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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35917/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di IRPEG per lire 208.000.000 chiesto da un'associazione tramite istanza del 21 gennaio 2002 e, prima ancora, mediante la dichiarazione dei redditi Mod. 760/95 relativa al periodo d'imposta 1 settembre 1994 - 31 agosto 1995. L'eccedenza d'imposta nasceva da ritenute d'acconto subite nel periodo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'accoglimento, ritenendo tempestiva la dichiarazione presentata, richiamando un orientamento secondo cui il credito non si perderebbe per mancato riporto in dichiarazione ma solo per prescrizione, e affermando altresì che per il rimborso trovasse applicazione l'art. 37 del d.P.R. n. 602/1973 con termine decennale. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che si trattasse di rimborso di versamenti diretti soggetto al termine decadenziale di diciotto mesi e non alla prescrizione decennale; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse invertito l'onere della prova nelle controversie di rimborso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la CTR aveva accertato, con capo autonomo non impugnato, la tempestiva presentazione della dichiarazione Mod. 760/95 contenente la richiesta di rimborso; su tale capo si era formato giudicato interno. Inoltre, poiché la dichiarazione contenente l'esposizione del credito vale essa stessa come istanza di rimborso, non trovava comunque applicazione il termine decadenziale dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, bensì l'ordinario termine di prescrizione decennale; perciò la doglianza sull'applicabilità dell'art. 37 o dell'art. 38 era priva di interesse. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che la CTR non aveva affatto statuito sul riparto dell'onere della prova, ma solo sulla questione della decadenza/prescrizione del diritto al rimborso, rendendo anche tale censura inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la dichiarazione dei redditi contiene l'esposizione di un credito e la richiesta di rimborso, essa può valere come istanza di rimborso idonea a impedire la decadenza prevista dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973; in tale ipotesi l'azione resta soggetta all'ordinaria prescrizione decennale.
  • Se un capo della sentenza di merito che accerta un fatto decisivo e autonomamente suscettibile di giudicato non viene specificamente impugnato, su di esso si forma giudicato interno e ogni motivo di ricorso che presupponga il contrario difetta di interesse.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che censuri una statuizione inesistente: se il giudice di merito si è pronunciato solo su decadenza o prescrizione del diritto al rimborso, non può dirsi che abbia deciso sul riparto dell'onere della prova.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile anche quando la doglianza, pur formalmente formulata come violazione di legge, presupponga una lettura della sentenza impugnata non corrispondente al suo effettivo contenuto decisorio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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