Sentenza del 18/03/2025 n. 7254 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S. aveva presentato fra il 2018 e il 2019 tre istanze per ottenere il rimborso dell’IVA riferita alle forniture di energia elettrica del secondo semestre 2016, del 2017 e del 2018. Riteneva che l’imposta fosse stata calcolata anche sugli oneri generali del sistema elettrico (OGSE), che, a suo avviso, non costituivano corrispettivo delle forniture e non dovevano entrare nella base imponibile. Poiché la sua attività non le consentiva di detrarre l’IVA sugli acquisti, chiedeva il rimborso direttamente all’Agenzia. Dopo il rigetto delle istanze, in cassazione ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE, degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, contestando l’esclusione della propria legittimazione a chiedere il rimborso direttamente all’Erario.
La decisione
La CTP di Milano, con sentenza n. 2795/2021, riunì i ricorsi contro i dinieghi: riconobbe la legittimazione della società e ritenne illegittima l’inclusione degli OGSE nella base imponibile, ma respinse le domande perché S. non aveva provato che l’IVA non fosse stata detratta. In appello, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia respinse l’appello principale della società e accolse quello incidentale dell’Agenzia, escludendo che S. potesse chiedere direttamente all’Amministrazione la restituzione dell’IVA versata in rivalsa ai fornitori. La Cassazione ha respinto l’unico motivo: di regola il rapporto IVA per il versamento dell’imposta intercorre tra Amministrazione e fornitore, mentre il cliente deve chiedere a quest’ultimo la restituzione dell’indebito in sede civilistica. L’azione diretta contro il fisco è ammessa eccezionalmente se il recupero dal fornitore è impossibile o eccessivamente difficile, circostanza che non risultava concretamente dimostrata; il rischio astratto di molte richieste di rimborso non basta. È stata inoltre esclusa l’applicabilità del precedente europeo relativo a imposte incompatibili con una direttiva UE non attuata, perché gli OGSE non erano incompatibili con il diritto dell’Unione. Nessun rinvio alla Corte di giustizia; spese compensate per la complessità della controversia. La ricorrente deve versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, artt. 9 e 167
La disciplina IVA non attribuisce al destinatario della fornitura, per il solo fatto di essere soggetto passivo IVA o di non poter detrarre l’imposta, un’azione ordinaria di rimborso diretto contro l’Amministrazione per l’IVA versata in rivalsa al fornitore.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 17 e 18
Le disposizioni sono richiamate nel motivo di ricorso, ma la decisione non ne svolge un’autonoma interpretazione: il rigetto si fonda sulla distinzione tra il rapporto tributario tra fornitore e Amministrazione e il rapporto di rivalsa tra fornitore e cliente.
La disposizione è indicata dalla ricorrente a sostegno della giurisdizione tributaria, ma la Cassazione non ne ricava un principio autonomo; decide la controversia sulla mancanza, nel caso concreto, di un rapporto diretto di rimborso tra società e Amministrazione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale indicata per la censura di violazione di legge; il motivo è esaminato e respinto nel merito.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Il rigetto del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In via ordinaria, il cliente che abbia pagato al fornitore IVA non dovuta o calcolata su una base imponibile errata deve chiedere la restituzione al fornitore con un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito; non può rivolgersi direttamente all’Amministrazione finanziaria.
- Il fatto che il cliente sia a sua volta soggetto passivo IVA, o che svolga un’attività che gli impedisce di detrarre l’imposta, non basta a creare un rapporto diretto di rimborso con il fisco. Un rapporto diretto può rilevare quando è in discussione il diritto alla detrazione o il credito IVA risultante dalla liquidazione.
- L’azione diretta contro l’Amministrazione è un rimedio eccezionale, possibile quando il recupero dal fornitore sia concretamente impossibile o eccessivamente difficile, per esempio in caso di insolvenza. Un rischio meramente ipotetico o astratto di mancato rimborso non è sufficiente.
- La tutela ordinaria tramite richiesta al fornitore è compatibile con i principi UE di neutralità ed effettività, purché non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile recuperare l’imposta indebitamente pagata.
- La possibilità di agire direttamente contro l’Amministrazione riconosciuta in casi di imposte incompatibili con una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva UE non attuata non si estende automaticamente a ogni contestazione sulla base imponibile: occorre che ricorra proprio quella specifica incompatibilità.
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