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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17900/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La vicenda origina da un mandato conferito a un avvocato per promuovere un giudizio risarcitorio contro una società di navigazione per un infortunio occorso durante l'imbarco. Nel corso di quel giudizio era stata disposta una provvisionale in favore della cliente; l'avvocato avrebbe trattenuto una parte della somma a titolo di compensi, prospettando che l'importo fosse comprensivo anche degli onorari, e avrebbe poi riassunto il processo nonostante, secondo la cliente, vi fosse un accordo per l'abbandono della causa. Successivamente, la provvisionale era stata ridimensionata e una parte delle somme era stata oggetto di restituzione. La cliente ha quindi agito contro il proprio difensore chiedendo il risarcimento del danno da responsabilità professionale, rappresentato dalla differenza restituita. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo, tra l'altro, non provata l'antigiuridicità del danno, non provato il trattenimento delle somme e non dimostrato che la riassunzione non fosse stata voluta dalla stessa assistita. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione di norme sulla diligenza professionale e sull'obbligo del difensore di operare nell'interesse dell'assistito, sostenendo che i legali delle parti si erano accordati per la cancellazione della causa e che il decreto ingiuntivo restitutorio ottenuto dalla compagnia assicuratrice dimostrasse il danno subito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse in modo adeguato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul difetto di antigiuridicità della pretesa posta risarcitoria, cioè sul fatto che la somma pretesamente dannosa non era una utilità perduta dall'avvocato, ma una somma giudizialmente accertata come non spettante. Inoltre, la ricorrente non aveva localizzato correttamente il documento su cui fondava il dedotto danno e, in ogni caso, il suo esame non era consentito nei limiti del giudizio di legittimità richiamati dalla Corte. La pronuncia ha anche valorizzato la mancanza di una specifica deduzione, nei gradi di merito, circa la diversa ricostruzione fondata su un accordo transattivo idoneo a legittimare il trattenimento delle somme. Sono state poste a carico della ricorrente le spese, la distrazione in favore del difensore antistatario e le ulteriori somme previste ex art. 96 c.p.c. e art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2236 c.c.

    richiamato come parametro della responsabilità professionale, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decisoria sulla mancanza di danno ingiusto

  • art. 1176 c.c.

    richiamato quale norma sulla diligenza professionale, senza però scalfire il rilievo decisivo del difetto di antigiuridicità del danno

  • art. 2104 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo nel giudizio di ammissibilità

  • L. n. 247 del 2012

    menzionata nel motivo come disciplina della professione forense

  • artt. 2, 3, 13, 22, 27, 32 Cost.

    invocati dalla ricorrente a sostegno della censura, senza incidere sulla decisione di inammissibilità

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma non decisivo nel vaglio di legittimità

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo, senza utilità decisiva

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato come base formale del ricorso; la Corte ha escluso che la censura si confrontasse correttamente con la ratio decidendi e ha rilevato i limiti al sindacato sul vizio motivazionale

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    richiamato per escludere la deducibilità del mancato esame del documento nei limiti indicati

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    richiamato in relazione alla preclusione al sindacato sul mancato esame del documento

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente alle somme per responsabilità aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo

  • Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469

    richiamata sul requisito di localizzazione del documento nel ricorso

  • Cass., Sez. U., 13/10/2023, n. 38540

    richiamata sui presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c.

  • Cass., Sez. U., 27/12/2023, n. 36069

    richiamata sui presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando la decisione di merito si fondi su un profilo autonomo e decisivo, come il difetto di antigiuridicità del danno lamentato.
  • In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, non basta dedurre in astratto la violazione dei doveri di diligenza o fedeltà al cliente: occorre allegare e dimostrare un danno giuridicamente apprezzabile, causalmente ricollegato alla condotta, e non una mera insoddisfazione per l'esito del processo.
  • Il danno risarcibile non può identificarsi con somme che risultino giudizialmente non spettanti; se la posta economica è stata accertata come indebitamente pretesa o non dovuta, manca il presupposto dell'ingiustizia del pregiudizio.
  • Nel giudizio di legittimità il documento posto a fondamento della censura deve essere specificamente localizzato e rintracciabile tra le produzioni; in mancanza, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La deduzione di un diverso assetto fattuale, come un accordo transattivo idoneo a giustificare il trattenimento di somme, non può essere introdotta in cassazione se non è stata puntualmente allegata e coltivata nei gradi di merito.
  • La mancata deduzione nei gradi precedenti di uno specifico profilo di responsabilità o di un distinto pregiudizio comporta la sua preclusione nel giudizio di legittimità.
  • La condanna ex art. 96 c.p.c. può essere pronunciata quando il ricorso sia proposto in violazione evidente dei limiti di critica consentiti e ricorrano i presupposti di responsabilità aggravata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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