Cassazione Civile, Sentenza n. 6919/2023 del 08/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato il rigetto della domanda promossa da Caere Debt Collection Ltd (poi titolare del credito tramite cessione a Corsair Services LLC) nei confronti del Comune di Procida per il pagamento di circa 150.000 euro per prestazioni rese in forza di una convenzione asseritamente stipulata il 18/10/2001. Questioni principali: (i) se il riconoscimento del debito in bilancio del Comune possa sostituire la forma scritta 'ad substantiam' richiesta per i contratti con la P.A.; (ii) se la Corte d'appello abbia correttamente escluso, come tardiva e inammissibile in appello, la produzione del contratto scritto presentato per la prima volta in sede di gravame in relazione alle norme sul rito sommario (art. 702-bis e seguenti c.p.c.) e all'art. 345 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (sostanziale): ha confermato che il mero riconoscimento contabile del debito da parte del Comune non può sanare l'assenza della forma scritta richiesta per i contratti con la pubblica amministrazione e non costituisce ricognizione che renda valido un contratto formalmente inesistente o invalido. Ha invece accolto il secondo motivo (procedurale): la Corte d'appello ha errato nella qualificazione come 'tardiva' e nell'escludere la produzione, in appello, del contratto scritto che costituiva documento nuovo ma pertinente a fatto già allegato in primo grado; alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 10790/2017) e delle norme sul rito sommario, il documento andava valutato e, se ritenuto indispensabile per decidere la controversia, ammesso. Per questo la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata quanto al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
R.D. n. 2440/1923
La sentenza interpreta tali norme nel senso che la forma scritta richiesta per taluni atti/contratti con la P.A. è 'ad substantiam' e non può essere sanata da un successivo riconoscimento contabile; la delibera di riconoscimento del debito in bilancio non vale come ricognizione che renda valido un contratto formalmente inesistente o invalido
R.D. n. 1224/1923
Richiamato in relazione all'ulteriore richiamo alla necessità della forma scritta per il contratto; la mancata dimostrazione di un contratto scritto è motivo di rigetto della domanda di pagamento
art. 702-bis, art. 702-ter e art. 702-quater c.p.c.
Regole sul rito sommario: il tribunale può decidere con istruzione sommaria; tuttavia in sede di appello, se il procedimento di primo grado è stato celebrato secondo le forme del rito sommario, la Corte d'appello deve valutare l'ammissione di nuovi documenti/mezzi di prova secondo le regole di rilevanza e indispensabilità previste dalla normativa e dalla giurisprudenza
art. 345 c.p.c.
comma 3 (testo previgente alla novella del d.l. n. 83/2012)
Il documento nuovo, relativo a fatto già allegato in primo grado, deve essere ammesso in appello se è idoneo ad eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale della sentenza impugnata, ossia se è 'indispensabile' per provare quanto non dimostrato in primo grado
Sezioni Unite, sentenza n. 10790/2017
Principio applicato: in presenza di fatto già ritualmente allegato in primo grado, il giudice d'appello deve ammettere il documento nuovo indispensabile ai sensi dell'art. 345(3) c.p.c., anche se non prodotto in primo grado, a prescindere da negligenza della parte
art. 23, co. 8-bis d.l. n. 137/2020, conv. nella l. n. 176/2000
Normativa citata per giustificare lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio in assenza di richiesta di discussione orale; procedura applicata nella causa
Massime di principio
- Il riconoscimento contabile di un debito da parte di un ente pubblico (delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio) non può sostituire la forma scritta 'ad substantiam' richiesta per i contratti con la P.A. e non sanifica contratti nulli o privi della forma prescritto dalla legge
- In un giudizio instaurato con il rito sommario (art. 702-bis e seguenti), la Corte d'appello non può automaticamente escludere come tardiva la produzione in appello di un documento nuovo: va valutata la rilevanza e l'indispensabilità del documento rispetto a un fatto già allegato in primo grado
- Se il documento prodotto in appello è idoneo a provare ciò che non era stato dimostrato in primo grado o a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione dei fatti (art. 345 c.p.c., comma 3, e Sez. U., n. 10790/2017), il giudice d'appello deve ammetterlo anche se la parte non lo ha prodotto prima per negligenza
- La qualificazione processuale (rito sommario vs. ordinario) e la scelta del primo giudice circa l'istruzione incidono sulla disciplina dell'ammissibilità dei mezzi di prova in appello: l'appello deve comunque garantire la possibilità di valutare documenti nuovi rilevanti per la decisione
- In casi simili è opportuno: (a) allegare e produrre in primo grado i contratti e documenti formali essenziali quando la controparte è una P.A.; (b) se si scopre o si acquisisce il documento solo dopo il primo grado, motivare in appello la rilevanza e l'indispensabilità del documento rispetto ai fatti già dedotti in primo grado
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