Cassazione Civile, Ordinanza n. 25384/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore postale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di rimborso di alcuni buoni fruttiferi postali, in particolare 2 buoni serie P/O, 5 buoni serie P e 1 buono serie Q/P. Il Tribunale aveva condannato la società postale al pagamento di euro 57.335,02 oltre interessi, accogliendo il calcolo degli interessi prospettato dalla convenuta. I titolari dei buoni hanno impugnato la decisione; la Corte d’appello ha accolto solo in parte l’impugnazione, riconoscendo un ulteriore importo di euro 394,73 maturato sino alla scadenza con riferimento a un buono serie Q/P, oltre interessi legali dalla data indicata in sentenza. Avverso la sentenza d’appello è stato proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, mentre la controparte ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis, comma 1, c.p.c. e, in subordine, l’infondatezza dei motivi. Prima dell’adunanza, i ricorrenti hanno però rinunciato al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla decisione alla luce di una successiva pronuncia di legittimità definita come "leading case" sulla questione dei buoni postali Q/P, e hanno chiesto la compensazione delle spese poiché il ricorso era stato notificato prima della definizione della questione. La rinuncia è stata comunicata alla controparte, che non vi ha aderito.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, non aderita dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre ritenuto sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese della fase di cassazione, valorizzando il fatto che l’orientamento giurisprudenziale che aveva indotto alla rinuncia si è consolidato solo successivamente grazie a pronunce di questa Corte. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei quattro motivi di ricorso.
Norme richiamate
richiamato dalla resistente per sostenere in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, ma la Corte non si è pronunciata sul punto perché il giudizio è stato estinto per rinuncia.
norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente comunicata alle controparti e non accettata, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese quando sussistano giusti motivi, valutando anche il consolidarsi solo successivo dell'orientamento giurisprudenziale che ha reso non più coltivabile l'impugnazione.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso né le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla controparte.
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