Cassazione Civile, Sentenza n. 6924/2023 del 08/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento notificato il 24/02/2014 relativo all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) per l'anno 2008. La ricorrente deduceva la prescrizione del credito e la erronea applicazione delle norme sulla prescrizione e sull'omessa dichiarazione (art. 15 d.lgs. 504/95 e normativa regionale L.R. Campania n.28/2003), nonché che era stata presentata regolare dichiarazione in data 30/01/2009 presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane di Salerno, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalla data di tale dichiarazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della CTR Campania che aveva confermato il rigetto del ricorso in primo grado. La Corte ha ritenuto che l'IRBA fosse incompatibile con il diritto dell'Unione (Direttiva 2008/118/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia) in quanto priva di una "finalità specifica" richiesta dalla direttiva; ha quindi disapplicato la disposizione nazionale (anche nella parte in cui la legge di bilancio 2021 aveva abrogato la normativa ma "salvato gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte"). Non essendovi questioni di fatto da approfondire, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario. In considerazione della sopravvenuta evoluzione normativa e giurisprudenziale, la Corte ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Norme richiamate
Legge regionale Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3
Istituisce l'IRBA in Campania e disciplina l'accertamento basato sulle dichiarazioni annuali presentate dagli obbligati; la normativa regionale dava struttura all'imposta e ne affidava la gestione anche all'Agenzia delle Dogane in modo analogo alle accise.
Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17
Prevede la facoltà per le regioni di istituire, con legge propria, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione e costituisce il presupposto normativo per l'IRBA.
Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, art. 15
Normativa sul regime delle accise e sulle prescrizioni/omessa dichiarazione; la controversia ha riguardato l'applicabilità dei criteri di prescrizione tipici delle accise anche all'IRBA, dato il parallelismo strutturale tra le due imposte.
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 13
Contiene disposizioni sulla gestione del tributo da parte del concessionario o della società petrolifera, richiamata dalla normativa regionale per la disciplina operativa dell'IRBA.
Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), art. 1, comma 628
"ha fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte"
Ha abrogato le norme nazionali inerenti l'IRBA e le modalità di gestione del tributo, ma ha previsto la salvezza degli effetti per le obbligazioni già insorte; la Corte ha ritenuto che tale abrogazione non possa elidere il controllo di compatibilità col diritto UE e, se in contrasto con la direttiva, la disposizione nazionale va disapplicata.
Direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2
Stabilisce che stati membri possono applicare altre imposte indirette ai prodotti soggetti ad accisa solo se il gettito è vincolato a una "finalità specifica"; criterio decisivo per giudicare la legittimità di imposte regionali come l'IRBA.
Ordinanza Corte di Giustizia UE nella causa C-255/20 (9 novembre 2021)
Ha chiarito che l'art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118 si oppone a normative nazionali che istituiscono imposte regionali sulla vendita di benzina per autotrazione prive di una finalità specifica; ha quindi ritenuto l'IRBA incompatibile con il diritto UE.
Principio del primato del diritto dell'Unione e giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U. n. 13676/2014)
Conferma che il giudice nazionale deve disapplicare la normativa interna in contrasto con il diritto UE e che le decisioni della Corte di Giustizia hanno efficacia retroattiva salvo limiti legati a rapporti esauriti (prescrizione/decadenza).
Massime di principio
- Una imposta regionale gravante su prodotti già soggetti ad accisa può essere ritenuta incompatibile con il diritto UE se non è finalizzata a una "finalità specifica" come richiesta dalla Direttiva 2008/118; in tal caso il giudice nazionale deve disapplicare la normativa interna contrastante.
- L'abrogazione normativa nazionale (es. legge di bilancio) che "salva gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte" non impedisce al giudice di disapplicare la norma se essa è incompatibile con il diritto dell'Unione.
- Le pronunce della Corte di Giustizia hanno efficacia retroattiva e possono determinare l'illegittimità degli accertamenti emessi anteriormente, salvo l'eventuale maturazione di cause di prescrizione o decadenza che rendano i rapporti esauriti.
- Quando la disciplina regionale o nazionale dell'imposta riproduce la struttura delle accise, si applicano in via analogica le regole operative e quelle sulla prescrizione tipiche delle accise; la presentazione di una dichiarazione può influire sul decorso dei termini prescrizionali.
- In contenziosi tributari su tributi regionali simili all'accisa è opportuno verificare sia la compatibilità con il diritto UE sia gli effetti di eventuali abrogazioni legislative successive; se sussiste contrasto col diritto UE il contribuente ha buone possibilità di ottenere l'annullamento dell'accertamento.
- La sopravvenienza di giurisprudenza comunitaria favorevole al contribuente può giustificare l'accoglimento del ricorso anche quando le corti interne avevano precedentemente respinto le eccezioni, con possibile compensazione delle spese processuali.
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