Cassazione Civile, Sentenza n. 6903/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Regione impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato l'accoglimento del ricorso promosso da Antonietta Califri avverso avviso di accertamento e sanzioni per IRBA anno 2004. La Regione deduceva che la CTR aveva confuso la dichiarazione presentata all'Agenzia delle Dogane (dichiarazione accise del 31/01/2005) con la dichiarazione che sarebbe dovuta essere presentata alla Regione ai fini IRBA (mai presentata), e di conseguenza aveva errato nell'applicare l'art. 3, comma 6, della l.reg. Campania n.28/2003 in combinato con l'art.15 d.lgs. 504/1995 riguardo alla decorrenza della prescrizione (sostenendo che, per comportamenti omissivi, il termine di prescrizione decorre dalla data di scoperta, individuata nella visita del 10/06/2013).
La decisione
La Corte rigetta il ricorso proposto dalla Regione Campania e conferma la decisone favorevole alla contribuente. In motivazione la Corte respinge il motivo sul punto evidenziando la disciplina dell'IRBA e la rilevanza del diritto unionale: ricorda la soppressione normativa del tributo dalla Legge di Bilancio 2021 (art.1, commi 628-630) e la pronuncia della Corte di Giustizia (ordinanza 9/11/2021, C-255/20) che ha ritenuto l'IRBA incompatibile con la Direttiva 2008/118/CE per mancata "finalità specifica". Ne consegue che la disposizione nazionale (art.1, co. 628, L.178/2020) in quanto incompatibile con il diritto UE va disapplicata; tuttavia, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sopravvenuta, la Corte compensa le spese dell'intero giudizio. Il rigetto del ricorso implica la conferma del beneficio per la contribuente (Califri).
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Richiamato dalla Regione e dalla CTR in relazione alla disciplina delle accise e alla decorrenza della prescrizione per comportamenti omissivi; la Corte dichiara che la corretta lettura deve considerare la normativa nazionale alla luce del diritto UE e delle specifiche disposizioni regionali sull'IRBA
art. 3 l.reg. Campania 24 dicembre 2003, n. 28
"All’accertamento del tributo effettuato sulla base della dichiarazione annuale redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 1996 del Ministero delle finanze e presentata alla regione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui i versamenti si riferiscono..."
Stabilisce il meccanismo di accertamento IRBA basato sulla dichiarazione annuale; il comma 6 richiama talune norme nazionali per sanzioni, riscossione e contenzioso. La Corte richiama tale norma nel quadro dell'autonomia regionale e delle modalità operative dell'imposta
l.reg. Campania 12 novembre 2004, n. 8 e l.reg. 11 agosto 2005, n. 15
Modifiche integrative della disciplina regionale sull'IRBA citate a titolo di contesto normativo
legge 14 giugno 1990, n. 158
Fonte della delega che ha permesso alle regioni di istituire tributi propri; richiamata per ricostruire la legittimazione dell'IRBA come tributo regionale
d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17
Attribuisce alle regioni la facoltà di istituire l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione; utilizzato per inquadrare la competenza normativa regionale
legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 13
Individua il soggetto tenuto al versamento (concessionario o società petrolifera) sulla base dei registri di carico e scarico; richiamata per la descrizione del meccanismo di versamento dell'IRBA
decreto ministeriale 30 luglio 1996
Criteri per la redazione della dichiarazione annuale usata per l'accertamento dell'IRBA (richiamato dall'art.3 regionale)
L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), art. 1, commi 628-630
"Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte."
Ha abrogato norme relative all'IRBA ma ha posto una clausola di salvezza per le obbligazioni già insorte; la Corte ne analizza l'ambito e la compatibilità con il diritto UE, concludendo che la disposizione deve essere disapplicata nella parte incompatibile con la Direttiva 2008/118 come interpretata dalla CGUE
l.reg. Campania 23 dicembre 2020 n. 31, art. 2
Atto regionale che ha abrogato l'IRBA a decorrere dal periodo d'imposta 2021, in attuazione della Legge di Bilancio
Direttiva 2008/118/CE
Stabilisce che prodotti soggetti ad accisa possono essere gravati da tributi aggiuntivi solo se il gettito è vincolato ad una finalità specifica; chiave nella decisione della CGUE sull'illegittimità dell'IRBA
Direttiva 92/12 e sentenza CGUE 9 novembre 2021 (C-255/20)
La Corte di Giustizia ha interpretato la normativa UE ritenendo che un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione che non abbia una 'finalità specifica' è incompatibile con l'art.1, par.2, della Direttiva 2008/118; tale interpretazione ha efficacia retroattiva e giustifica la disapplicazione della disciplina nazionale incompatibile
Sentenza CGUE 5 marzo 2015, C-553/13 (Stateil Fuel Retail)
Giurisprudenza citata per il principio che la destinazione del gettito al bilancio non basta a definire una 'finalità specifica' e che la struttura dell'imposta deve poter realizzare la finalità invocata (es. scoraggiare il consumo)
Cass. Sez. U. n. 13676/2014 e altre (n.25268/2014, n.21419/2021)
Giurisprudenza di legittimità richiamata sul tema della retroattività delle pronunce della Corte e sui limiti in presenza di rapporti giuridici esauriti, prescrizione o decadenza
Massime di principio
- Se una normativa nazionale o regionale è incompatibile con il diritto dell'Unione, il giudice nazionale deve disapplicarla; la pronuncia della Corte di Giustizia ha efficacia retroattiva salvo il limite dei rapporti esauriti (prescrizione/decadenza).
- Nel contesto di imposte regionali come l'IRBA, occorre distinguere chiaramente tra dichiarazioni rese all'Agenzia delle Dogane (accise) e quelle eventualmente richieste alla Regione; confondere le due può portare a errate conclusioni sulla decorrenza della prescrizione, ma la verifica va fatta caso per caso sulla base della normativa applicabile.
- La semplice destinazione del gettito al bilancio regionale non costituisce, di per sé, una 'finalità specifica' ai sensi della Direttiva 2008/118/CE; per essere compatibile con il diritto UE un tributo aggiuntivo sugli stessi prodotti soggetti ad accisa deve presentare una struttura o finalità tali da perseguire obiettivi specifici (es. disincentivare il consumo).
- L'abrogazione normativa (es. per legge di bilancio) può preservare le obbligazioni già insorte, ma tale preservazione deve essere valutata alla luce del diritto UE: se la norma abrogante è in conflitto con il diritto europeo, la parte incompatibile può essere disapplicata.
- In giudizio di cassazione, l'errore di ricostruzione della fattispecie (es. quale dichiarazione sia stata effettivamente presentata e a quale ente) è valutato alla luce della normativa sostanziale e dei principi di diritto UE applicabili; il ricorso del fisco può essere rigettato se non prova errore di diritto tale da giustificare la cassazione.
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