Cassazione Penale, Sentenza n. 25806/2026 del 09/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere per un episodio ricostruito come tentato omicidio commesso mediante esplosione di più colpi d'arma da fuoco nei confronti di una persona offesa, nonché per violazioni della normativa sulle armi e per un ulteriore capo di ricettazione richiamato nel ricorso come non sorretto da gravi indizi. Il tribunale del riesame aveva rigettato l'istanza ex art. 309 c.p.p. confermando la misura. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi: con il primo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza, contestando l'attribuzione allo specifico indagato della sparatoria, l'attendibilità della teste di riscontro, la qualificazione del fatto come tentato omicidio anziché, al più, tentate lesioni, e la configurabilità del reato in assenza di lesioni alla vittima; si criticava anche la riqualificazione della contestazione in materia di armi e si richiamava il capo relativo alla ricettazione, ritenuto insussistente. Con il secondo motivo si deduceva violazione di legge e motivazione illogica in tema di esigenze cautelari, sostenendo che i reati contestati non fossero ostativi e che il tribunale avesse erroneamente valorizzato la pretesa disponibilità di armi clandestine, senza indicare elementi concreti per escludere misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha affermato che, in sede di legittimità sui provvedimenti cautelari, non è consentita una rivalutazione del compendio indiziario o delle esigenze cautelari, se non nei limiti della verifica di una motivazione meramente apparente o radicalmente illogica. Ha poi ritenuto congrua la valutazione del tribunale sulla gravità indiziaria, valorizzante le dichiarazioni della teste, i fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza, il rinvenimento di bossoli e il comportamento successivo dell'indagato, ritenuto sintomatico del suo coinvolgimento nell'agguato. Ha inoltre ribadito che l'assenza di lesioni non esclude di per sé il tentativo di omicidio, dovendosi valutare l'idoneità degli atti e l'animus necandi in concreto, alla luce delle modalità complessive dell'azione. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione sulla base della gravità del fatto, del contesto conflittuale tra famiglie e del successivo rinvenimento di ulteriori armi nella disponibilità dell'indagato. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
norma che disciplina il riesame dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, qui oggetto dell'impugnazione originaria
art. 273, comma 1, cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
norma sulle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione del reato
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità dei criteri ordinari e la possibilità di misure meno afflittive
base della contestazione di tentato omicidio
artt. 2, 4, 7 legge n. 895 del 1967
richiamati nella riqualificazione del capo relativo alle armi
art. 23, comma 1 e 3, legge n. 110 del 1975
menzionato nella originaria contestazione in materia di armi
richiamato nel ricorso con riferimento al capo di ricettazione, indicato come insussistente
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato per chiarire che, in sede cautelare, non opera il medesimo standard di valutazione degli indizi previsto per il giudizio di merito
art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
citato per evidenziare che non richiama il criterio di precisione e concordanza tipico dell'art. 192, comma 2, c.p.p.
richiamato in relazione alla configurabilità del tentativo
norma incriminatrice dell'omicidio volontario, posta a base della contestazione di tentato omicidio
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro un'ordinanza cautelare il sindacato della Corte non può tradursi in una nuova valutazione del merito degli indizi o delle esigenze cautelari, ma è limitato alla verifica della presenza di una motivazione coerente, completa e non meramente apparente.
- Ai fini della custodia cautelare è sufficiente un quadro probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilità di responsabilità; i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. non coincidono con la prova piena richiesta per la condanna e non vanno apprezzati secondo i parametri dell'art. 192, comma 2, c.p.p.
- La qualificazione del fatto come tentato omicidio non è esclusa, di per sé, dalla mancata produzione di lesioni alla persona offesa: ciò che rileva è l'idoneità concreta degli atti e la loro univoca direzione all'evento morte, da valutarsi ex ante sulla base delle modalità della condotta.
- L'animus necandi può essere desunto in via induttiva da elementi oggettivi quali l'uso di un'arma da fuoco, la reiterazione degli spari, la distanza e la direzione dei colpi, il luogo e il contesto dell'azione, nonché da dati successivi che corroborino il coinvolgimento dell'agente.
- In tema di esigenze cautelari, la gravità della condotta, il contesto conflittuale in cui si inserisce e la disponibilità di ulteriori armi possono integrare adeguata motivazione del pericolo di reiterazione e giustificare l'applicazione della misura più grave.
- La riqualificazione giuridica del fatto operata nel corso delle indagini o del procedimento non vincola il giudice della cautela, che deve autonomamente valutare la sussistenza dei presupposti della misura sulla base degli atti disponibili.
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