Cassazione Civile, Ordinanza n. 18329/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, per l’anno d’imposta 2009, aveva recuperato a tassazione ai fini IRES e IVA maggiori ricavi non dichiarati, desunti da indagini finanziarie su conti correnti intestati a soci e a un amministratore. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto; in cassazione la società deduceva, con due motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e delle norme sull’accertamento bancario, sostenendo che le movimentazioni sui conti non potessero essere automaticamente imputate alla società. In particolare contestava: (i) la sussistenza dei presupposti della presunzione, affermando che i movimenti potevano dipendere anche dall’attività agricola svolta dai soci/amministratori e che, per un familiare, l’unico indice era il rapporto parentale; (ii) il mancato esame comparativo di alcuni elementi indiziari che, a suo dire, avrebbero escluso la riferibilità delle somme alla società (volume d’affari agricolo, nomina tardiva di un procuratore, provenienza donativa di alcune somme).
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che, nelle società a ristretta base familiare, l’Amministrazione può utilizzare le risultanze dei conti intestati ai soci/familiari e imputare alla società le movimentazioni, poiché la relazione familiare e la compenetrazione degli interessi sociali e personali consentono di fondare una presunzione di riferibilità delle somme alla società; grava quindi sul contribuente la prova contraria. Ha inoltre osservato che il secondo motivo mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione, e che gli elementi invocati non erano stati dimostrati o non erano idonei, da soli, a spezzare il ragionamento presuntivo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel testo vigente ratione temporis
consente all’Ufficio, previa autorizzazione, di richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente e di utilizzare le risultanze delle indagini finanziarie anche oltre i conti formalmente intestati al titolare dell’azienda, specie quando vi siano elementi sintomatici di interposizione o sovrapposizione tra società e soci.
art. 51, comma secondo, n. 7, d.P.R. n. 633/1972
nel testo vigente ratione temporis
attribuisce all’Amministrazione poteri di indagine bancaria utilizzabili anche con riferimento a conti intestati a soci o familiari, quando la presunzione di riferibilità delle movimentazioni alla società sia giustificata dalla concreta struttura del rapporto sociale.
art. 51, comma secondo, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 633/1972
richiamato per ribadire che i poteri istruttori bancari possono estendersi ai conti intestati ai soci in caso di società a ristretta base familiare.
il contribuente che contesta la presunzione fondata sulle movimentazioni bancarie deve offrire la prova contraria della estraneità delle somme alla società.
le movimentazioni bancarie e i rapporti familiari possono costituire fatti noti idonei a fondare un ragionamento presuntivo sulla riferibilità delle somme alla società.
la presunzione è ritenuta utilizzabile anche quando si fonda su elementi sintomatici quali contiguità familiare e intestazione dei conti ai soci; la concordanza degli indizi è apprezzata dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente la denuncia di violazione di legge, ma non il riesame del compendio probatorio o la rivalutazione del merito sotto la veste della falsa applicazione di norme sulle presunzioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistendo il rigetto del ricorso, la Corte dà atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base familiare, le movimentazioni sui conti correnti intestati ai soci o ai familiari possono essere utilizzate dall’Amministrazione finanziaria come elementi presuntivi della riferibilità alla società delle somme ivi rinvenute.
- In tale contesto, l’intestazione formale del conto a un socio o familiare è sufficiente a giustificare la presunzione di imputazione alla società, salvo prova contraria offerta dal contribuente circa l’estraneità delle operazioni rispetto all’attività sociale.
- Quando il conto è intestato a un soggetto formalmente terzo ma privo di reale autonomia rispetto alla compagine sociale, l’Ufficio può valorizzare gli indici di interposizione sostanziale; se invece il terzo è estraneo alla società, spetta all’Amministrazione dimostrare la non genuinità della sua posizione.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, salvo che l’omesso esame di un fatto decisivo renda la motivazione priva di fondamento.
- L’onere di vincere la presunzione basata sulle indagini finanziarie grava sul contribuente, che deve fornire elementi concreti e dimostrati idonei a spezzare il nesso inferenziale tra le somme movimentate e i maggiori ricavi accertati.
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