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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6955/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

GDF Suez aveva chiesto il rimborso delle ritenute subite sui dividendi distribuiti dalle sue controllate italiane (ELYO ITALIA s.r.l. e PETROL COMPANY s.r.l.) invocando l'art. 10, quarto paragrafo, lett. b) della Convenzione Italia-Francia. L'Amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso sostenendo l'incompatibilità con il regime di esenzione previsto dalla Direttiva Madre-Figlia e sollevando profili di violazione del diritto UE (libera circolazione e aiuto di Stato). In primo grado i ricorsi erano stati rigettati; la Commissione tributaria regionale di Pescara però accolse l'appello di GDF ritenendo che la società avesse dimostrato, con le dichiarazioni fiscali francesi, la soggezione del dividendo a imposizione in Francia e che spettasse al contribuente la scelta tra l'applicazione della Direttiva o della Convenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello di GDF. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza e la sentenza della Corte di Giustizia (C-389/18) per affermare che l'esonero ai sensi della Direttiva Madre-Figlia non esclude automaticamente il diritto al rimborso previsto dalla Convenzione: occorre una verifica concreta sul rischio di doppia imposizione economica e sulla effettiva soggezione del dividendo alla potestà impositiva dello Stato di residenza. In particolare è sufficiente che il dividendo concorra alla formazione del reddito imponibile nello Stato di residenza (non è richiesta la prova del pagamento effettivo dell'imposta). La Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15% ed esborsi € 200,00.

Norme richiamate

  • Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia

    art. 10, quarto paragrafo, lett. b)

    La Cassazione ha ritenuto che l'art. 10 riconosca il credito d'imposta quando il dividendo è soggetto alla potestà impositiva dello Stato di residenza; il diritto al rimborso non è automaticamente escluso dall'esenzione prevista dalla Direttiva, purché si verifichi concretamente l'assenza di doppia imposizione economica.

  • Direttiva 2011/96/UE (Madre-Figlia)

    art. 4; art. 7 (in particolare 7(2))

    La Direttiva prevede l'esenzione dalle ritenute ma lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni convenzionali o nazionali volte ad eliminare la doppia imposizione (es. crediti d'imposta). La sua applicazione non impedisce di per sé che il contribuente chieda il rimborso previsto da una Convenzione, purché si verifichi la compatibilità sostanziale e la neutralità fiscale.

  • Code Général des Impôts (Francia)

    Le norme francesi risultano rilevanti per accertare il regime fiscale applicato in Francia; la produzione delle dichiarazioni fiscali francesi è valida prova che i dividendi sono stati assoggettati alla potestà impositiva francese secondo il regime locale.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

    artt. 49 e 63; art. 106 e ss.

    L'Agenzia aveva invocato profili di violazione della libera circolazione e di aiuto di Stato; la Corte ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della necessità di una verifica concreta, non sussistono impedimenti generali al riconoscimento del credito convenzionale.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    Causa C-389/18 (Brussels Securities), 19 dicembre 2019

    La sentenza C-389/18 afferma che l'esonero non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica e che occorre una verifica concreta della neutralità fiscale; tale principio è stato adottato dalla Corte di Cassazione per consentire la compatibilità tra Direttiva ed istituti convenzionali.

Massime di principio

  • Il contribuente può scegliere, e tale scelta è rilevante, tra l'applicazione della Direttiva Madre-Figlia (esenzione dalle ritenute in origine) e l'applicazione del credito previsto dalla Convenzione internazionale; le modalità scelte devono essere applicate in maniera coerente ma la scelta non è necessariamente irrevocabile.
  • Per ottenere il credito d'imposta convenzionale non è obbligatorio dimostrare l'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato di residenza: è sufficiente che il dividendo sia assoggettato alla potestà impositiva dello Stato di residenza (es. sia incluso nella base imponibile secondo il diritto locale).
  • L'esistenza di un regime di esenzione in forza della Direttiva non determina automaticamente l'impossibilità di riconoscere il credito convenzionale; occorre una verifica concreta del rischio di doppia imposizione economica e della neutralità fiscale.
  • La documentazione rilasciata dallo Stato di residenza (dichiarazioni fiscali, attestazioni di soggezione) è prova idonea per dimostrare la soggezione dell'elemento al prelievo nello Stato di residenza.
  • Le eccezioni fondate su profili di diritto UE (libera circolazione, aiuto di Stato) richiedono un esame concreto e non impediscono in astratto la cumulabilità dei benefici; la giurisprudenza comunitaria orienta verso verifiche caso per caso.
  • In controversie analoghe, l'Amministrazione non può negare automaticamente il rimborso per il solo fatto che il regime della Direttiva avrebbe potuto evitare la ritenuta; bisogna valutare la concreta applicazione dei regimi e l'effetto sulla doppia imposizione economica.

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