Sentenza n. 6812/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e rifiuto dell’istanza di aggiornamento, nonché successivo provvedimento di riesame e conferma della revoca
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Roma aveva revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e respinto l’istanza di aggiornamento del titolo, nonché il successivo provvedimento adottato in sede di riesame e recante conferma della revoca. La Questura aveva fondato la decisione sulla condanna definitiva alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e alla multa, relativa a reati ritenuti ostativi, affermando di avere effettuato un bilanciamento tra la gravità e la reiterazione dei reati, la durata del soggiorno, l’età e la condizione di salute dell’interessato. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. 286/1998, l’insussistenza dei presupposti per la revoca, il difetto di motivazione, la manifesta illogicità e il travisamento dei fatti, sostenendo che l’amministrazione avesse operato un automatismo tra condanna penale e revoca senza valutare concretamente l’attualità della pericolosità sociale e gli elementi di radicamento nel territorio. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per la mancata considerazione, nel provvedimento finale, delle osservazioni presentate. In particolare, il ricorrente ha evidenziato la propria invalidità al 100% e la necessità di assistenza quotidiana continua, elementi che, a suo avviso, non erano stati adeguatamente considerati.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando sia il decreto originario sia il successivo provvedimento di riesame e conferma. Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 9 d.lgs. 286/1998 e al difetto di motivazione, assorbendo le ulteriori censure. La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi sul solo dato della condanna penale, anche quando essa riguardi reati rientranti negli artt. 380 e 381 c.p.p.; la condanna costituisce soltanto uno degli elementi da considerare nell’ambito di un concreto giudizio di pericolosità sociale. L’amministrazione deve effettuare una valutazione attuale e concreta, motivata su una pluralità di fattori, comprendenti la durata del soggiorno, l’inserimento sociale, familiare e lavorativo, i legami familiari, il lavoro, il reddito, la dimora e ogni altro elemento indicativo del radicamento, nonché la condizione fisica e sanitaria dell’interessato. Nel caso esaminato, la Questura aveva sostanzialmente ribadito l’automatismo tra condanna e revoca, senza svolgere un’effettiva ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico alla sicurezza e l’interesse dello straniero alla conservazione del titolo e all’integrazione. Il provvedimento di riesame, adottato dopo la sospensione cautelare, non aveva costituito un riesame effettivo, limitandosi a confermare la precedente valutazione e omettendo una motivazione adeguata sulla situazione sanitaria, risultante da un verbale attestante l’invalidità totale e la necessità di assistenza continua. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche [...] di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’art. 380 c.p.p. nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio [...] il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
La revoca non è automatica in presenza di una condanna per reati richiamati dalla norma. La condanna è uno degli elementi del giudizio di pericolosità, che deve essere concreto, attuale, complessivo e adeguatamente motivato, considerando anche il radicamento sociale, familiare e lavorativo e la condizione sanitaria dell’interessato.
La censura relativa alla mancata considerazione delle osservazioni presentate è stata assorbita in ragione dell’accoglimento della domanda per difetto di motivazione e violazione dell’art. 9 d.lgs. 286/1998.
La domanda cautelare era stata accolta, anche in ragione della situazione sanitaria dell’interessato, disponendo la sospensione del provvedimento ai fini del riesame.
I reati previsti dalla norma possono rilevare nella valutazione della pericolosità sociale, ma non determinano da soli la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
Limitatamente ai delitti non colposi, le condanne per i reati previsti dalla norma costituiscono elementi valutabili nel giudizio di pericolosità, senza produrre un automatismo espulsivo o revocatorio.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta automaticamente per il solo fatto che lo straniero abbia riportato una condanna penale, anche se relativa a uno dei reati richiamati dagli artt. 380 o 381 c.p.p.
- Il giudizio di pericolosità sociale richiesto dall’art. 9 d.lgs. 286/1998 deve essere concreto, attuale e fondato su una valutazione complessiva della persona, nella quale la condanna penale rappresenta soltanto uno degli elementi rilevanti.
- Nel valutare la pericolosità sociale, l’amministrazione deve motivatamente ponderare l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza con gli elementi indicativi del radicamento dello straniero, quali durata del soggiorno, inserimento sociale, familiare e lavorativo, legami familiari, lavoro, reddito e dimora stabile.
- La condizione fisica e sanitaria dell’interessato costituisce un elemento rilevante ai fini del giudizio di pericolosità sociale e deve essere concretamente esaminata dall’amministrazione; la sua omissione può determinare il difetto di motivazione del provvedimento di revoca.
- Il riesame disposto dal giudice cautelare deve essere effettivo e non può risolversi nella mera riproposizione della precedente decisione e delle medesime argomentazioni, senza una nuova valutazione concreta e attuale degli elementi rilevanti.
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