Sentenza del 18/03/2025 n. 7253 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Banca chiedeva il rimborso dell’IVA relativa al 2018 che riteneva indebitamente addebitata dai fornitori di energia elettrica, perché calcolata anche sugli oneri generali di sistema elettrico (OGSE). Sosteneva di poter agire direttamente contro l’Agenzia delle Entrate, anche perché, svolgendo attività esente, non poteva detrarre l’IVA. Con l’unico motivo di cassazione denunciava violazione degli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE, degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché dei principi di effettività e neutralità dell’IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’esito sfavorevole alla Banca della sentenza d’appello della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che aveva confermato il rigetto pronunciato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza n. 4427/17/2021, depositata il 23 novembre 2021. La Corte ha ritenuto che l’IVA fosse stata pagata dalla Banca in rivalsa al fornitore: il rapporto tributario per il versamento dell’imposta intercorre quindi tra fornitore e Amministrazione, mentre la controversia sull’importo addebitato in fattura riguarda il rapporto civilistico tra fornitore e cliente. La Banca può pertanto chiedere al fornitore la ripetizione dell’indebito, ma non rivolgersi direttamente al Fisco, salvo che ricorrano circostanze concrete che rendano impossibile o eccessivamente difficile ottenere il rimborso dal fornitore, come una comprovata insolvenza. Il fatto che la Banca non potesse detrarre l’IVA, essendo operatore esente, non la rende di per sé titolare del rapporto tributario. La Corte ha inoltre escluso che rilevasse la pronuncia CGUE C-316/22: quella riguardava un’imposta contraria a una disposizione chiara e incondizionata di una direttiva non attuata o tardivamente attuata, mentre gli OGSE non sono stati ritenuti incompatibili con il diritto dell’Unione. Esclusa anche la necessità di rinvio alla Corte di giustizia. Spese compensate per tutti i gradi e le fasi, in ragione della complessità delle questioni. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, artt. 9 e 167
In realtà, proprio in applicazione dei principi sopra indicati, va escluso che possa ragionarsi in termini di diretto rapporto ai fini IVA tra la società e l'amministrazione finanziaria, in quanto l'IVA è stata dalla stessa versata in rivalsa in favore del soggetto passivo dell'imposta, cioè del suo fornitore, ed è questi ad essere titolare del rapporto tributario con l'amministrazione finanziaria.
Il fatto che il cliente sia soggetto passivo IVA per la propria attività, o che non possa detrarre l’imposta, non gli attribuisce automaticamente un rapporto diretto con il Fisco per chiedere la restituzione dell’IVA pagata in rivalsa al fornitore. Il diritto alla detrazione e la richiesta di restituzione dell’imposta indebitamente versata sono fattispecie distinte.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 17 e 18
Quel che rileva è il fatto che il sistema interno è orientato nel senso che il rapporto obbligatorio in materia di IVA è incentrato sulla esistenza del suddetto rapporto esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il cedente/prestatore, sicché è quest'ultimo il debitore dell'imposta e solo questi, salvo le ipotesi eccezionali, può attivarsi per richiedere il rimborso.
Nel regime IVA ordinario, il debitore dell’imposta verso l’Erario è il cedente o prestatore che ha effettuato l’operazione imponibile. Il cessionario che ha sostenuto l’addebito in rivalsa deve di regola agire contro il fornitore per recuperare l’importo indebito.
La controversia sulla correttezza dell’IVA addebitata dal fornitore al cliente in rivalsa, quando non riguarda una pretesa tributaria diretta del Fisco verso il cliente o il diritto di quest’ultimo alla detrazione, concerne il rapporto privatistico tra le parti e non fonda, di per sé, una domanda di rimborso tributario diretta del cliente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È la disposizione processuale in base alla quale la ricorrente ha denunciato in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto; la censura è stata esaminata e respinta perché la decisione d’appello è stata ritenuta conforme ai principi applicabili.
Codice di procedura civile, art. 370, comma 1
La resistente si è costituita senza controricorso al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; la costituzione, quindi, non ha introdotto una difesa di merito tempestiva con controricorso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto
Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il cliente paga IVA in rivalsa al fornitore e contesta l’importo addebitato, la regola è che chieda la restituzione al fornitore con gli strumenti civilistici; il rapporto per il versamento dell’imposta all’Erario resta, di norma, tra Fisco e fornitore.
- La qualità di soggetto passivo IVA del cliente e l’impossibilità di detrarre l’imposta, anche per lo svolgimento di attività esenti, non bastano da sole a legittimarlo a chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione finanziaria.
- L’azione diretta del cliente contro l’autorità fiscale è eccezionale: può essere necessaria per rispettare il principio di effettività se il recupero dal fornitore è concretamente impossibile o eccessivamente difficile, ad esempio per una comprovata insolvenza. Un rischio soltanto ipotetico o astratto non è sufficiente.
- Va distinta la domanda di rimborso dell’imposta indebitamente pagata in rivalsa dalla contestazione del diritto alla detrazione IVA. Quest’ultima può instaurare un rapporto diretto tra il cessionario e il Fisco quando l’Amministrazione contesta la detrazione o il credito esposto in dichiarazione.
- La possibilità di rivolgersi direttamente al Fisco può configurarsi anche quando l’imposta richiesta al consumatore finale deriva da una disposizione incompatibile con una norma europea chiara e incondizionata non attuata o attuata tardivamente, perché il consumatore non può normalmente far valere direttamente la direttiva contro il fornitore. Questa eccezione non si applica per il solo fatto che il cliente ritenga errata la base imponibile, se la componente contestata non è incompatibile con il diritto dell’Unione.
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