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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05207/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni 2014 e 2015 nei confronti di un'impresa individuale, alla quale l'Ufficio ha contestato la partecipazione a una frode IVA nel settore edilizio, realizzata mediante l'uso fraudolento del reverse charge e l'interposizione di una società cartiera tra l'impresa e i clienti finali. Per il 2014 venivano recuperate maggiori operazioni imponibili e maggiore IVA, con irrogazione di sanzioni; analogamente per il 2015. Il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado e l'appello rigettato in secondo grado. In Cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme processuali e del processo tributario per asserita omessa motivazione della sentenza d'appello, lamentando che la CTR non avesse esposto le valutazioni poste a base del rigetto, soprattutto quanto alle dichiarazioni di terzi prodotte; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione apparente e motivazione per relationem, sostenendo che la CTR si fosse limitata a richiami generici alla giurisprudenza e agli atti di causa senza un autonomo esame critico e senza identificare gli atti richiamati.

La decisione

La Corte ha escluso anzitutto ogni rilevanza della sentenza penale di assoluzione, perché non rientrante tra le formule considerate dall'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000. Ha poi ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: la motivazione della sentenza impugnata non era mancante né apparente, poiché la CTR aveva preso posizione sulle censure ed aveva svolto una motivazione riconoscibile, con richiamo alla giurisprudenza e agli atti di causa; la motivazione per relationem è ammissibile quando il giudice compie un autonomo esame critico dei motivi e richiama i contenuti degli atti. Il ricorso è stato quindi rigettato. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato anche l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende, oltre alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del giudizio conforme alla proposta consente l'applicazione delle conseguenze previste in tema di responsabilità aggravata.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro del requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente quale norma asseritamente violata per omessa pronuncia/motivazione, ma il motivo è ritenuto infondato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale norma sulla motivazione della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    La formula assolutoria penale richiamata non è idonea a spiegare effetti nel giudizio tributario alla luce del diverso ambito applicativo dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000.

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte osserva che la formula assolutoria del processo penale non rientra tra quelle idonee a rilevare nel giudizio tributario.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione per relationem è compatibile con il minimo costituzionale se il giudice svolge un autonomo esame critico e richiama i contenuti degli atti.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché la decisione finale ha confermato la proposta accelerata, la Corte applica la responsabilità aggravata e condanna a somme ulteriori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo in relazione agli oneri conseguenti al rigetto del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012

    È richiamata quale fonte dell'inserimento della previsione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto l'argomentazione decisoria oppure quando le argomentazioni siano talmente contraddittorie da impedire di riconoscere la giustificazione della decisione; non basta la mera insoddisfazione della parte per la sinteticità o la diversità delle valutazioni del giudice.
  • La motivazione per relationem è legittima se il giudice di merito non si limita a un richiamo acritico, ma compie un autonomo esame critico dei motivi di impugnazione e richiama in modo riconoscibile i contenuti degli atti o della decisione richiamata.
  • Nel giudizio tributario, l'assoluzione penale con formula che esclude il reato per difetto di prova della responsabilità non produce automaticamente effetti decisivi se non ricade nelle ipotesi normativamente rilevanti previste dal d.lgs. n. 74 del 2000.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare la disciplina della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., con condanna a somme ulteriori oltre alle spese.
  • La riproduzione di richiami giurisprudenziali e di riferimenti agli atti di causa è sufficiente a escludere il vizio di motivazione apparente se dal testo della sentenza emerge il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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