Cassazione Penale, Sentenza n. 46245/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione sostenendo principalmente l'indeterminatezza del capo di imputazione (nullità del decreto di citazione e degli atti successivi) per mancata indicazione precisa del comma dell'art. 256 dlgs. 152/2006; in via subordinata deduce che i veicoli non potevano essere qualificati rifiuti (essendo non destinati alla rottamazione), che l'attività fosse occasionale e che la bonifica del sito avrebbe dovuto influire sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'indeterminatezza, osservando che l'elemento qualificante è la descrizione del fatto e non la precisa indicazione del comma, salvo pregiudizio della difesa, che qui non sussiste. Ha confermato che i veicoli erano rifiuti ai sensi dell'art. 3 dlgs. 209/2003 (veicoli fuori uso, in evidente stato di abbandono) e che la pericolosità poteva essere desunta dalle modalità di deposito e dalla presenza di liquidi riversati sul suolo. Ha escluso l'occasionalità dell'attività rilevando l'elevato numero di veicoli (oltre 30). Ha ritenuto congrua la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, anche alla luce di precedenti penali e della persistenza delle condotte. Ha osservato che la presunta bonifica non era stata specificamente dedotta in sede di gravame e quindi non è stata valutata. Ha inoltre precisato che la Corte territoriale ha semplicemente rettificato un errore materiale nella qualificazione della pena (reclusione -> arresto). Infine ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La raccolta e il deposito di autoveicoli fuori uso senza autorizzazione integra la fattispecie prevista dal precetto; la mancata indicazione del comma specifico nell'imputazione è irrilevante se il fatto è descritto chiaramente e non vi è pregiudizio per la difesa.
Definisce il veicolo fuori uso come rifiuto quando il proprietario se ne disfa, è destinato alla demolizione o è in evidente stato di abbandono; da ciò la qualificazione delle autovetture come rifiuti.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende.
Principio giurisprudenziale consolidato
In tema di imputazione l'elemento essenziale è la descrizione del fatto; l'errata o incompleta indicazione della norma violata non determina nullità quando non comprime il diritto di difesa.
Massime di principio
- L'eventuale mancata o imprecisa indicazione dell'articolo o del comma nell'imputazione non comporta automaticamente nullità se la descrizione materiale del fatto è sufficientemente dettagliata e non pregiudica il diritto di difesa.
- I veicoli fuori uso possono essere qualificati rifiuti anche se giacenti in area privata, quando risultano in evidente stato di abbandono, privi di parti o targhe e il loro deposito non è soggetto a misure di sicurezza; tale qualificazione è un accertamento di fatto riservato al giudice del merito.
- La pericolosità dei rifiuti può essere desunta dalle modalità di raccolta e deposito (es. assenza di operazioni di rimozione di liquidi, presenza di sversamenti), senza necessità di accertamenti complessi se il fatto è evidente dagli atti.
- L'occasionalità dell'attività va valutata sulla base degli elementi di fatto (es. numero dei mezzi, durata e continuità della condotta); numeri rilevanti e continuità escludono l'occasionalità.
- La presenza di precedenti penali specifici e la reiterazione della condotta possono giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
- La bonifica successiva al fatto, se non tempestivamente dedotta e correttamente valorizzata in appello, potrebbe non influire sul trattamento sanzionatorio; per ottenere effetto favorevole occorre che sia oggetto di specifica deduzione e valutazione in sede di gravame.
- Errori materiali nella indicazione della tipologia della pena (es. reclusione vs arresto per contravvenzioni) possono essere rettificati in sede di merito senza incidere sulla validità della sentenza.
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