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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05591/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro subordinato a termine stipulato il 21 settembre 2007 con una società operante nel settore dei servizi aeroportuali, rispetto al quale il lavoratore aveva chiesto l'accertamento della nullità del termine. I giudici di merito hanno ritenuto non provata la specifica esigenza sostitutiva indicata nel contratto, cioè l'effettiva sostituzione di personale assente per ferie o addestramento, e hanno escluso che vi fosse prova del nesso causale tra l'esigenza addotta e l'assunzione del lavoratore. La Corte d'appello ha inoltre escluso che il rapporto fosse cessato per mutuo consenso, nonostante la successiva assunzione a tempo indeterminato del lavoratore presso altro consorzio. In Cassazione le società hanno proposto tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 1372, 1418, 1419 e 2697 c.c., sostenendo che la documentazione in atti dimostrasse la risoluzione del rapporto per mutuo consenso; con il secondo e il terzo hanno denunciato violazione del d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo di aver fornito prova documentale della sussistenza delle ragioni sostitutive e del nesso causale, e censurando il mancato ricorso alla prova testimoniale e alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'accertamento della volontà concorde di sciogliere il contratto integra un giudizio di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini dell'art. 360, n. 5, c.p.c., profilo non dedotto in modo ammissibile. Ha inoltre respinto il secondo e il terzo motivo perché la verifica della sussistenza delle ragioni giustificative del termine e del nesso causale tra la clausola e la prestazione lavorativa è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio. La Corte ha anche affermato che il richiamo alla violazione delle regole sull'onere della prova era inconferente, perché, una volta dedotta l'illegittimità del termine, grava sulla società l'onere di provare l'esigenza organizzativa invocata. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1372 c.c.

    richiamato come norma invocata per sostenere la risoluzione del rapporto per mutuo consenso; la Corte ribadisce che la relativa verifica è accertamento di fatto riservato al merito.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato nel motivo sul mutuo consenso e sulla validità del contratto; non assume autonoma ratio decisoria.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato nel motivo sul mutuo consenso e sulla disciplina della nullità parziale; non decisivo ai fini dell'esito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per l'onere della prova; la Corte ribadisce che, in caso di contestazione dell'illegittimità del termine, spetta al datore di lavoro provare la causale organizzativa addotta.

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    richiamato per la disciplina del contratto a termine e della causale giustificativa; la prova dei presupposti fattuali resta rimessa al giudice di merito.

  • art. 10 d.lgs. n. 368/2001

    richiamato tra le norme asseritamente violate; non emerge una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte precisa che la sua violazione è configurabile solo in ipotesi di decisione fondata su prove non dedotte, uso distorto delle prove legali o inversione dell'onere probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte afferma che la violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi che ne sono privi o abbia disatteso prove legali, non quando si contesti la mera valutazione del materiale probatorio.

  • art. 421 c.p.c.

    nel rito del lavoro i poteri istruttori ufficiosi non possono supplire integralmente alle carenze allegatorie e probatorie delle parti; la loro mancata attivazione non è censurabile se la parte non abbia formulato richiesta specifica e indicato i mezzi istruttori.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la Corte esclude che le doglianze proposte integrino vere violazioni di legge, trattandosi di richieste di rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il sindacato in cassazione sulla motivazione è limitato all'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante nei ristretti limiti vigenti ratione temporis.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale.

  • art. 91 c.p.c.

    applicato per la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma richiamata come fonte della disciplina sul contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 54, comma 1, lettera b), d.l. n. 83/2012

    richiamato per la nuova formulazione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • La deduzione della risoluzione del rapporto per mutuo consenso integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi strettamente circoscritto.
  • In materia di contratto a termine, una volta contestata la legittimità della clausola appositiva del termine, spetta al datore di lavoro provare la concreta sussistenza della causale giustificativa addotta e il relativo nesso causale con l'assunzione.
  • Le censure formulate come violazione di legge non sono ammissibili quando, in realtà, tendano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti storici già scrutinati dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi specifiche, non quando si contesti semplicemente il prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice.
  • Nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi del giudice non possono supplire indiscriminatamente alle carenze di allegazione e prova della parte, e la loro mancata attivazione non è censurabile se non sia stata chiesta in modo puntuale e sorretta da indicazioni istruttorie concrete.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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