Cassazione Penale, Sentenza n. 46241/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, legale rappresentante della Rega Servizi Sas, è stata imputata del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 per avere utilizzato nelle dichiarazioni fiscali 4 fatture relative a operazioni inesistenti emesse da ditte riconducibili a Lamazzi El Habib per un importo complessivo di 122.970,00 euro (oltre IVA 26.572,00). Due fatture erano del marzo 2013 e due del novembre 2013. Lamazzi risultava dipendente dell'impresa della Cava nel periodo marzo-settembre 2013. In primo e secondo grado la Cava è stata ritenuta penalmente responsabile e condannata a 6 mesi di reclusione con sospensione dell'esecuzione. In cassazione la difesa ha proposto tre motivi: vizio di motivazione e violazione di legge per aver basato la condanna su meri sospetti anziché su indizi gravi, precisi e concordanti; omessa valutazione di testimonianze della difesa (Grigore e Ionut) che attesterebbero l'effettività delle prestazioni; e mancata considerazione delle dichiarazioni del consulente tecnico di parte (geom. Zambon) che avrebbero dimostrato la congruità degli importi fatturati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito non si siano basati su meri sospetti ma su indizi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza: assenza di dichiarazione dei redditi da parte di Lamazzi per il 2013; le ditte intestate a Lamazzi non avevano personale né dotazione strumentale adeguata; le fatture erano generiche e non indicavano entità delle opere né durata dell'impegno; pagamenti seguiti da prelievi immediati o pagamenti in contante senza versamenti sui conti; incongruità tra imponibile dei contratti di subappalto e importi fatturati; irregolarità documentali delle opere dichiarate; Lamazzi era dipendente dell'impresa per parte del periodo di fatturazione, il che rende sospetta l'attività imprenditoriale che avrebbe giustificato le fatture. Quanto alle testimonianze e all'esperto della difesa, la Corte ha ritenuto che esse non avrebbero modificato il quadro probatorio: le testimonianze, al più, confermavano fatti già considerati e non rilevanti per provare la non fittizietà; le osservazioni dell'esperto confermavano invece l'aspecificità delle fatture, poiché per giudicare la congruità sarebbero necessari dati quantitativi e descrittivi non presenti. È stata inoltre esclusa efficacia esimente di una diversa pronuncia assolutoria in altro procedimento. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
norma applicata per contestare l'utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte; la condotta della ricorrente è stata ritenuta integrativa del reato previsto dall'art. 2
richiamato il requisito degli indizi che devono essere 'gravi, precisi e concordanti' per fondare una condanna; la Corte ha valutato che gli elementi di fatto soddisfacevano tali requisiti
articolo invocato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per configurare l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti non è necessario un singolo elemento decisivo, ma una serie di indizi che, nel loro complesso, risultino gravi, precisi e concordanti
- La mancanza di dichiarazione dei redditi da parte del fornitore, l'assenza di personale o mezzi idonei, pagamenti in contanti o immediati prelievi successivi e discrepanze tra contratti e fatture sono elementi indiziari forti della fittizietà delle operazioni
- Fatture generiche che non riportano quantità, durata o specifiche tecniche rendono difficile provare la congruità dei compensi e possono essere valorizzate come indizio di non genuinità
- Le testimonianze difensive o le valutazioni di consulenti tecnici devono fornire dati specifici e verificabili (es. documentazione dei lavori, rilevazioni di cantiere, bonifici, buste paga) per sovvertire il quadro indiziario; affermazioni generiche non sono sufficienti
- Il fatto che il soggetto che ha emesso le fatture abbia prestato attività subordinata per parte del periodo delle fatture aumenta il sospetto di simulazione o doppia intestazione di attività
- Una sentenza assolutoria in un altro procedimento non ha effetto automatico sul giudizio di responsabilità in un diverso procedimento con diverso quadro probatorio
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