Cassazione Civile, Sentenza n. 6923/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'avviso di accertamento n. 2013/657756 notificato il 08.10.2013 con cui la Regione Campania richiedeva € 11.224,97 per IRBA (imposta regionale benzina per autotrazione). Hanno dedotto la decadenza dal potere accertativo e la prescrizione quinquennale, nonché il difetto di legittimazione passiva (sostenevano che l'illecito fosse imputabile al gestore/ concessionario e non a loro). In primo grado (CTP Napoli) e in appello (CTR Campania) la pretesa è stata confermata; la CTR ha ritenuto il dies a quo della prescrizione la data della scoperta del fatto illecito (24.04.2013) e la legittimazione passiva dei ricorrenti. In Cassazione i contribuenti hanno proposto motivi basati su violazione dell'art. 15 d.lgs. 26.10.1995 n.504 e carenza di motivazione sulla prescrizione e sulla legittimazione, oltre a far valere il contrasto della disciplina nazionale con le direttive UE (92/12/CEE e 2008/118/CE) e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare C-255/20), che ha ritenuto incompatibile l'imposta regionale sulla benzina se priva di "finalità specifica".
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio iura novit curia e l'interpretazione della Corte di Giustizia (ordinanza 9.11.2021, C-255/20) secondo cui un'imposta che grava su prodotti soggetti ad accisa può essere legittima solo se persegua una "finalità specifica" (vincolo del gettito o struttura impositiva volta a perseguire tale finalità). Ha ritenuto che la normativa nazionale istitutiva dell'IRBA fosse incompatibile con la direttiva 2008/118/CE così interpretata e, posto che la legge di bilancio 2021 (art.1, co.628, L.178/2020) pretendeva di salvare effetti di obbligazioni tributarie pregresse, tale disposizione non poteva essere interpretata in senso conforme al diritto UE e doveva quindi essere disapplicata. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario dei contribuenti. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali in considerazione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Norme richiamate
d.lgs. 26.10.1995 n. 504 (art. 15)
stabilisce che, in caso di comportamenti omissivi, il termine di prescrizione del credito per accise decorre dalla data della scoperta del fatto illecito
La CTR aveva applicato l'art. 15 ritenendo che il dies a quo fosse la data di scoperta (24.04.2013); i ricorrenti contestavano che la mera conoscenza della dichiarazione dal 2006 non potesse valere come scoperta dell'illecito. La Corte di Cassazione ha affrontato la questione nell'ambito del contrasto con il diritto UE e della disapplicazione della normativa nazionale incompatibile.
d.lgs. n. 472/1997
Richiamato in relazione alla disciplina sanzionatoria e alla legittimazione passiva; la censura riguardava la violazione da parte della CTR nell'esaminare la carenza di legittimazione passiva e nella motivazione sulle sanzioni che richiedono elemento oggettivo e dolo o colpa.
Direttiva 92/12/CEE
"I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche"
Storicamente la direttiva ammetteva altre imposte sugli stessi prodotti sottoposti ad accisa solo se con finalità specifica; la Corte di Giustizia e la Cassazione hanno considerato il principio vincolante per valutare la compatibilità dell'IRBA.
Direttiva 2008/118/CE
stabilisce il regime generale delle accise e richiede che eventuali ulteriori tributi sui prodotti soggetti ad accisa abbiano "finalità specifiche"
La Corte di Giustizia ha interpretato l'art.1, par.2 della direttiva nel senso che un'imposta regionale sulla benzina è incompatibile se il gettito non è vincolato a una finalità specifica o la struttura impositiva non mira a perseguire tale finalità. La Cassazione ha applicato tale interpretazione disapplicando la normativa nazionale incompatibile.
d.lgs. 29/3/2010 n. 48
Atto di recepimento della direttiva 2008/118; citato per mostrare l'incorporazione degli obblighi europei nell'ordinamento nazionale.
Legge 30.12.2020 n. 178 (art.1, comma 628)
"ha fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte"
La norma aveva abrogato l'IRBA ma tentato di preservare obbligazioni pregresse; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non possa essere usata per mantenere in vita un'imposta incompatibile con il diritto UE e deve essere disapplicata quando in contrasto con la direttiva 2008/118 interpretata dalla Corte di Giustizia.
Causa C-255/20 (Corte di Giustizia, 9 novembre 2021)
La Corte di Giustizia ha stabilito che l'art.1, par.2 della direttiva 2008/118 ostacola una normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulla vendita di benzina se tale imposta non ha una finalità specifica; tale pronuncia è stata applicata dalla Cassazione per disapplicare l'IRBA.
Causa C-553/13 (Statoil Fuel Retail, Corte di Giustizia, 5 marzo 2015)
Giurisprudenza di supporto utilizzata per affermare che la destinazione del gettito al bilancio non è di per sé sufficiente a qualificare una "finalità specifica"; occorre che la struttura dell'imposta sia concepita per realizzare la finalità invocata.
art. 113 cod. proc. civ. (principio iura novit curia)
La Corte ha richiamato il potere-dovere del giudice di applicare autonomamente la normativa e i principi pertinenti (anche diversi da quelli invocati dalle parti) purché i fatti pertinenti siano quelli dedotti in giudizio.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Richiamato perché i ricorrenti hanno invocato l'art.360 n.3 e n.5 per motivare la violazione di norme e l'omessa/insufficiente motivazione.
Massime di principio
- Un tributo che grava su prodotti soggetti ad accisa è compatibile con il diritto UE solo se ha una "finalità specifica" reale (gettito vincolato o struttura impositiva mirata a influenzare il comportamento dei consumatori); la mera destinazione generica al bilancio non basta.
- Se una norma nazionale è incompatibile con il diritto dell'Unione, il giudice nazionale deve disapplicarla nel caso concreto (principio del primato e della disapplicazione), anche per rapporti anteriori, salva l'eccezione dei rapporti definitivamente esauriti per prescrizione o decadenza.
- Le interpretazioni della Corte di Giustizia hanno efficacia retroattiva e erga omnes nell'ambito del diritto UE; il giudice nazionale le applica ai rapporti sorti prima della sentenza, purché non estinti da prescrizione o decadenza.
- Il principio iura novit curia consente al giudice di rilevare e applicare profili di diritto non evocati dalle parti quando si tratta di questione di diritto rilevante per la decisione.
- La legittimazione passiva e l'applicabilità di sanzioni richiedono un'analisi concreta dell'elemento oggettivo e dell'eventuale dolo o colpa: l'imputazione automatica ai titolari senza prova dell'elemento soggettivo può essere contestata con successo.
- In presenza di mutamenti rilevanti della normativa o della giurisprudenza comunitaria, i giudici possono compensare le spese processuali per ragioni di equità e in considerazione dell'evoluzione del quadro giuridico.
- Sebbene il legislatore possa cercare di salvare effetti di obbligazioni tributarie pregresse, tale intervento non può giustificare l'applicazione di un tributo incompatibile con il diritto UE e con la relativa interpretazione della Corte di Giustizia.
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