Cassazione Civile, Ordinanza n. 18861/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva presentato interpello disapplicativo chiedendo di non applicare, per l'anno d'imposta 2011, la disciplina antielusiva sulle società di comodo, sostenendo che la propria inattività non dipendesse da una scelta imprenditoriale elusiva ma dalla crisi del settore e dalla cessazione della produzione con conseguente dismissione dell'opificio e dei beni aziendali. L'Agenzia delle Entrate aveva rigettato l'istanza; la società aveva impugnato il diniego ottenendo ragione in primo e secondo grado. In cassazione l'Amministrazione ha dedotto: (1) la nullità della sentenza d'appello perché il diniego di disapplicazione sarebbe atto non impugnabile, in quanto non compreso tra gli atti elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992; (2) la violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994, sostenendo che la disapplicazione della disciplina sulle società non operative sarebbe ammessa solo in presenza di situazioni oggettive e non quando la non operatività dipenda da una libera scelta imprenditoriale, peraltro antieconomica.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, riaffermando che il diniego di disapplicazione della disciplina antielusiva è impugnabile davanti al giudice tributario come diniego di agevolazione e che il relativo giudizio ha cognizione piena sul merito della pretesa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché l'Agenzia non si è confrontata con la motivazione della CTR e ha proposto censure generiche, senza spiegare quale concreta operazione elusiva fosse stata posta in essere né perché la non operatività della società dovesse considerarsi frutto di una scelta imprenditoriale e non della crisi del settore. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione".
La Corte lo richiama per affermare che la disapplicazione delle norme antielusive può essere chiesta dal contribuente mediante interpello e che il relativo diniego ha natura di atto definitivo e recettizio, impugnabile dinanzi al giudice tributario.
art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il diniego di disapplicazione è qualificato come diniego di agevolazione e, come tale, rientra tra gli atti impugnabili nel processo tributario.
art. 1, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dall'Agenzia come norma evocata a sostegno della non impugnabilità, ma non accolto dalla Corte.
La Corte valorizza l'interesse del contribuente a ottenere una pronuncia idonea a stabilizzare la propria posizione rispetto alla pretesa tributaria portata a sua conoscenza dal diniego.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per denunciare la nullità della sentenza d'appello; il motivo è stato respinto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per la censura di violazione di legge relativa alla disapplicazione della disciplina sulle società di comodo; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 30, legge 23 dicembre 1994, n. 724
La Corte lo richiama come disciplina delle società di comodo oggetto dell'istanza di disapplicazione, ma non accoglie la tesi dell'Amministrazione sulla necessità che la disapplicazione dipenda da sole situazioni oggettive astratte, ritenendo decisivo l'accertamento in fatto della crisi settoriale e della cessazione dell'attività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo in ragione della soccombenza dell'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Il diniego di disapplicazione di una norma antielusiva, reso all'esito dell'interpello disapplicativo, è impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie come atto definitivo e recettizio avente natura sostanziale di diniego di agevolazione.
- Nel giudizio avverso il diniego di disapplicazione il contribuente può ottenere una cognizione piena sul merito della pretesa, non limitata al solo vizio formale dell'atto.
- Chi deduce in cassazione la violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o non calibrate sugli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito sono inammissibili.
- La disapplicazione della disciplina sulle società di comodo richiede la prova che, nella concreta fattispecie, gli effetti elusivi non potevano verificarsi; l'accertamento della sussistenza di oggettive cause di non operatività resta decisivo.
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