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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21983/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare: la società cessionaria di crediti in blocco, quale asserita avente causa della banca originaria, aveva chiesto l’ammissione al passivo per un credito chirografario derivante dal saldo passivo di due conti correnti, ma il tribunale aveva escluso il credito ritenendo non provata, con certezza, la corrispondenza tra i rapporti bancari indicati nella domanda di insinuazione e quelli effettivamente oggetto della cessione. La cessionaria ricorre per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione di norme sulla cessione del credito, sulla prova e sull’onere probatorio, sostenendo che la dichiarazione unilaterale resa dalla cessionaria sulla diversa numerazione dei rapporti avrebbe valore confessorio, che la documentazione prodotta confermava il cambio di numerazione e che nel giudizio collegato di accertamento negativo del credito il curatore aveva dato atto della costituzione della cessionaria senza contestarne la legittimazione. Con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo relativo alla prova della cessione, oltre a violazione degli artt. 2729, 2697 c.c. e 116 c.p.c. La Corte rileva che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizio motivazionale, si risolvono in una contestazione della valutazione del materiale documentale compiuta dal giudice di merito, non sindacabile in cassazione; aggiunge che la dichiarazione unilaterale della stessa parte non ha valore confessorio perché a sé favorevole e che la deduzione relativa ad altro giudizio è nuova e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che la doglianza non censura un errore di sussunzione o una vera violazione dell’art. 2697 c.c., ma mira a ottenere una diversa lettura delle prove documentali, attività riservata al giudice di merito. Precisa inoltre che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipizzate, non ricorrenti nel caso di specie, e che il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale". Nessuna statuizione sulle spese, in difetto di difese dell’intimato; viene disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Norma processuale che regola l’opposizione allo stato passivo fallimentare, nel cui ambito è stata proposta l’impugnazione della cessionaria.

  • artt. 4 e 7, L. n. 130/1999

    Richiamati quali base normativa della cessione in blocco dei crediti nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione.

  • art. 58, comma 2, TUB

    L’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale è considerato elemento documentale della cessione, ma non sufficiente da solo a provare tutti gli estremi della legittimazione del cessionario.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente in tema di cessione del credito.

  • art. 1262 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente in tema di cessione del credito.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente in tema di opponibilità della cessione.

  • art. 1189 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente, senza specifica applicazione decisoria autonoma nel provvedimento.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nella censura, ma la Corte chiarisce che la doglianza riguarda in realtà la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti il diverso apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione non è ravvisabile quando si contesti soltanto la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legalmente previsto o nega il prudente apprezzamento quando dovuto; non quando si critichi il merito della valutazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; nel caso concreto tale soglia non è superata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha inserito la previsione del raddoppio del contributo unificato richiamata nel dispositivo.

Massime di principio

  • In caso di cessione in blocco di crediti, il cessionario che insinui il credito al passivo deve fornire prova documentale della propria legittimazione sostanziale e della corrispondenza tra i rapporti ceduti e quelli azionati, salvo riconoscimento della controparte.
  • L’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pur rilevante, non è di regola sufficiente da solo quando non consenta di individuare senza incertezze i singoli rapporti oggetto di trasferimento.
  • La contestazione che investe la sufficienza o attendibilità della documentazione prodotta integra una valutazione di merito, non censurabile in cassazione come violazione di legge se non nei rigorosi limiti del vizio di motivazione o dell’erronea distribuzione dell’onere probatorio.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova; non quando il ricorrente pretenda una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. richiede l’erronea attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto o la mancata applicazione del prudente apprezzamento nei casi in cui esso sia imposto; non basta censurare il convincimento tratto dal giudice dalle prove documentali.
  • La dichiarazione unilaterale resa dalla parte stessa, se favorevole ai propri interessi, non assume valore confessorio.
  • Le questioni non dedotte nel giudizio di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniConto correnteCessione del credito
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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