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Sentenza

Sentenza del 18/03/2025 n. 244 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di intimazione relativo a tributi comunali (avvisi di accertamento per Tassa Rifiuti e IMU). La ricorrente deduceva: 1) travisamento della prova e disconoscimento della conformità delle copie delle cartoline di notifica prodotte dal Comune, chiedendo gli originali e sostenendo errato abbinamento cartolina/atto; 2) violazione degli artt. 2719 c.c. e 215 c.p.c. per l'uso di copie senza querela di falso; 3) violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per mancata contestuale notifica degli atti presupposti, con conseguente carenza di motivazione dell'intimazione.

La decisione

La Corte d'Appello tributaria ha respinto l'appello. Ha ritenuto generiche le censure della contribuente: non è stata proposta querela di falso sulle 37 cartoline di ricevimento, perciò il disconoscimento non poteva espungere le copie; il Comune aveva dimostrato l'esistenza degli originali e la ricorrente non aveva chiesto al primo giudice di ordinarne la produzione ex art. 213 c.p.c.; gli avvisi di accertamento erano divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini (art. 19 comma 3 D.Lgs. 546/1992) e pertanto le relative informazioni (es. calcolo interessi) erano già contenute negli atti prodromici non contestabili. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio per € 2.500,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    Richiama la necessità della querela di falso per disconoscere efficacemente la provenienza o autenticità di una scrittura privata/copia; in mancanza di querela la copia resta efficiente come prova.

  • art. 215 c.p.c.

    Norma sul disconoscimento della copia e sulla produzione di documenti in giudizio; utilizzata dalla ricorrente per censurare l'uso delle copie, ma la Corte ha ritenuto la contestazione generica senza la querela di falso.

  • art. 19 comma 3 D.Lgs. 546/1992

    Stabilisce che atti (es. avvisi accertamento) non impugnati nei termini diventano definitivi e non possono essere rimessi in discussione nel successivo procedimento; la Corte ha ritenuto gli avvisi di pagamento definitivi.

  • art. 7 Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000)

    Tutela del contribuente in materia di informazioni e motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto che le informazioni richieste dalla contribuente erano già contenute negli atti prodromici non impugnati, perciò non c'era violazione.

  • D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

    Riferimento fatto dal Comune circa la validità delle copie con attestazione di conformità dell'Ente; la Corte ha richiamato la possibilità di usare tali attestazioni e la non necessità di produrre gli originali in assenza di specifica querela di falso.

  • art. 115 c.p.c.

    Norma sul potere del giudice di valutare le prove e sull'abbinamento di documenti; richiamata nel testo per dire che l'abbinamento relata/atto non era stato ulteriormente contestato.

  • art. 213 c.p.c.

    Consente al giudice di ordinare la produzione di documenti; la Corte ha osservato che la ricorrente non aveva chiesto in primo grado l'ordine di esibizione degli originali per poter proporre la querela di falso.

  • Cass. sez. V ordinanza 6/9/2024 n. 24029

    Giurisprudenza richiamata in tema di disconoscimento e querela di falso: conferma che il 'diniego di originale' richiede la querela di falso per rimuovere l'efficacia probatoria delle copie.

Massime di principio

  • Il semplice disconoscimento generico della conformità di copie prodotte dall'Amministrazione non è efficace: se si contesta la paternità o l'esistenza dell'originale occorre proporre querela di falso; se si contesta solo il contenuto la disconoscimento può essere supportato da altri mezzi di prova.
  • Se gli atti prodromici (avvisi di accertamento) sono divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini, non è possibile rimetterne in discussione i contenuti nell'ambito di un successivo procedimento sulle intimazioni derivanti da quegli atti.
  • Le copie prodotte da una pubblica amministrazione con attestazione di conformità o con riscontro di notifiche postali regolarmente documentate sono efficaci; l'originario deve essere richiesto e ottenuto attraverso gli strumenti processuali (es. istanza di esibizione ex art. 213 c.p.c.) se si intende proporre querela di falso.
  • Per far valere vizi di notifica è necessario agire tempestivamente: chiedere la produzione degli originali in primo grado e, se rilevante, proporre la querela di falso; in mancanza di tali passi la censura rischia di essere dichiarata generica e infondata.
  • Se un appello risulta manifestamente infondato e generico, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali; valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni inesistenti o mal documentate.

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