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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6893/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fazzina impugna la sentenza d'appello che lo ha ritenuto personalmente responsabile per le obbligazioni assunte in nome della Gandolfi s.r.l. negli anni 2009-2010 dopo che, per il bilancio 2008, il capitale sociale risultò azzerato e il patrimonio netto negativo. Il ricorrente deduce vizi di diritto: errata applicazione delle norme sugli obblighi e responsabilità degli amministratori (artt. 2485 e 2486 c.c.), confusione con l'illecito aquiliano (art. 2043 c.c.), errata ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), e contestazione della valutazione dei dati contabili (tra cui l'utile 2009 e i finanziamenti soci) che, secondo lui, avrebbero ricostituito garanzia patrimoniale e reso lecite le operazioni compiute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha condiviso la Corte d'appello nella valutazione che al 31 dicembre 2008 si era verificata la causa legale di scioglimento per perdita del capitale e che l'amministratore non convocò l'assemblea né ricostituì il capitale nei termini di legge; ha confermato che, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, gli amministratori conservano solo poteri finalizzati alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e sono responsabili, anche verso i creditori, per le "nuove operazioni" non funzionali a tale scopo (disciplina di cui all'art. 2486 c.c.). La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il creditore deve provare soltanto che le operazioni sono state effettuate dopo l'evento dissolutivo, mentre grava sugli amministratori l'onere di dimostrare la giustificazione liquidatoria di tali operazioni. Il ricorso è stato quindi respinto e Fazzina condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore di Assig2 (liquidate in euro 200 per esborsi, euro 3.000 per compenso e spese forfetarie pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA).

Norme richiamate

  • art. 2486 c.c.

    "conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale"

    La Corte interpreta l'art. 2486 come norma sostanzialmente sovrapponibile al precedente art. 2449: sanziona la compresenza del potere gestionale limitato alla conservazione patrimoniale e la responsabilità personale e illimitata degli amministratori per le "nuove operazioni" non funzionali a tale scopo; applicabile integralmente alle SRL nel caso di causa legale di scioglimento.

  • art. 2485 c.c.

    "obblighi degli amministratori di accertamento (anche) della causa legale di scioglimento"

    Imponendo agli amministratori l'obbligo di accertare senza indugio la causa di scioglimento e, se del caso, renderla opponibile ai terzi, l'art. 2485 fonda la responsabilità per omissione o ritardo nella denuncia della causa di scioglimento.

  • art. 2484 c.c.

    "causa legale di scioglimento ... riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale"

    La Corte ha ritenuto che la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale costituisce causa legale di scioglimento che si verifica automaticamente; da tale evento nascono i limiti gestori e le responsabilità degli amministratori.

  • art. 2482-bis c.c.

    Norma richiamata per i criteri di contabilizzazione delle perdite e per il raffronto tra capitale nominale e capitale reale; la perdita si computa tenendo conto di riserve e utili precedenti secondo la giurisprudenza citata.

  • art. 2482-ter c.c.

    Prevede le deliberazioni che i soci possono adottare in alternativa allo scioglimento (es. ricostituzione capitale); la mancata adozione di tali deliberazioni conferma lo scioglimento automatico.

  • art. 2463 c.c.

    Richiamato per il riferimento al minimo legale del capitale sociale la cui violazione determina l'effetto dissolutivo previsto dall'art. 2484.

  • art. 2449 c.c. (testo anteriore alla riforma)

    "divieto per gli amministratori di intraprendere 'nuove operazioni'"

    La giurisprudenza pre-riforma su art. 2449 è stata ripresa come parametro interpretativo: le 'nuove operazioni' sono atti non finalizzati alla liquidazione e diretti a nuovi utili, la loro violazione crea responsabilità diretta degli amministratori verso i terzi creditori.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte precisa che la responsabilità prevista dall'art. 2486 è di natura extracontrattuale ma è una fattispecie tipica ex lege e non si riduce al generico illecito aquiliano disciplinato dall'art. 2043; ciò incide sull'onere probatorio e sui presupposti della responsabilità.

  • art. 2433 c.c.

    "l'utile può esistere solo dopo l'avvenuto ripianamento delle perdite"

    Usata per spiegare che un utile di esercizio non elimina la causa di scioglimento se non è stato previamente deliberato il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale secondo le formalità richieste.

  • art. 2476 c.c.

    Richiamato dalla difesa del ricorrente ma la Corte esclude la sua applicazione nel caso di responsabilità disciplinata specificamente dall'art. 2486 per la fattispecie in esame (responsabilità degli amministratori di SRL per atti post-scioglimento).

  • art. 2393 e art. 2394 c.c.

    Citati per distinguere l'azione prevista dall'art. 2486 (o dall'analogo art. 2449 pre-riforma) dall'azione sociale di responsabilità e dall'azione dei creditori sociali: la responsabilità verso il creditore per 'nuove operazioni' ha titolo e causa petendi diversi.

Massime di principio

  • Se il capitale sociale si riduce al di sotto del minimo legale si verifica automaticamente la causa legale di scioglimento: l'evento non è rimosso dalla mera successiva utilità di esercizio se non è intervenuta, nei modi e forme di legge, la reintegrazione formale del capitale.
  • Dopo il verificarsi della causa legale di scioglimento gli amministratori possono compiere solo atti finalizzati alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale; ogni 'nuova operazione' finalizzata a ottenere nuovi profitti o a creare nuovi vincoli può far sorgere responsabilità personale illimitata verso i terzi creditori che ne soffrono.
  • In caso di domanda del creditore per operazioni poste in essere dopo lo scioglimento, il creditore deve provare l'anteriorità dell'evento dissolutivo e la novità delle operazioni; grava invece sugli amministratori l'onere di dimostrare che gli atti erano giustificati dalla finalità di conservazione/liquidazione (prove estintive o giustificative).
  • La responsabilità ex art. 2486 è di natura extracontrattuale tipica ex lege: non è ricondotta semplicemente all'art. 2043 e quindi si applicano criteri probatori e conseguenze peculiari rispetto al semplice illecito aquiliano.
  • La produzione in giudizio di documenti contabili e la specificazione della natura dei finanziamenti soci sono fondamentali: un utile di periodo o versamenti soci devono essere provati e formalmente rilevati (es. delibera assembleare di ricostituzione del capitale) per far venir meno la causa di scioglimento e l'eventuale responsabilità degli amministratori.
  • Per gli amministratori di SRL la disciplina speciale (art. 2486 e correlati) è quella pertinente in caso di scioglimento per perdita di capitale; norme generali sulla responsabilità degli amministratori (es. art. 2476) non prevalgono quando la norma speciale disciplina la fattispecie.

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