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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26800/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale presso la società ricorrente, la Guardia di Finanza contestava costi ritenuti non inerenti, fatture relative a operazioni inesistenti, costi per carburante e movimentazioni bancarie sui conti della società e dei soci. L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento per IRES 2007 recuperando a tassazione maggior reddito per il disconoscimento di alcuni costi e per l’esame di operazioni bancarie. La società impugnava l’atto deducendo, in sintesi, la mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie e l’infondatezza del recupero relativo ai prelevamenti bancari; in appello la decisione di primo grado veniva confermata. In cassazione la società articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata valutazione delle prove analitiche offerte; 2) falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 per ritenuto mancato assolvimento dell’onere probatorio; 3) violazione dell’art. 52, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 e falsa applicazione dell’art. 52 d.P.R. n. 633/1972 per l’asserita errata applicazione della preclusione probatoria. Nelle more, la ricorrente depositava istanza di cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata ex L. n. 197/2022, ma la documentazione prodotta non dimostrava in modo univoco la corrispondenza tra il carico definito e la pretesa oggetto del giudizio; tuttavia l’Agenzia non contestava l’intervenuta definizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in ragione della definizione agevolata della controversia richiamata dalla ricorrente e non contestata dall’Agenzia delle Entrate. Le spese del grado sono state poste a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell’art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che la misura non sia applicabile in via estensiva o analogica nei casi di definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte non entra nel merito delle censure per sopravvenuto difetto di interesse.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La ricorrente li invocava per censurare l’omesso esame delle prove, ma la Corte non decide sul punto per sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    Invocato dalla ricorrente in relazione all’onere probatorio sulle movimentazioni bancarie; la Corte non ne esamina il merito.

  • art. 52, comma 5, d.P.R. n. 600/1973

    Invocato per contestare l’applicazione di una preclusione probatoria; la Corte non affronta il merito della censura.

  • art. 52 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la falsa applicazione della disciplina sulle preclusioni; nessuna statuizione di merito per sopravvenuta inammissibilità.

  • art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022

    La definizione agevolata dei carichi è considerata quale fatto sopravvenuto idoneo, in difetto di contestazione della controparte, a determinare il venir meno dell’interesse al ricorso.

  • art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    Le spese del grado restano a carico di chi le ha anticipate in presenza della definizione della controversia.

  • art. 1420 c.p.c.

    Non citato; omissione intenzionale per evitare invenzioni.

  • art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 1420 c.p.c.

    La Corte richiama, in sostanza, il principio per cui il contributo unificato aggiuntivo non si applica estensivamente ai casi non tipici.

Massime di principio

  • La sopravvenuta definizione agevolata del carico tributario può determinare la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di interesse, quando la controversia risulti sostanzialmente definita e la controparte non contesti l’intervenuta definizione.
  • In presenza di un fatto sopravvenuto idoneo a eliminare l’interesse alla decisione, la Corte può arrestarsi senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica ai casi diversi da quelli tipicamente previsti.
  • Quando la lite tributaria si definisce in corso di giudizio, le spese possono essere regolate con il criterio della soccombenza virtuale o comunque secondo la disciplina speciale richiamata dal giudice tributario, restando a carico di chi le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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