Cassazione Civile, Ordinanza n. 35917/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di IRPEG per lire 208.000.000 chiesto da un'associazione tramite istanza del 21 gennaio 2002 e, prima ancora, mediante la dichiarazione dei redditi Mod. 760/95 relativa al periodo d'imposta 1 settembre 1994 - 31 agosto 1995. L'eccedenza d'imposta nasceva da ritenute d'acconto subite nel periodo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'accoglimento, ritenendo tempestiva la dichiarazione presentata, richiamando un orientamento secondo cui il credito non si perderebbe per mancato riporto in dichiarazione ma solo per prescrizione, e affermando altresì che per il rimborso trovasse applicazione l'art. 37 del d.P.R. n. 602/1973 con termine decennale. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che si trattasse di rimborso di versamenti diretti soggetto al termine decadenziale di diciotto mesi e non alla prescrizione decennale; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse invertito l'onere della prova nelle controversie di rimborso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la CTR aveva accertato, con capo autonomo non impugnato, la tempestiva presentazione della dichiarazione Mod. 760/95 contenente la richiesta di rimborso; su tale capo si era formato giudicato interno. Inoltre, poiché la dichiarazione contenente l'esposizione del credito vale essa stessa come istanza di rimborso, non trovava comunque applicazione il termine decadenziale dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, bensì l'ordinario termine di prescrizione decennale; perciò la doglianza sull'applicabilità dell'art. 37 o dell'art. 38 era priva di interesse. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che la CTR non aveva affatto statuito sul riparto dell'onere della prova, ma solo sulla questione della decadenza/prescrizione del diritto al rimborso, rendendo anche tale censura inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma richiamata per denunciare la violazione di legge nei primi e nel secondo motivo
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma richiamata per denunciare il vizio motivazionale nel secondo motivo
art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dalla ricorrente e dalla CTR; la Corte osserva comunque che, quando la dichiarazione contiene la richiesta di rimborso, il problema del termine ex art. 38 resta irrilevante perché opera la prescrizione decennale
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la Corte ribadisce che non si applica il termine decadenziale di cui a tale articolo se il credito è già chiesto in dichiarazione, che vale come istanza di rimborso
richiamato come termine ordinario di prescrizione decennale applicabile al rimborso quando la dichiarazione già contenga la richiesta del credito
richiamato dalla ricorrente per sostenere una asserita inversione dell'onere della prova; la Corte esclude che la CTR si sia pronunciata sul punto
art. 329, secondo comma, c.p.c.
richiamato per affermare la formazione del giudicato interno sul capo non impugnato relativo alla tempestiva presentazione della dichiarazione con richiesta di rimborso
richiamato per la condanna della soccombente alle spese di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la debenza del contributo unificato aggiuntivo per l'Amministrazione statale esentata dal versamento mediante prenotazione a debito
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando la dichiarazione dei redditi contiene l'esposizione di un credito e la richiesta di rimborso, essa può valere come istanza di rimborso idonea a impedire la decadenza prevista dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973; in tale ipotesi l'azione resta soggetta all'ordinaria prescrizione decennale.
- Se un capo della sentenza di merito che accerta un fatto decisivo e autonomamente suscettibile di giudicato non viene specificamente impugnato, su di esso si forma giudicato interno e ogni motivo di ricorso che presupponga il contrario difetta di interesse.
- È inammissibile il motivo di ricorso che censuri una statuizione inesistente: se il giudice di merito si è pronunciato solo su decadenza o prescrizione del diritto al rimborso, non può dirsi che abbia deciso sul riparto dell'onere della prova.
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile anche quando la doglianza, pur formalmente formulata come violazione di legge, presupponga una lettura della sentenza impugnata non corrispondente al suo effettivo contenuto decisorio.
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