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Sentenza

Sentenza del 18/03/2025 n. 7251 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il rimborso di un credito IVA indicato nella dichiarazione presentata il 12 febbraio 1999 e richiesto con modello VR, per un importo complessivo di Euro 17.198.372,64. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in sede di rinvio, aveva ritenuto prescritto il credito: aveva individuato il dies a quo nel 14 maggio 1999 e negato che i provvedimenti di fermo amministrativo notificati l’8 agosto 2001 e il 12 aprile 2002 incidessero sulla prescrizione. CIRA ha impugnato tale conclusione, sostenendo che il fermo amministrativo impediva giuridicamente l’esercizio del diritto al rimborso. Con il secondo, terzo e quarto motivo ha inoltre contestato la valutazione della quota di credito di Euro 6.420.068,00, l’omesso esame del relativo giudizio sugli accertamenti e la motivazione della sentenza.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile perché tardivo il controricorso dell’Agenzia delle Entrate, depositato il 12 febbraio 2025, dopo la pubblica udienza dell’11 dicembre 2024. Ha ritenuto che la revocazione parziale della sentenza d’appello, non definitiva e riguardante capi autonomi, non impedisse l’esame del primo motivo. Tale motivo è stato accolto: il fermo amministrativo costituisce un impedimento giuridico all’esercizio del credito e impedisce il decorso della prescrizione finché permane. Nel caso concreto, i fermi del 2001 e del 2002 hanno inciso sulla prescrizione, che ha ripreso a decorrere solo dopo il passaggio in giudicato della Cassazione n. 12557/2010; pertanto, il sollecito del 3 novembre 2010 e il ricorso introduttivo del 2013 erano tempestivi. I restanti tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario di CIRA. Spese di merito compensate; l’Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in Euro 45.000, oltre Euro 200 per esborsi, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • Art. 69, comma 6 e ultimo comma, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    In tema di rimborso IVA, il provvedimento di cd. fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, imposto in via cautelare discrezionalmente dall'Amministrazione debitrice, costituisce impedimento giuridico alla possibilità di esercitare il diritto di credito, sicché ha efficacia interruttiva della prescrizione del diritto del creditore all'erogazione del credito "fermato", che riprende a decorrere solo dal momento della cessazione della causa impeditiva dell'esercizio del diritto.

    Il fermo amministrativo è una misura cautelare che sospende il pagamento di un credito in presenza di una contrapposta ragione di credito dell’amministrazione. Per il periodo in cui il fermo è efficace, il contribuente non può far valere legalmente il credito: la prescrizione non decorre e riprende solo quando viene meno la causa impeditiva.

  • Art. 2935 cod. civ.

    L'impedimento giuridico, previsto per legge ed esercitabile in via cautelare in autotutela dall'Amministrazione debitrice, ha rilevanza ai fini dell'art. 2935 cod. civ. il quale, nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale di far valere il diritto a causa di impedimenti di ordine giuridico e non di mero fatto.

    La prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere legalmente. Un impedimento giuridico, quale il fermo amministrativo disposto dall’amministrazione debitrice, arresta il decorso della prescrizione; non è sufficiente, invece, un ostacolo meramente fattuale.

  • Art. 30 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disciplina del rimborso dell’eccedenza IVA costituisce il quadro sostanziale della pretesa restitutoria. Nel caso deciso, il diritto al rimborso non era prescritto perché l’efficacia del fermo amministrativo impediva legalmente l’esercizio del credito e il decorso della prescrizione.

  • Art. 370 cod. proc. civ.

    Il controricorso deve essere depositato entro il termine processuale previsto; il deposito dell’Agenzia, avvenuto dopo la celebrazione della pubblica udienza e l’assunzione della causa in decisione, è stato dichiarato inammissibile perché ultra-tardivo.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione prospettati dalla contribuente: violazione o falsa applicazione di legge, vizio di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri.

  • Art. 384, comma 2, cod. proc. civ.

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata; la Corte ha quindi accolto direttamente il ricorso introduttivo di CIRA.

  • Art. 92 cod. proc. civ.

    La Corte ha compensato le spese dei gradi di merito, in considerazione della complessità della controversia e della parziale novità delle questioni.

  • Art. 3 Cost.

    L’esercizio del potere di fermo amministrativo non può tradursi in un trattamento irragionevolmente deteriore del creditore privato; la misura resta soggetta ai controlli previsti dall’ordinamento, anche giurisdizionali.

  • Art. 24 Cost.

    La Corte richiama la disposizione nel valutare la legittimità costituzionale della disciplina del fermo amministrativo e afferma che essa non solleva dubbi di legittimità costituzionale, considerata la funzione di tutela dell’interesse pubblico e la permanenza dei controlli giurisdizionali.

  • Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE

    L’interpretazione della prescrizione in materia di rimborso IVA deve essere coerente con il sistema comune dell’IVA e con i principi di neutralità e di effettività, evitando che il contribuente perda il diritto al rimborso per un termine che decorra mentre l’esercizio del diritto è giuridicamente impedito.

Massime di principio

  • Se l’amministrazione debitrice sospende cautelarmente un rimborso tramite fermo amministrativo fondato su una propria contrapposta pretesa di credito, il contribuente non è tenuto ad agire per ottenere l’erogazione mentre il provvedimento impedisce giuridicamente il pagamento: la prescrizione non decorre durante tale periodo.
  • La prescrizione riprende a decorrere quando il fermo è giuridicamente rimosso, anche in autotutela, oppure quando diviene definitiva la decisione che accerta l’insussistenza del credito pubblico posto a fondamento della misura.
  • La regola riguarda un impedimento giuridico, non un ostacolo soltanto pratico o materiale. Occorre quindi verificare che il fermo sia stato effettivamente adottato dall’amministrazione e che la sua causa impeditiva sia rimasta in essere nel periodo rilevante.
  • Il fermo amministrativo può legittimamente giustificare la sospensione di un rimborso IVA anche quando la pretesa dell’amministrazione riguarda rettifiche relative ad altre annualità d’imposta, fino alla definizione della controversia sulla contropretesa.
  • In Cassazione, la revocazione parziale relativa a una parte autonoma della sentenza non fa cessare la materia del contendere sui capi indipendenti non interessati dalla revocazione; questi possono essere esaminati nel giudizio pendente.

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