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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21074/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un erede ha impugnato un avviso di liquidazione dell’imposta di successione relativo alla successione di un de cuius, contestando: (i) la validità dell’atto perché sottoscritto da un funzionario ritenuto privo di poteri di rappresentanza alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015; (ii) la mancata considerazione integrale di passività ereditarie dichiarate, sostenendo che l’Ufficio avesse riconosciuto solo in parte i debiti dedotti e che la prova delle passività fosse consentita entro il termine triennale richiamato dal contribuente; (iii) l’omessa considerazione di una dichiarazione integrativa di successione presentata successivamente, con ulteriori passività, ma sempre entro il termine triennale dalla apertura della successione secondo la tesi difensiva. La CTR aveva ritenuto assorbito il vizio di motivazione e aveva confermato la legittimità della liquidazione per difetto di prova documentale delle passività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nuova doglianza sulla sottoscrizione dell’atto costituiva eccezione nuova in appello, preclusa nel giudizio tributario; in ogni caso ha richiamato il principio secondo cui la declaratoria di incostituzionalità intervenuta non incide sulla validità degli atti già formati se sottoscritti da funzionario legittimato secondo il regime applicabile. Ha respinto il secondo motivo affermando che, per l’imposta principale di successione, l’Ufficio liquida sulla base della dichiarazione presentata e può escludere le passività non documentate, dovendo però indicarle analiticamente nell’avviso; nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato la mancata produzione di documentazione idonea e sufficiente. Ha respinto anche il terzo motivo perché la dichiarazione integrativa era stata presentata oltre il termine entro il quale la dichiarazione di successione può essere modificata, sicché non era utile a incidere sulla liquidazione già effettuata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    invocato per denunciare omessa pronuncia su un punto decisivo; la Corte ha però ritenuto la censura infondata perché si trattava di domanda/eccezione nuova in appello.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    utilizzato per denunciare violazione di norme tributarie sulla liquidazione dell’imposta di successione e sulla dichiarazione integrativa.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame

    nel processo tributario vieta le eccezioni in senso stretto nuove in appello, comprese quelle che introducono nuovi vizi di invalidità dell’atto impositivo.

  • art. 33 d.lgs. n. 346 del 1990

    l’ufficio liquida l’imposta principale di successione sulla base della dichiarazione, tenendo conto delle dichiarazioni integrative già presentate nei limiti di legge; può correggere errori materiali e di calcolo e riportare in avviso le correzioni e le esclusioni delle passività non documentate.

  • art. 23 d.lgs. n. 643 del 1990

    richiamato dal ricorrente a sostegno della deducibilità delle passività; la Corte non lo assume come idoneo a superare il limite temporale di modifica della dichiarazione di successione.

  • art. 22, comma 4, d.lgs. n. 346 del 1990

    invocato dal ricorrente a sostegno della possibilità di far valere ulteriori passività con dichiarazione integrativa.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. n. 346 del 1990

    richiamato per collegare il regime della liquidazione principale di successione all’art. 33.

  • art. 30, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 346 del 1990

    i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili

    la dichiarazione di successione deve essere corredata dai documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili.

  • art. 30, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 346 del 1990

    le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio

    consente l’esclusione delle passività non documentate.

  • art. 31 d.lgs. n. 346 del 1990

    Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata

    la dichiarazione di successione è modificabile solo entro il termine previsto per la sua presentazione.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in via analogica per il principio sulla sottoscrizione degli avvisi da parte del capo ufficio o di funzionario delegato.

  • art. 384 c.p.c., comma 2

    la Corte richiama il potere di decidere direttamente la questione di diritto non esaminata dal giudice di merito.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato per il principio di ragionevole durata del processo e di economia processuale.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario non possono essere introdotte per la prima volta in appello nuove eccezioni in senso stretto, né nuovi profili di invalidità dell’atto impositivo che richiedano un’indagine di merito non svolta in primo grado.
  • Per l’imposta principale di successione l’Ufficio liquida sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente; le passività e gli oneri sono deducibili solo se adeguatamente documentati e, se esclusi, devono essere indicati in modo analitico nell’avviso di liquidazione.
  • La dichiarazione di successione può essere modificata o integrata soltanto entro il termine previsto dalla disciplina applicabile; una dichiarazione integrativa tardiva non può incidere sulla liquidazione già effettuata, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma sull’assetto organizzativo dell’amministrazione finanziaria non travolge automaticamente gli atti già formati se, al momento della loro adozione, essi risultavano sottoscritti da soggetto legittimato secondo il regime allora vigente.
  • Quando il giudice di merito omette di esaminare una questione di puro diritto, la Corte di cassazione può deciderla direttamente se ciò consente economia processuale e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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