soggetti vulnerabili). La Corte usa il dato normativo per sostenere una tutela anticipata e ampia del minore.
art. 12 delle Preleggi
Richiamato per sostenere che nell'interpretazione della norma deve essere considerata la finalità del legislatore (tutela dello sviluppo armonico dei minori); la Corte rifiuta la tesi del ricorrente che invocava limiti interpretativi basati sulla maturità del minore.
art. 59, secondo comma, c.p.
Richiamato per sottolineare che l'applicazione delle circostanze aggravanti richiede l'accertamento della conoscenza o, quanto meno, della conoscibilità, in capo all'agente, dell'elemento fattuale (qui: la percezione del fatto da parte del minorenne).
Massime di principio
- Per l'applicabilità dell'aggravante "in presenza di minore" è sufficiente che il minore abbia percepito l'evento (vista, udito o altro), indipendentemente dall'età o dalla capacità di comprenderne razionalmente la portata.
- La percezione del minore può avvenire anche se il reato non è stato commesso "sotto gli occhi" del bambino (es. stanza attigua con comunicazione aperta, rumori, pianto, ecc.).
- Non è necessario dimostrare la maturità psicofisica del minore: la norma non richiede la prova della comprensione, ma della percezione dell'evento.
- L'aggravante si applica sia quando il minore è vittima diretto sia quando è semplice spettatore degli atti compiuti contro terzi; la ratio è la protezione dello sviluppo psico-emotivo del minore.
- Resta comunque rilevante, ai fini dell'aggravante, l'elemento soggettivo relativo alla conoscenza o conoscibilità da parte dell'agente della presenza/percezione del minore: il giudice valuta se l'agente poteva e doveva rendersi conto che il minore avrebbe percepito l'evento.
- In fase probatoria il Pubblico Ministero dovrà provare (anche con elementi indiziari) la percezione del fatto da parte del minore (segnali uditivi, visivi, disposizione dei locali, testimonianze), mentre la difesa può contestare la conoscibilità dell'elemento da parte dell'agente.
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