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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21145/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (associazione)

La controversia

Un'associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2009, emesso a seguito di PVC, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva negato il requisito della non commercialità necessario per fruire delle agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche, recuperando imposte dirette, IRAP e IVA. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo, sulla base degli elementi raccolti in verifica, che l'attività effettivamente svolta fosse commerciale e che alcune prestazioni fossero rese dietro corrispettivi difformi rispetto allo statuto, valorizzando anche la struttura dei locali e servizi non compatibili con la promozione sportiva. Con il ricorso per cassazione l'associazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi allo statuto, all'affiliazione, al tesseramento, alla democraticità interna, al divieto di utili, all'attività agonistica e alla diversificazione dei corrispettivi; 3) violazione dell'art. 148 TUIR per il mancato riconoscimento della natura di ASD; 4) violazione della disciplina IVA, sostenendo che, una volta riconosciuta la natura commerciale, l'IVA dovesse comunque essere detratta per il principio di neutralità.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo motivo, inammissibili il secondo e il terzo, e fondato il quarto. Ha escluso la nullità della motivazione della sentenza di appello, reputando comprensibile il percorso argomentativo seguito; ha giudicato inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché non indicava fatti storici decisivi non esaminati, ma mirava a una rivalutazione delle prove; ha dichiarato inammissibile anche la denuncia di violazione dell'art. 148 TUIR, perché volta sostanzialmente a ottenere un nuovo giudizio di merito sulla qualificazione dell'ente. Ha invece accolto la censura relativa all'IVA, affermando che, in presenza di soggetto passivo e di beni/servizi impiegati per operazioni imponibili, la detrazione spetta secondo il principio di neutralità del sistema comune dell'imposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ribadisce che la nullità sussiste solo quando il percorso logico della decisione sia assolutamente incomprensibile.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro di motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte precisa che non è ammessa una rivalutazione delle prove o degli indizi già esaminati.

  • art. 148 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    invocato per sostenere il riconoscimento della natura di associazione sportiva dilettantistica; la Corte non entra nel merito perché la censura è ritenuta inammissibile in quanto diretta a una rivalutazione dei fatti.

  • art. 13 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente in tema di detrazione IVA; la Corte accoglie il motivo per violazione del principio di neutralità dell'IVA.

  • artt. 73 e 78 direttiva 2006/112/CE

    richiamati per sostenere la disciplina unionale dell'IVA; la Corte afferma che il soggetto passivo ha diritto alla detrazione se i beni o servizi sono impiegati per operazioni imponibili.

  • CGUE, 5 luglio 2018, Marle Participations, C-320/17

    richiamata per il principio di neutralità dell'IVA e per il diritto alla detrazione nelle attività economiche soggette a imposta.

  • CGUE, 8 settembre 2022, Finanzamt, C-98/21

    richiamata per affermare che la detrazione spetta al soggetto passivo quando beni o servizi siano utilizzati per operazioni imponibili.

  • CGUE, 3 luglio 2019, The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge, C-316/18

    richiamata per il medesimo principio sulla detrazione IVA.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è apparente solo quando sia totalmente incomprensibile il ragionamento decisorio; una motivazione sintetica è sufficiente se rende percepibili le ragioni della decisione e implica il rigetto delle tesi incompatibili non espressamente confutate.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove: il fatto storico deve essere realmente pretermesso e la sua considerazione deve poter condurre, con alta probabilità logica, a un esito diverso della causa.
  • La censura di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di un errore interpretativo, si sollecita in realtà una rivalutazione del materiale istruttorio e dell'accertamento di merito.
  • In materia IVA, il diritto alla detrazione discende dal principio di neutralità e spetta al soggetto passivo che impieghi beni o servizi per operazioni soggette a imposta; il riconoscimento della natura commerciale dell'attività non esclude, ma anzi presuppone, la verifica della detraibilità dell'imposta assolta a monte in relazione agli impieghi imponibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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