Cassazione Penale, Sentenza n. 46242/2024 del 17/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma, in sede di rinvio, della pena accessoria del ritiro della patente automobilistica per la durata di due anni. Sosteneva violazione di legge e carenza di motivazione, perché la Corte di cassazione, nell'annullare con rinvio la precedente sentenza, aveva rilevato l'insufficiente motivazione sull'applicazione e sulla durata della pena accessoria; inoltre la difesa affermava che il pericolo di recidiva era già escluso con la sentenza di merito del 19 maggio 2021 in ragione di indici positivi di reinserimento nella legalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello, investita del giudizio di rinvio, avesse l'obbligo di fornire una motivazione adeguata e che lo avesse fatto: la conferma del ritiro della patente per due anni è stata giustificata con la gravità dei fatti, il ruolo dell'imputato quale "corriere" nell'associazione criminosa e la presenza di pregresse condanne per reati analoghi che indicano una propensione a delinquere. La Corte ha inoltre osservato che la pena accessoria ha funzione special-preventiva e disincentiva la reiterazione del reato, e che il ritiro della patente è legittimo anche se il mezzo non è stato utilizzato nel fatto concreto, risultando ancor più adeguato quando l'attività criminosa ha implicato spostamenti o dislocazione di stupefacente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 dPR n. 309/1990
Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; qui è la fattispecie di reato principale per la quale il ricorrente era stato condannato.
art. 85 dPR n. 309/1990
Disposizione che prevede la pena accessoria del ritiro della patente. La Corte ha richiamato la natura facoltativa della pena accessoria e l'obbligo per il giudice di motivarne adeguatamente l'applicazione e la durata con riferimento alla finalità di prevenzione e disincentivo della recidiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella fase di cassazione.
Massime di principio
- Le pene accessorie hanno natura facoltativa e richiedono una motivazione adeguata sia in ordine alla necessità della misura sia alla sua durata; il giudice che applica o conferma la pena deve esplicitare i ragionamenti che legittimano la scelta.
- In caso di annullamento con rinvio, il giudice del rinvio ha il potere e l'obbligo o di fornire nuova e adeguata motivazione oppure di riformare la decisione originaria sul punto rimesso, nel rispetto della natura facoltativa della sanzione accessoria.
- Il rischio di recidiva è elemento centrale per giustificare le finalità special-preventive di una pena accessoria; il giudice può fondare la valutazione sulla gravità del fatto, sul ruolo svolto dall'imputato nell'organizzazione criminale e su precedenti condanne per reati analoghi.
- Il ritiro della patente può essere applicato anche quando l'autore del reato non abbia materialmente utilizzato veicoli per commettere il fatto: la misura è giustificata dalla sua efficacia potenziale nel rendere più difficili gli spostamenti e la reiterazione del reato, e la motivazione è più forte se l'attività criminosa ha implicato trasporto o dislocazione di stupefacente.
- Affermazioni generiche sul presunto reinserimento sociale o sull'assenza di pericolo di recidiva devono essere documentate e contrastate specificamente dal giudice; mere deduzioni non documentate hanno scarso rilievo nel superare elementi concreti che indicano pericolosità.
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